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*** Allegato ***
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6All'articolo 1:al comma 1, dopo le parole: «le autorita' competenti» sono inserite le seguenti: «, con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,»;al comma 2: alla lettera d), dopo la parola: «sospensione» sono inserite le seguenti: «del funzionamento» e le parole:«e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e» sono sostituite dalle seguenti:«, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti»;alla lettera f), dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti:«codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al»;alla lettera o), le parole: «o dall'area» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'area».All'articolo 2:al comma 1, dopo le parole: «Le autorita' competenti» sono inserite le seguenti: «, con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,»e le parole: «fuori dai casi»sono sostituite dalle seguenti: «fuori dei casi».All'articolo 3: al comma 1, la parola: «sentito» e' sostituita dalla seguente: «sentiti», la parola: «sola» e' soppressa ele parole: «Conferenza dei presidenti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza delle regioni e delle province autonome»;al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se nonsono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione»;al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente,per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza»;al comma 6: al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo,»; al secondo periodo,dopo le parole: «del presente articolo» e dopo le parole: «della Corte dei conti» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» edopo le parole: «21-quater» e' soppresso il segno d'interpunzione: «,».All'articolo 4: al comma 1, dopo le parole: «31 gennaio 2020,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,»;al comma 2: al primo periodo, dopo le parole: «derivanti dal comma 1» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole:«all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 542,della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;al secondo periodo, dopo la parola: «apportare» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».