Normativa nazionale Legge 07/04/2017, n. 047 (pubblicato in G.U. n. 093 del 21/04/2017)
Legge 07 aprile 2017, numero 047 (pubblicato in G.U. n. 093 del 21 aprile 2017)
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minoriaparita'ditrattamentoconi minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea. 2. Le disposizioni di cuiallapresenteleggesiapplicanoai minori stranieri non accompagnati, in ragione dellalorocondizione di maggiore vulnerabilita'.
Art. 2 Definizione
1. Ai fini di cui alla presente legge,perminorestranieronon accompagnato presentenelterritoriodelloStatosiintendeil minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europeache si trova per qualsiasi causa nel territoriodelloStatoochee' altrimentisottopostoallagiurisdizione italiana, privodi assistenza e di rappresentanza dapartedeigenitoriodialtri adulti per lui legalmente responsabili inbasealleleggivigenti nell'ordinamento italiano.
Art. 3 Divieto di respingimento
1. Al testo unicodelledisposizioniconcernentiladisciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286,diseguitodenominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 dell'articolo 19 e' inserito il seguente: «1-bis.Innessuncasopuo' disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»;b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento e' adottato» sono inserite le seguenti: «, a condizione comunqueche il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:«IlTribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunquenonoltretrenta giorni».
2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «1. Ai minori che non sono muniti di visto diingressorilasciato ai sensi dell'articolo32dellapresenteleggeechenonsono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
Art. 4 Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati
1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a)dopoleparole:«diprimaaccoglienza»sonoinseritele seguenti: «a loro destinate»; b) leparole:«asessantagiorni,allaidentificazione»sono sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni,».
Art. 5 Identificazione dei minori stranieri non accompagnati
1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 18agosto2015,n. 142, e' inserito il seguente: «Art.19-bis(Identificazionedeiminoristranierinon accompagnati). - 1. Nelmomentoincuiilminorestranieronon accompagnato e'entratoincontattooe'statosegnalatoalle autorita' di polizia, ai servizi sociali oadaltrirappresentanti dell'entelocaleoall'autorita'giudiziaria,ilpersonale qualificato della struttura di primaaccoglienzasvolge,sottola direzione dei servizi dell'ente locale competente ecoadiuvato,ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioniconcomprovatae specifica esperienza nella tutela dei minori,uncolloquioconil minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla suaprotezione,secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente delConsigliodei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.Alcolloquioe'garantitala presenza di un mediatore culturale. 2. Nei casi didubbifondatirelativiall'eta'dichiaratada minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti.Inogni caso, nellemoredell'esitodelleprocedurediidentificazione,l'accoglienza del minore e' garantitadalleappositestrutturedi prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano,ove ne ricorrano ipresupposti,ledisposizionidell'articolo4del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. 3. L'identita' di un minore straniero non accompagnato e' accertata dalleautorita'dipubblicasicurezza,coadiuvatedamediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio segia' nominato, solodopochee'statagarantitaallostessominore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbiocirca l'eta' dichiarata, questa e' accertata in viaprincipaleattraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorita' diplomatico-consolari. L'intervento dellarappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casiincuiil presunto minore abbia espresso lavolonta'dichiedereprotezione internazionale ovvero quando unapossibileesigenzadiprotezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dalcomma1. Tale intervento non e' altresi' esperibile qualoradaessopossano derivare pericoli dipersecuzioneeneicasiincuiilminore dichiaridinonvolersiavvaleredell'interventodell'autorita' diplomatico-consolare. IlMinisterodegliaffariesteriedella cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al finedi accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma. 4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'eta' dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura dellaRepubblica pressoiltribunaleperiminorennipuo'disporreesami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa. 5. Lostranieroe'informato,conl'ausiliodiunmediatore culturale, in una lingua che possa capire einconformita'alsuo grado di maturita' e di alfabetizzazione, del fatto che la sua eta' puo' essere determinata mediante l'ausilio diesamisocio-sanitari, del tipo diesamiacuideveesseresottoposto,deipossibili risultati attesi e delle eventualiconseguenzeditalirisultati, nonche' di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devonoesserefornitealtresi'alla persona che, anche temporaneamente, esercita ipoteritutelarinei confronti del presunto minore. 6. L'accertamento socio-sanitario dell'eta' deve esseresvoltoin unambienteidoneoconunapprocciomultidisciplinareda professionisti adeguatamente formati e, ove necessario,inpresenza diunmediatoreculturale,utilizzandomodalita'menoinvasive possibilierispettosedell'eta' presunta, del sesso dell'integrita' fisica e psichica della persona.Nondevonoessere eseguiti esami socio-sanitarichepossanocomprometterelostato psico-fisico della persona. 7. Il risultatodell'accertamentosocio-sanitarioe'comunicato allo straniero, in modo congruenteconlasuaeta',conlasua maturita' e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercentelaresponsabilita'genitorialee all'autorita'giudiziariachehadispostol'accertamento.Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore. 8. Qualora, anche dopo l'accertamentosocio-sanitario,permangano dubbi sulla minore eta', questa si presume ad ogni effetto di legge. 9. Il provvedimento di attribuzione dell'eta'e'notificatoallo straniero e, contestualmente, all'esercente ipoteritutelari,ove nominato, e puo' essere impugnato in sede di reclamo aisensidegli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.Incasodi impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro diecigiorni; ogniprocedimentoamministrativoepenaleconseguente all'identificazione come maggiorenne e' sospeso fino alladecisione. Il provvedimento e' altresi' comunicato alle autorita' di poliziaai fini del completamento delle procedure di identificazione». 2.All'attuazionedelledisposizionicontenutenelpresente articolo si provvede nei limiti delle risorseumane,finanziariee strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6 Indagini familiari
1.All'articolo19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopoleparole:«IlMinistero dell'interno» sono inserite leseguenti:«,sentitiilMinistero dellagiustiziaeilMinisterodegliaffariesteriedella cooperazione internazionale,». 2. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «7-bis.Neicinquegiornisuccessivialcolloquiodicui all'articolo 19-bis, comma 1, senonsussisteunrischioperil minore straniero non accompagnato operisuoifamiliari,previo consenso informato dello stessominoreedesclusivamentenelsuo superioreinteresse,l'esercentelaresponsabilita'genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'enteconvenzionato, che avvia immediatamente le indagini. 7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7e'trasmesso al Ministero dell'interno, che e' tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercentelaresponsabilita'genitorialenonche'il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cuiall'articolo 19-bis, comma 1. 7-quater. Qualora siano individuati familiariidonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato,talesoluzionedeve essere preferita al collocamento in comunita'». 3. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso disoggiornoodiprotezioneinternazionalepossono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza. 4. Dall'attuazione delle disposizionidelpresentearticolonon devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 7 Affidamento familiare
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4maggio1983,n. 184, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Gli enti locali possono promuovere lasensibilizzazionee la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiaredei minori stranieri non accompagnati, inviaprioritariarispetto al ricovero in una struttura di accoglienza. 1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica;gli enti locali provvedononeilimitidellerisorsedisponibilinei propri bilanci».
Art. 8 Rimpatrio assistito e volontario
1. Il provvedimento dirimpatrioassistitoevolontariodiun minorestranierononaccompagnatoe'adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origineoinun Paese terzocorrispondaalsuperioreinteressedelminore,dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazionedeiservizi socialicompetenti circa la situazione del minore in Italia. 2. All'articolo 33 deltestounicosonoapportateleseguenti modificazioni: a) al comma 2-bis, al primo periodo, le parole:«dalComitatodi cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale peri minorenni competente» e il secondo periodo e' soppresso; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.All'attuazionedelledisposizionicontenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorseumane,finanziariee strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Art. 9 Sistema informativo nazionale dei minori stranieri nonaccompagnati. Cartella sociale
1. In attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presso ilMinisterodellavoroedelle politiche sociali e' istituito il Sistema informativonazionaledei minori non accompagnati. 2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente legge,ilpersonalequalificatodellastrutturadiaccoglienza compila un'apposita cartellasociale,evidenziandoelementiutili alla determinazione della soluzione dilungo periodomigliorenel superioreinteressedelminorestranierononaccompagnato. La cartella sociale e'trasmessaaiservizisocialidelcomunedi destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunaleper i minorenni. 3. La registrazione dei dati anagrafici esocialidichiaratidal minore straniero non accompagnato e' finalizzata atutelareilsuo superiore interesse e isuoidirittie,inparticolare,ilsuo diritto alla protezione. 4. Si applicano ledisposizionidell'articolo7delcodicein materiadiprotezionedeidatipersonali,dicuialdecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 5.All'attuazionedelledisposizionicontenutenelpresente articolo si provvede nei limiti delle risorseumane,finanziariee strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10 Permessi di soggiorno per minori stranieri per i qualisonovietati. Il respingimento o l'espulsione
1. Quando laleggedisponeildivietodirespingimentoodi espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: a) per minore eta'. In caso di minore stranierononaccompagnato, rintracciato nel territorionazionaleesegnalatoalleautorita' competenti, il permesso di soggiorno per minore eta'e'rilasciato, surichiestadellostessominore,direttamenteoattraverso l'esercente la responsabilita' genitoriale, anche prima dellanomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed e' valido fino al compimento della maggiore eta'; b)permotivifamiliari,perilminorediquattordicianni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9,comma4,dellalegge4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,osottopostoalla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovveroper il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensidelmedesimo articolo 9, comma 4, dellaleggen.184del1983,esuccessive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italianocon lo stesso convivente.
Art. 11 Elenco dei tutori volontari
1. Entro novanta giorni dalladatadientratainvigoredella presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni e' istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possonoessereiscrittiprivati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte deigaranti regionali e delle provinceautonomediTrentoediBolzanoper l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tuteladiun minore straniero non accompagnato o di piu' minori, quando latutela riguarda fratelli osorelle.Appositiprotocollid'intesatrai predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza eipresidentidei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere efacilitare la nomina deitutorivolontari.Nelleregionienelleprovince autonome di Trento e di Bolzanoincui il garante non e' stato nominato, all'esercizio di tali funzioniprovvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia el'adolescenzacon il supporto di associazioni esperte nel settoredellemigrazionie dei minori, nonche' degli entilocali,deiconsiglidegliordini professionali e delle universita'. 2. Si applicano le disposizioni del libroprimo,titoloIX,del codice civile.
Art. 12 Sistema di protezioneperrichiedentiasilo,rifugiatieminori stranieri non accompagnati
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, il primo periodoe'sostituitodaiseguenti:«I minori non accompagnatisonoaccoltinell'ambitodelSistemadi protezione per richiedenti asilo, rifugiati eminoristranierinon accompagnati, dicuiall'articolo1-sexiesdeldecreto-legge30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge28 febbraio 1990, n. 39, e in particolareneiprogettispecificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. Lacapienzadel Sistemae'commisurataalleeffettivepresenzedeiminorinon accompagnati nel territorio nazionale ed e', comunque, stabilitanei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,dicuiall'articolo1-septiesdeldecreto-legge30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente»;b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nella scelta del posto,traquellidisponibili,incui collocare il minore, si deve tenerecontodelleesigenzeedelle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquiodicui all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura diaccoglienza.Lestrutturenellequali vengonoaccoltiiminoristranierinonaccompagnatidevono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117,secondocomma,lettera m),dellaCostituzione,glistandardminimideiservizie dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformita' alle dichiarazionireseai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema»; c) al comma 3, primo periodo,dopoleparole:«ilminoresi trova» sono inserite le seguenti: «, fatta salva lapossibilita'di trasferimento del minore in un altrocomune»esonoaggiunte,in fine,leseguentiparole:«,tenendoinconsiderazione prioritariamente il superiore interesse del minore». 2. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28febbraio 1990,n.39,esuccessivemodificazioni,e'sostituitadalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo,rifugiatie minori stranieri non accompagnati».
Art. 13 Misure di accompagnamento verso la maggiore eta' e misure di integrazione di lungo periodo
1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testounico,esuccessive modificazioni, sonoaggiunti,infine,iseguentiperiodi:«Il mancato rilascio del parere richiesto non puo' legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso disoggiorno.Siapplical'articolo20, commi 1, 2 e 3, della legge 7agosto1990,n.241,esuccessive modificazioni». 2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore eta', puravendointrapresounpercorsodiinserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buonesitodi tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni puo' disporre, anche su richiesta dei servizisociali,condecreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali,comunquenonoltreil compimento del ventunesimo anno di eta'.
Art. 14 Diritto alla salute e all'istruzione
1. Al comma 1 dell'articolo 34 deltestounicoe'aggiunta,in fine, la seguente lettera: «b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito dellesegnalazionidi legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale». 2. In caso di minori nonaccompagnati,l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e' richiesta all'esercente,anche in via temporanea, la responsabilita' genitoriale o dalresponsabiledella struttura di prima accoglienza. 3. Adecorreredalmomentodell'inserimentodelminorenelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalleregioniedalle Province autonome di Trento ediBolzanoattivanolemisureper favorirel'assolvimento dell'obbligo scolastico,aisensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da partedeiminoristranierinonaccompagnati, ancheattraversolapredisposizionediprogettispecificiche prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali,nonche'diconvenzionivolteapromuoverespecifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibilialegislazione vigente e comunque senzanuoviomaggiorioneriperlafinanza pubblica. 4.Incasodiminoristranierinonaccompagnati,ititoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche diogni ordine egradosonorilasciatiaimedesimiminoriconidati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore eta' nelle more del completamento del percorso di studi.
Art. 15 Dirittoall'ascoltodeiminoristranierinonaccompagnati nei procedimenti
1. Dopo il comma 2 dell'articolo18deldecreto legislativo18 agosto 2015, n. 142, sono inseriti i seguenti: «2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica deiminoristranieri nonaccompagnatie'assicurata,inognistatoegradodel procedimento, dalla presenza di persone idonee indicatedalminore, nonche' di gruppi, fondazioni,associazioniodorganizzazioninon governative di comprovata esperienza nel settoredell'assistenzaai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo42del testo unico di cui al decreto legislativo 25luglio1998,n.286, previo consenso del minore, e ammessidall'autorita'giudiziariao amministrativa che procede. 2-ter.Ilminorestraniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suorappresentantelegaleatuttii procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano edi essere ascoltato nel merito. A tale fine e' assicurata la presenza di un mediatore culturale».
Art. 16
Diritto all'assistenza legale
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002,n.115,esuccessive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-quater.Ilminorestranierononaccompagnatocoinvoltoa qualsiasi titolo in un procedimentogiurisdizionalehadirittodi essere informato dell'opportunita' di nominare un legale difiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente laresponsabilita' genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge4maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ediavvalersi,inbase alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spesedelloStato in ogni statoegradodelprocedimento.Perl'attuazionedelle disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la spesadi 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017».
Art. 17
Minori vittime di tratta
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n.228, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolaretuteladeve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo unprogrammaspecificodiassistenzacheassicuri adeguate condizioni di accoglienzaediassistenzapsico-sociale, sanitaria e legale, prevedendosoluzionidilungoperiodo,anche oltre il compimento della maggiore eta'». 2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ognistato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18agosto2015,n.142,e dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cuialdecreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, e' autorizzata laspesadi 154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017. 4.All'attuazionedellerestantidisposizionicontenutenel presente articolo,siprovvedeneilimitidellerisorseumane, finanziarieestrumentalidisponibilialegislazionevigentee comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 dell'articolo 13 e' aggiunto, infine,ilseguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»; b) al comma 1 dell'articolo 16 e' aggiunto, infine,ilseguente periodo: «Per i minori stranieri nonaccompagnatisiapplicanole disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»; c) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole:«Iltutore»sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabiledellastrutturadi accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge4maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,».
Art. 19 Intervento in giudizio delle associazioni di tutela
1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, esuccessivemodificazioni,possonointervenireneigiudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnatiericorrere in sede di giurisdizione amministrativa perl'annullamentodiatti illegittimi.
Art. 20 Cooperazione internazionale
1. L'Italia promuove la piu' strettacooperazioneinternazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali eil finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine,alfinediarmonizzarelaregolamentazionegiuridica, internazionale e nazionale, delsistemadiprotezione deiminori stranieri non accompagnati, favorendo unapprocciointegratodelle pratiche per garantire la piena tutela delsuperioreinteressedei minori.
Art. 21 Disposizioni finanziarie
1. All'articolo 48 della legge 20 maggio1985,n.222,dopola parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati». 2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17,comma3,paria 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, siprovvedemediante corrispondente riduzione dello stanziamentodelfondospecialedi parte corrente iscritto, ai fini delbilanciotriennale2017-2019, nell'ambitodelprogramma«Fondidiriservaespeciali»della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economiaedellefinanzeperl'anno2017,alloscopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 3.Dall'attuazionedellapresentelegge,aeccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma3,non devono derivarenuoviomaggiorioneriacaricodellafinanza pubblica. 4. Il Ministro dell'economia edellefinanzee'autorizzatoad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22
Disposizioni di adeguamento
1. Entro un mese dalla data di entratainvigoredellapresente legge, il Governo provvede ad apportare lemodifichenecessarieai regolamenti di cui al decretodelPresidentedellaRepubblica31 agosto 1999, n. 394, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,sara'inserita nellaRaccoltaufficialedegliattinormatividellaRepubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 aprile 2017
MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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