Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,recantedisposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 aprile 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Minniti, Ministro dell'interno
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 2017, N. 13
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Istituzione dellesezionispecializzateinmateriadi immigrazione, protezione internazionalee liberacircolazionedei cittadinidell'Unioneeuropea).-1.Sonoistituite,pressoi tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, sezionispecializzatein materia di immigrazione,protezione internazionaleeliberacircolazionedeicittadinidell'Unione europea.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazionevigentee,comunque,senzanuovio maggiori oneri per la finanza pubblica ne'incrementididotazioni organiche».
All'articolo 2:
al comma 1, quarto periodo, dopoleparole:«conoscenzadella lingua inglese» sono aggiunte le seguenti: «o della lingua francese»;al comma 3, la parola:«6.785»e'sostituitadallaseguente:
«12.565».
All'articolo 3:
al comma 1, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazionedei provvedimenti adottati dall'autorita'preposta alla determinazione delloStatocompetente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«edello stato di cittadinanza italiana»;
al comma 4, alle parole: «In deroga» sono premesseleseguenti:
«Salvo quanto previsto dal comma 4-bis,»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis.Lecontroversie in materia di riconoscimento della protezioneinternazionaledicuiall'articolo35deldecreto legislativo 28 gennaio 2008,n.25,equelleaventiadoggetto l'impugnazione deiprovvedimentiadottatidall'autorita'preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunaleincomposizione collegiale. Per la trattazione della controversiae'designatodal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito dellacontroversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione».
All'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo3,comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cuiall'articolo1. E' competente territorialmente lasezionespecializzatanellacui circoscrizione ha sede l'autorita' che ha adottatoilprovvedimento impugnato».
All'articolo 6:
al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) all'articolo 3, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:"3-bis.Controledecisioniditrasferimentoadottate dall'autorita' di cui al comma 3 e' ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materiadiimmigrazione,protezione internazionaleeliberacircolazionedeicittadinidell'Unione europea e si applicano gli articoli 737eseguentidelcodicedi procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti.
3-ter. Il ricorso e' proposto, a penadiinammissibilita',entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento.
3-quater. L'efficacia esecutiva delprovvedimentoimpugnatopuo' essere sospesa,suistanzadiparte,quandoricorronogravie circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte,oveoccorra, sommarie informazioni. Il decreto e' pronunciato entro cinquegiorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazionedell'autorita'dicuialcomma3.L'istanzadi sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', conil ricorso introduttivo. Il decreto con il quale e' concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato e' notificatoacuradella cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entroicinquegiornisuccessivialla
scadenza del termine di cuialperiodoprecedentepossonoessere depositate note di replica. Qualora siano statedepositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovodecreto,daemettereentroisuccessivicinquegiorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti gia' emanati. Ildecreto emesso a norma del presente comma non e' impugnabile. 3-quinquies. Il ricorso e' notificato all'autorita' che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorita' puo' starein giudizioavvalendosidirettamentedipropridipendentiepuo' depositare, entro quindici giorni dallanotificazionedelricorso, unanotadifensiva.Entrolostessoterminel'autorita'deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi diprovaele circostanzeindiziariepostiafondamentodelladecisionedi trasferimento.
3-sexies. Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva entroi dieci giorni successivi alla scadenza del terminedicuialcomma 3-quinquies, secondo periodo.
3-septies. Il procedimento e'trattatoincameradiconsiglio. L'udienza per la comparizione delle parti e'fissataesclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini delladecisione.Il procedimento e' definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazionedelricorso.Iltermineperproporre ricorsopercassazionee'ditrentagiorniedecorredalla comunicazione del decreto, da effettuareacuradellacancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alleliti
per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita'delricorso,indatasuccessivaalla comunicazionedeldecretoimpugnato;atalfineildifensore certifica la data di rilascio in suo favore dellaprocura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decidesull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.
3-octies. Quando con il ricorsodicuiaiprecedenticommie' proposta istanza di sospensionedeglieffettidelladecisionedi trasferimento, iltrasferimentoe'sospesoautomaticamenteeil termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento(UE)n.604/2013delParlamentoeuropeoedel Consiglio, del26giugno2013,decorredallacomunicazionedel provvedimentodirigettodellamedesimaistanzadisospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decretocon cui il ricorso e' rigettato.
3-novies.Lasospensionedeiterminiprocessualinelperiodo feriale non opera nel procedimento di cui ai commi precedenti. 3-decies. La controversia e' trattatainognigradoinviadi urgenza.
3-undecies. Adecorreredaltrentesimogiornosuccessivoalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento concuiil responsabile deisistemiinformativiautomatizzatidelMinistero della giustiziaattestalapienafunzionalita'deisistemicon riguardo ai procedimenti di cui ai commi precedenti, il depositodei provvedimenti, degli attidiparteedeidocumentirelativiai medesimiprocedimentihaluogoesclusivamenteconmodalita' telematiche,nelrispettodellanormativaancheregolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissioneelaricezionedei documenti informatici. In ogni caso, il giudice puo'autorizzareil deposito con modalita' non telematiche quando isistemiinformatici deldominiogiustizianonsonofunzionantiesussisteuna indifferibile urgenza"»;
al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) all'articolo 11, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"3.Lenotificazionidegliattiedeiprovvedimentidel procedimento per il riconoscimentodellaprotezioneinternazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente e' accolto o trattenuto ai sensi dell'articolo5,comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.Lanotificazione avviene in forma didocumentoinformaticosottoscrittoconfirma digitale o di copia informatica per immagine del documentocartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o dellastruttura,ilqualenecuralaconsegnaal destinatario,facendonesottoscriverericevuta.Dell'avvenuta notificazione ilresponsabiledelcentroodellastrutturada'
immediatacomunicazioneallaCommissioneterritoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti diricevere
l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabiledelcentroo della strutturaneda'immediatacomunicazioneallaCommissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione
si intendeeseguitanelmomentoincuiilmessaggiodiposta elettronicacertificatadicuialperiodoprecedentediviene disponibile nella caselladipostaelettronicacertificatadella Commissione territoriale.
3-bis. Quando il richiedente non e' accolto o trattenutopressoi centri o le strutture di cui all'articolo 5,comma2,deldecreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso l'ultimodomiciliocomunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1,del decretolegislativo18agosto2015,n.142.Intalcasole notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale
a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni dellalegge20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni.
3-ter.Neicasiincuilaconsegnadicopiadell'attoal richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilita' del richiedentee nei casi in cui alla Commissione territoriale pervengal'avvisodi ricevimentodacuirisultal'impossibilita'dellanotificazione
effettuata ai sensi del comma 3-bisperinidoneita'deldomicilio dichiarato o comunicatoaisensidell'articolo5,comma1,del decretolegislativo18agosto2015,n.142,l'attoe'reso disponibile al richiedente presso la questura delluogoincuiha sedelaCommissioneterritoriale.Decorsiventigiornidalla trasmissione dell'attoallaquesturadapartedellaCommissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita.
3-quater. Quando la notificazione e' eseguita aisensidelcomma 3-ter, copia dell'atto notificato e' resa disponibile alrichiedente presso la Commissione territoriale.
3-quinquies. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente e' informato, a cura della questura, al momento delladichiarazionedi domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decretolegislativo 18 agosto 2015, n. 142, che incasodiinidoneita'deldomicilio dichiarato o comunicato lenotificazionisarannoeseguitesecondo quanto disposto dal presente articolo. Al momentodell'ingressonei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, deldecreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedentee'informato,a
curadelresponsabiledelcentroodellastruttura,chele notificazioni saranno effettuate presso il centro olastrutturae che, in caso di allontanamento ingiustificato o disottrazionealla misura del trattenimento, le notificazioni sarannoeseguitesecondo quanto disposto dal presente articolo.
3-sexies. Nello svolgimento delle operazionidinotificazionedi cui al comma 3, il responsabiledelcentroodellastrutturae' considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge"; b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.LeCommissioniterritorialidispongonol'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalita' di cui all'articolo 11"»;
al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1.Ilcolloquioe'videoregistratoconmezziaudiovisivie trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automaticidi riconoscimento vocale.Dellatrascrizionedelcolloquioe'data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibileeinogni caso tramite interprete. Il componente della Commissione territoriale chehacondottoilcolloquio,subitodopolaletturaein cooperazioneconilrichiedenteel'interprete,verificala correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. Incalcealverbalee'inognicasodatoattodituttele osservazioni del richiedente e dell'interprete, ancherelativealla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano statedirettamenterecepiteacorrezionedeltestodella trascrizione»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. In sede di colloquio il richiedente puo' formulareistanza motivata di nonavvalersidelsupportodella videoregistrazione. Sull'istanza decide la Commissione territoriale con provvedimento non impugnabile»;
al comma 7, dopo le parole: «per motivi tecnici» sono inserite le seguenti: «o nei casi di cui al comma 6-bis»;
al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis:
il comma 11 e' sostituito dal seguente:«11. L'udienza e' altresi' disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:
a) la videoregistrazione non e' disponibile;
b) l'interessato ne abbia fatto motivatarichiestanelricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioniespostedal ricorrente,ritengalatrattazionedelprocedimentoinudienza essenziale ai fini della decisione;
c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto nondedottinel corso della procedura amministrativa di primo grado»; al comma 13, il sesto periodo e'sostituitodalseguente:«La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita'delricorso,indata successiva alla comunicazione del decreto impugnato; atalfineil difensore certifica la data di rilascio in suo favoredellaprocura medesima».
All'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso Art.19-bis,comma 1, dopo leparole:«dellostatodiapolidia»sonoinseritele seguenti: «e di cittadinanza italiana».
All'articolo 8, comma 1:
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:"Art. 5-bis (Iscrizione anagrafica). - 1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 e' iscrittonell'anagrafedellapopolazioneresidenteaisensi dell'articolo 5 del regolamento dicuialdecretodelPresidente dellaRepubblica30maggio1989,n.223,ovenoniscritto individualmente.
2. E' fattoobbligoalresponsabiledellaconvivenzadidare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
3. La comunicazione, da partedelresponsabiledellaconvivenza anagrafica,dellarevocadellemisure di accoglienza o dell'allontanamentonongiustificatodelrichiedenteprotezione internazionale costituisce motivo di cancellazioneanagraficacon effetto immediato, fermo restando ildirittodiesserenuovamente iscritto ai sensi del comma 1"»;
alla letterab),numero3),terzultimoperiodo,leparole:
«quarto periodo del presente comma» sono sostituitedalleseguenti:
«quinto periodo del presente comma»;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis)all'articolo7,comma5,dopoleparole:"lecui condizioni di salute" sono inserite le seguenti: "o di vulnerabilita' ai sensi dell'articolo 17, comma 1,"»;
alla lettera d), capoverso Art. 22-bis:
al comma 1, dopo le parole: «d'intesa con i Comuni» sono inserite le seguenti: «e con le regioni e le province autonome»;
al comma 2, dopo le parole:«coniComuni»sonoinseritele seguenti: «, con le regioni e le province autonome»;
al comma 3, primoperiodo,dopoleparole:«iComuni»sono inserite le seguenti: «, le regioni e le province autonome»;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:«daiComuni»sono inserite le seguenti: «, dalle regioni e dalle province autonome».
All'articolo 10 comma 1, lettera b), terzultimo periodo, le parole:
«secondo periodo del presente comma» sono sostituite dalleseguenti:
«terzo periodo del presente comma».
All'articolo 11:
al comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 perl'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019».
All'articolo 12:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «esigenzediservizio,»sono inserite le seguenti: «al fine di accelerare la fase dei colloqui,»;
all'ultimo periodo, le parole: «la spesa di2.566.538europer l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «la spesadi2.766.538 euro per l'anno 2017»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In relazione alla necessita'dipotenziarelestrutture finalizzatealcontrastodell'immigrazioneillegaleealla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legatiaiflussi migratorieall'incrementodellerichiestediprotezione internazionale, ilMinisterodell'internoprovvede,entroil31 dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione dicui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto2013,n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,n.125. Entro il predetto termine, ilmedesimoMinisteroprovvedeadare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b),deldecreto-legge6luglio2012,n.95,convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n.135,conconseguente riassorbimento, entro il successivoanno,deglieffettiderivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),del citato decreto-legge n. 95 del 2012»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' disposizioni per la funzionalita' del Ministero dell'interno».
All'articolo 13, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di assicurare la celerita'diespletamentodelle procedure assunzionali di cui al presente articolo, non si applica il limiteperl'integrazionedel numerodicomponentidicui all'articolo 9, comma 3,delregolamentodicuialdecretodel Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente piu'anziano,nonpuo' essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati».
All'articolo 14:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per il potenziamento della retediplomaticaeconsolarenel continente africano, ilcontingentedicuiall'articolo152del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio1967,n.18,e' incrementato di venti unita'. A tal fine e' autorizzata laspesadi 203.000 euro per l'anno 2017, di 414.120 europerl'anno2018,di 422.402 euro per l'anno 2019, di 430.850 europerl'anno2020,di 439.467 euro per l'anno 2021, di 448.257 europerl'anno2022,di 457.222 euro per l'anno 2023, di 466.366 europerl'anno2024,di 475.694 euro per l'anno 2025 e di 485.208 euro a decorreredall'anno 2026»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza deicittadiniedegli interessi italiani all'estero, per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei carabinieri ai sensidell'articolo158 del codice di cui aldecretolegislativo15marzo2010,n.66,e' autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro5 milioni a decorrere dall'anno 2018».
All'articolo 19:
alcomma3,secondoperiodo,dopoleparole:«sentitoil presidentedellaregione»sonoinseriteleseguenti:«odella provincia autonoma»;
al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Nei centri di cuial presentecomma»sonoinseriteleseguenti:«siapplicanole disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26luglio1975,n. 354, e».
Nel capo III, dopo l'articolo 19 e' aggiunto il seguente:
«Art. 19-bis (Minori non accompagnati). - 1. Le disposizioni di cui alpresentedecretononsiapplicanoaiminoristranierinon accompagnati».
All'articolo 21:
al comma 1, le parole: «6,comma1,lettere»sonosostituite dalle seguenti: «6, comma 1, lettere 0a),»;
alcomma3,leparole:«finoalnovantesimogiorno»sono sostituite dalle seguenti: «fino al centottantesimo giorno»;
al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 9, comma1,lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9, comma1, lettera b)».
Dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Sospensione diadempimentieversamentitributari nell'isola di Lampedusa). - 1. In considerazione del permaneredello statodicrisinell'isoladiLampedusainragionedeiflussi migratori edeiconnessiadempimentiinmateriadiprotezione umanitaria,ilterminedisospensionedegliadempimentiedei versamentideitributi,previstodall'articolo1-bisdel decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito,conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, e' prorogato al 15dicembre2017.
Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente,diversidai versamenti, sono effettuati con le modalita' e nei terministabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».
All'articolo 22, comma 1:
all'alinea, leparole:«11,comma3»sonosostituitedalle seguenti: «11, comma 3-bis» e le parole: «pari a 8.293.766europer l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euroadecorreredall'anno2020»sono sostituite dalle seguenti: «pari a 11.101.046 euro per l'anno 2017, a 31.203.531 euro per l'anno 2018, a 36.636.344 euro per l'anno 2019, a 36.514.389 euro per l'anno 2020, a 36.523.006 euro per l'anno 2021, a 36.531.796 euro per l'anno 2022, a 36.540.761 euro per l'anno 2023, a 36.549.905 euro per l'anno 2024, a 36.559.233 euro per l'anno 2025e a 36.568.747 euro a decorrere dall'anno 2026»;
alla lettera c), le parole: «quanto a 1.699.494 europerl'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 europerl'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.306.774 euro per l'anno2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018ea8.028.176euroadecorrere all'anno 2019,», le parole: «per 6.785 euro» sonosostituitedalle seguenti: «per 12.565 euro» e le parole da: «101.500 euro» finoalla fine della lettera sono sostituite dalleseguenti:«2.703.000euro per l'anno 2017, per 5.414.120 euro per l'anno 2018 eper5.485.208 euro a decorrere dall'anno 2019»;
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis)quantoa200.000europerl'anno2017,mediante corrispondenteriduzionedell'autorizzazionedispesadicui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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