Legge 14 luglio 2017 n. 110 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa anno 2017
Semaforo Verde
Normativa nazionale
Legge 14/07/2017, n. 110
(pubblicato in G.U. n. 166 del 18/07/2017)

Legge
14 luglio 2017, numero 110
(pubblicato in G.U. n. 166 del 18 luglio 2017)

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Introduzione degli articoli 613-bis  e  613-ter  del  codice  penale, concernenti i reati  di  tortura  e  di  istigazione  del  pubblico ufficiale alla tortura

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:
 «Art. 613-bis (Tortura). - Chiunque, con violenze o minacce  gravi, ovvero agendo con crudelta', cagiona acute sofferenze  fisiche  o  un verificabile trauma psichico a una  persona  privata  della  liberta' personale  o  affidata  alla  sua  custodia,   potesta',   vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi  in  condizioni  di minorata difesa, e' punito con la pena della reclusione da quattro  a dieci anni se il fatto e' commesso mediante piu' condotte  ovvero  se comporta un trattamento inumano e degradante per  la  dignita'  della persona.
 Se i fatti di cui al primo  comma  sono  commessi  da  un  pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con  abuso  dei poteri o in  violazione  dei  doveri inerenti  alla  funzione  o  al servizio, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni.
Il  comma  precedente  non  si  applica  nel  caso  di   sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
 Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale  le pene di cui ai commi precedenti sono  aumentate;  se  ne  deriva  una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della meta'.
Se  dai  fatti  di  cui  al  primo  comma  deriva  la  morte  quale conseguenza non voluta, la pena e' della reclusione di  anni  trenta. Se  il  colpevole  cagiona volontariamente  la  morte,  la  pena  e' dell'ergastolo.
 Art.  613-ter (Istigazione  del  pubblico  ufficiale  a  commettere tortura). - Il pubblico  ufficiale  o  l'incaricato  di  un  pubblico servizio il quale, nell'esercizio  delle funzioni  o  del  servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o  altro incaricato di  un  pubblico  servizio  a  commettere  il  delitto  di tortura, se l'istigazione non e' accolta ovvero se  l'istigazione  e' accolta ma il delitto non e' commesso, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 2
Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
 «2-bis. Le dichiarazioni o le  informazioni  ottenute  mediante  il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo  che  contro le persone accusate di tale delitto e al solo  fine  di  provarne  la responsabilita' penale».

Art. 3
Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. All'articolo 19 del testo unico delle  disposizioni  concernenti la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 «1.1.  Non  sono  ammessi  il  respingimento   o   l'espulsione   o l'estradizione di  una  persona  verso  uno  Stato  qualora  esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi  di  essere  sottoposta  a tortura. Nella valutazione  di  tali  motivi  si  tiene  conto  anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi  di diritti umani».

Art. 4
Esclusione dall'immunita'. Estradizione nei casi di tortura

1. Non puo' essere riconosciuta  alcuna  forma  di  immunita'  agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il  reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.
2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati  internazionali, nei casi di cui al comma 1, lo straniero e' estradato verso lo  Stato richiedente nel quale e' in corso il procedimento penale o  e'  stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel  caso di procedimento davanti ad  un  tribunale  internazionale,  verso  il
tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi  dello  statuto  del medesimo tribunale.

Art. 5
Invarianza degli oneri

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 luglio 2017

MATTARELLA
Gentiloni  Silveri,   Presidente   del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando






Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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