Semaforo Verde Normativa nazionale Legge 18/04/2017, n. 048 (pubblicato in G.U. n. 093 del 21/04/2017)
Legge 18 aprile 2017, numero 048 (pubblicato in G.U. n. 093 del 21 aprile 2017)
Conversioneinlegge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioniurgentiinmateriadi sicurezza delle città.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,recantedisposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta', e' convertito inlegge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,sara'inserita nellaRaccoltaufficialedegliattinormatividellaRepubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 2017
MATTARELLA GentiloniSilveri,Presidente del Consiglio dei ministri Minniti, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Orlando
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14
All'articolo 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integratagli interventi per la riqualificazione urbana e perlasicurezzanelle periferie dellecitta'metropolitaneedeicomunicapoluogodi provincia finanziati con il fondo di cui all'articolo 1,comma140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
All'articolo 2: al comma 1 sono aggiunte, in fine, leseguentiparole:«,nei seguenti settori d'intervento: a)scambioinformativo,pergliaspettidiinteresse nell'ambitodellerispettiveattribuzioniistituzionali,trala polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio; b)interconnessione,alivelloterritoriale,dellesale operative della polizia locale con le sale operative delleforzedi polizia e regolamentazione dell'utilizzoincomunedisistemidi sicurezza tecnologica finalizzati al controllodelleareeedelle attivita' soggette a rischio; c) aggiornamentoprofessionaleintegratoperglioperatori della polizia locale e delle forze di polizia»; dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengonocontodella necessita' di migliorare la qualita' della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e lariqualificazionesocio-culturale delle aree interessate».
All'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Lo Stato, nelle attivita' di programmazione e predisposizione degliinterventidirimodulazionedeipresididisicurezza territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nellezonedi disagio e di maggiore criticita', tiene contodiquantoemersoin sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1».
All'articolo 4, al comma 1, dopolaparola:«riqualificazione» sonoinseriteleseguenti:«,anche urbanistica,socialee culturale,», le parole: «siti piu' degradati» sonosostituitedalle seguenti: «sitidegradati»edopolaparola:«promozione»sono inserite le seguenti: «della cultura».
All'articolo 5: al comma 2: alla lettera a), dopo la parola: «prevenzione» sono inserite le seguenti: «e contrasto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,anchecoinvolgendo,medianteappositi accordi,lereti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte adesigenzestraordinariedi controllodelterritorio,nonche'attraversol'installazionedi sistemi di videosorveglianza»; alla lettera b), leparole:«delrispetto»sonosostituite dalle seguenti: «e tutela» elaparola:comprese»e'sostituita dalla seguente: «compresi»; alla lettera c), dopo la parola: «insistono» sonoinseritele seguenti: «plessi scolastici e sedi universitarie,» e dopo la parola: «cultura» sono inserite le seguenti: «o comunque»; dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) promozionedell'inclusione,dellaprotezioneedella solidarieta' sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalita', anchevalorizzandolacollaborazionecon enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza conle finalita'delPianonazionaleperlalottaallapoverta'e all'esclusione sociale»; dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra ilprefettoeilsindaco,anchetenendocontodieventuali indicazioni o osservazioni acquisitedaassociazionidicategoria comparativamente piu' rappresentative. 2-ter. Ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15milionidieuro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativooneresiprovvede mediantecorrispondenteriduzionedellostanziamentodelfondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini delbilanciotriennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi diriservaespeciali» della missione «Fondi da ripartire» dellostatodiprevisionedel Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,alloscopo parzialmenteutilizzandol'accantonamentorelativoalmedesimo Ministero. 2-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concertocon il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' dipresentazionedelle richieste da partedeicomuniinteressatinonche'icriteridi ripartizione delle risorse di cui al comma2-tersullabasedelle medesime richieste. 2-quinquies.IlMinistrodell'economiaedellefinanzee autorizzatoadapportare,conpropridecreti,leoccorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 6, al comma 2, dopo le parole: «gettoni di presenza» sono inserite le seguenti: «, rimborsi di spese».
All'articolo 7: al comma 1, dopo la parola: «6-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,» esonoaggiunte,infine,leseguenti parole: «, ferma restando la finalita' pubblica dell'intervento»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al finediconseguireunamaggiorediffusionedelle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonche' perulteriori finalita' di interesse pubblico, gli accordi eipattidicuial comma 1 possono riguardareprogettipropostidaentigestoridi edilizia residenzialeovverodaamministratoridicondomini,da imprese, anche individuali,dotatedialmenodieciimpianti,da associazioni di categoria ovvero da consorzi o dacomitaticomunque denominatiall'uopocostituitifraimprese,professionistio residenti per la messa in opera a carico diprivatidisistemidi sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio diallarmiautomaticia centrali delle forze di polizia o di istitutidivigilanzaprivata convenzionati.Adecorreredall'anno2018,icomunipossono deliberare detrazioni dall'imposta municipalepropria(IMU)odal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggettiche assumono a proprio caricoquotedeglioneridiinvestimento,di manutenzione e digestionedeisistemitecnologicamenteavanzati realizzatiinbaseadaccordiopattiaisensidelperiodo precedente»; al comma 2sonoaggiunte,infine,leseguentiparole:«, nonche', ove possibile, le previsionidell'articolo119deltesto unico delle leggi sull'ordinamentodeglientilocali,dicuial decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»; d po il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis.Perilrafforzamentodelleattivita'connesseal controllo del territorio e al fine didaremassimaefficaciaalle disposizioni in materia di sicurezza urbanacontenutenelpresente provvedimento, neglianni2017e2018icomuniche,nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggiodibilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.243,possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite dispesaindividuatoapplicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno2014,n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto2014,n.114, alla spesa relativa al personaledellamedesimatipologiacessato nell'anno precedente, fermo restando il rispettodegliobblighidi contenimento della spesa di personale di cuiall'articolo1,commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facolta' assunzionali del restante personale secondolapercentualedicui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2-ter.Alpersonaledellapolizialocalesiapplicanogli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spesedidegenz per causa di servizio. Agli oneri derivantidalprimoperiododel presentecomma,valutatiin2.500.000euroannuiadecorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondenteriduzionedella dotazione del Fondo per interventi strutturali di politicaeconomica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre2004, n. 307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decretodelMinistro dell'interno, di concertoconilMinistrodell'economiaedelle finanze, sentita laConferenzaStato-citta'edautonomielocali, vengono stabiliti i criteri e le modalita' dirimborsodellespese sostenute dai comuni per la corresponsione deibeneficidicuial presente comma. 2-quater. Ai fini degli accertamenti di cui alcomma2-ter,si applicano le disposizioni delregolamentodicuialdecretodel Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.Lecommissioni chesvolgonoipredettiaccertamentioperanonell'ambitodelle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibilialegislazione vigente. 2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto. 2-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 2-ter delpresente articolo si applica l'articolo 17, commi da12a12-quater,della legge 31 dicembre 2009, n. 196; al verificarsi degliscostamentidi cui al citato comma 12, si provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno con le modalita' previste dal comma12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,conpropridecreti,le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 8: al comma 1: alla lettera a): al numero 1, dopo le parole: «del territorio»sonoinserite le seguenti: «, dell'ambiente e del patrimonio culturale»; al numero 2, le parole: «al comma 7, aggiungere, in fine,il seguente periodo:"» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma7 e'inseritoilseguente:"7-bis.»,leparole:«assicurarele esigenze»sonosostituitedalleseguenti:«assicurareil soddisfacimento delle esigenze», dopo le parole: «dei residenti» sono inseriteleseguenti:«nonche'dell'ambienteedelpatrimonio culturale»,leparole:«daafflussodipersonediparticolare rilevanza»sonosostituitedalleseguenti:«daafflusso particolarmente rilevante di persone»,dopoleparole:«specifici eventi,» sono inserite le seguenti:«nelrispettodell'articolo7 della legge 7 agosto 1990,n.241,»elaparola:sessanta»e' sostituita dalla seguente: «trenta»; dopo il numero 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: "7-ter. Nelle materie di cui al comma5,secondoperiodo,i comuni possono adottareregolamentiaisensidelpresentetesto unico"»; alla lettera b): le parole: «all'articolo 54: 1. il comma4-bise'sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti:«all'articolo54,il comma 4-bis e' sostituito dal seguente»; al numero 1, capoverso 4-bis, dopo le parole:«comma4»sono inseriteleseguenti:«concernentil'incolumita'pubblicasono diretti a tutelarel'integrita'fisicadellapopolazione,quelli concernenti la sicurezzaurbana»,leparole:«lesituazioniche favoriscono» sono soppresse e dopo laparola:prostituzione»sono inserite le seguenti: «, la tratta di persone»; il comma 2 e' soppresso.
All'articolo 9: al comma 1: al primo periodo, le parole: «limitano la libera accessibilita'e»sonosostituitedalleseguenti:«impediscono l'accessibilita' e la» e dopo le parole: «sanzione amministrativa» e' inserita la seguente: «pecuniaria»; alsecondoperiodo,leparole:«allarilevazione»sono sostituite dalle seguenti: «all'accertamento»; al comma 2, dopo le parole: «e dall'articolo 29deldecreto legislativo 31 marzo1998,n.114,»sonoinseriteleseguenti: «nonche' dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice dellastrada,di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» e dopo le parole: «di cuialcomma1»sonoinseriteleseguenti:«delpresente articolo»; al comma 3, dopo le parole: «su cui insistono» sonoinserite le seguenti: «scuole, plessi scolastici e sitiuniversitari,»,dopo la parola: «cultura» sono inserite le seguenti: «o comunque»edopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono aggiunteleseguenti:«del presente articolo»; al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cuialcomma 1» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi i poteri delle autorita' disettoreaventicompetenzeatuteladispecificheareedel territorio».
All'articolo 10: al comma 1, secondo periodo, dopo leparole:«Inesso»sono inserite le seguenti: «sono riportate le motivazioni sulla base delle quali e' stato adottato ed»; al comma 3, dopoleparole:«Laduratadeldivieto»sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»; al comma 5, le parole: «In sede dicondanna»sonosostituite dalle seguenti: «Nei casi di condanna» e le parole:«all'imposizione del divieto» sonosostituitedalleseguenti:«all'osservanzadel divieto, imposto dal giudice,»; al comma 6, dopo le parole: «informativaedoperativa,»sono inserite le seguenti: «e l'accesso alle banche dati,»; dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definitiilivellidi accesso alle banche datidicuialcomma6,anchealfinedi assicurare il rispetto della clausola diinvarianzafinanziariadi cui al medesimo comma 6. 6-ter.Ledisposizionidicuiaicommi1-tere1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia adecorreredalladatadientratainvigoredellaleggedi conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020. 6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle personeo alle cose, compiuti alla presenza di piu' persone anche inoccasioni pubbliche, periqualie'obbligatoriol'arrestoaisensi dell'articolo 380 del codicediprocedurapenale,quandonone' possibileprocedereimmediatamenteall'arrestoperragionidi sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque instatodi flagranza ai sensi dell'articolo 382 delmedesimocodicecoluiil quale, sulla base di documentazionevideofotograficadallaquale emerga inequivocabilmente il fatto, nerisultaautore,sempreche l'arresto siacompiutononoltreiltemponecessarioallasua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dalfatto.Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al30 giugno 2020».
All'articolo 11: al comma 2, dopo le parole: «priorita' che»sonoinseritele seguenti: «,fermarestandolatuteladeinucleifamiliariin situazioni di disagio economico e sociale,»eleparole:«possono essere assicurati» sono sostituite dalle seguenti: «devono esserein ogni caso garantiti»; dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo2014,n.47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23maggio2014,n.80, dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: "1-quater. Il sindaco,inpresenzadipersoneminorennio meritevoli di tutela, puo'daredisposizioniinderogaaquanto previstoaicommi1e1-bis,atuteladellecondizioni igienico-sanitarie"».
All'articolo 12: al comma 1, le parole: «del regio decreto 18giugno1931,n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblicasicurezza»sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggidipubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»; al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguentiparole:«ele parole: "per tre mesi" sono sostituite dalle seguenti:"daquindici giorni a tre mesi"». Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: «Art. 12-bis (Modifica all'articolo 100deltestounicodelle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno1931, n. 773). - 1. All'articolo 100, primo comma, deltestounicodelle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno1931, n. 773, dopo le parole: "di un esercizio" sono inserite leseguenti: ", anche di vicinato,"».
All'articolo 13: al comma 1, dopo le parole: «nelle immediate vicinanze di» sono inseriteleseguenti:«scuole,plessiscolastici,sedi universitarie,» e le parole:«pubblici,apertialpubblico»sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico»; al comma 2 e' aggiunto,infine,ilseguenteperiodo:«Il divieto e' disposto individuandomodalita'applicativecompatibili conleesigenzedimobilita',salute,lavoroestudiodel destinatario dell'atto»; al comma 6, leparole:«siapplica»sonosostituitedalle seguenti: «si applicano»; al comma 7, le parole: «In sede dicondanna»sonosostituite dalle seguenti: «Nei casi di condanna» e le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicioapertial pubblico»; alla rubrica, le parole: «pubblici, apertialpubblico»sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico».
All'articolo 14, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis.Leprocedureconcorsualifinalizzateallenuove assunzionidicuialcomma1sonosubordinateallaverifica dell'assenza di personale in mobilita' o in esubero nell'ambito della medesima amministrazione con caratteristicheprofessionaliadeguate alle mansioni richieste».
All'articolo 15, al comma 1, lettera a),leparole:«vigente normativa,» sono sostituite dalle seguenti: «vigente normativa».
All'articolo 16: al comma 1, le parole: «l'obbligo asostenernelerelative spese o a rimborsare» sono sostituite dalle seguenti:«l'obbligodi sostenerne le spese o di rimborsare»; alla rubrica, laparola:«Modifiche»e'sostituitadalla seguente: «Modifica». Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: «Art. 16-bis (Parcheggiatori abusivi). -1.Ilcomma15-bis dell'articolo7delcodicedellastrada,dicuialdecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: "15-bis. Salvo cheilfattocostituiscareato,coloroche esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altrepersone,ovvero determinanoaltriadesercitareabusivamentel'attivita'di parcheggiatoreoguardiamacchinesonopuniticonlasanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000a euro 3.500. Se nell'attivita' sono impiegati minori, oneicasidi reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentatadel doppio. Si applica,inognicaso,lasanzioneaccessoriadella confisca delle somme percepite,secondolemodalita'indicateal titolo VI, capo I, sezione II"».
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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