LEGGE 26 aprile 2019, n. 36 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2019
Semaforo Verde
Normativa nazionale

Legge 26/04/2019, n. 36
(pubblicato in G.U. n. 102 del 03/05/2019)

Legge
26 aprile 2019, numero 36
(pubblicato in G.U. n. 102 del 03 maggio 2019)

* Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 52 del codice penale

1. All'articolo 52 del codice penale  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la parola: «sussiste»  e'  inserita  la seguente: «sempre»;
b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al  secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»;
c) dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma  agisce  sempre  in  stato  di  legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta  in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di  altri  mezzi  di coazione fisica, da parte di una o piu' persone».

Art. 2
Modifica all'articolo 55 del codice penale

1. Dopo il primo  comma  dell'articolo  55  del  codice  penale  e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui  ai  commi  secondo,  terzo  e quarto dell'articolo 52, la punibilita' e' esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o  altrui  incolumita'  ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61,  primo  comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante  dalla  situazione  di pericolo in atto».

Art. 3
Modifiche all'articolo 165 del codice penale

1. All'articolo 165 del codice penale,  dopo  il  quinto  comma  e' aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna  per  il  reato  previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione  condizionale  della  pena  e' comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo  dovuto  per il risarcimento del danno alla persona offesa».

Art. 4
Modifiche all'articolo 614 del codice penale

1. All'articolo 614 del codice penale sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da  sei  mesi  a  tre  anni»  sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
b) al quarto comma, le  parole:  «da  uno  a  cinque  anni»  sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

Art. 5
Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale

1.  All'articolo  624-bis  del  codice  penale  sono  apportate  le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a sette anni»;
b) al terzo comma, le parole: «da quattro a dieci  anni  e  della multa da euro 927 a euro 2.000» sono sostituite dalle  seguenti:  «da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500».

Art. 6
Modifiche all'articolo 628 del codice penale

1. All'articolo 628 del codice penale sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
a) al primo comma,  la  parola:  «quattro»  e'  sostituita  dalla seguente: «cinque»;
b) al terzo comma, alinea,  la  parola:  «cinque»  e'  sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098»  sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000»;
c)  al  quarto  comma,  la  parola:  «sei»  e'  sostituita  dalla seguente: «sette» e le parole: «da euro  1.538  a  euro  3.098»  sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000».

Art. 7
Modifica all'articolo 2044 del codice civile

1. All'articolo 2044 del codice civile  sono  aggiunti,  infine,  i seguenti commi:
«Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo,  terzo  e  quarto, del codice penale, la responsabilita' di chi ha compiuto il fatto  e' esclusa.
Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice  penale, al danneggiato e' dovuta una indennita'  la  cui  misura  e'  rimessa all'equo apprezzamento  del giudice,  tenuto  altresi'  conto  della gravita', delle modalita' realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

Art. 8
Disposizioni in materia di spese di giustizia

1.  Dopo  l'articolo  115  del  testo  unico   delle   disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' inserito il seguente:
«Art. 115-bis (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese per  la difesa di persona  nei  cui  confronti  e'  emesso  provvedimento  di archiviazione  o  sentenza  di non   luogo   a   procedere   o   di proscioglimento nel caso di legittima difesa). - 1. L'onorario  e  le spese spettanti al difensore,  all'ausiliario  del  magistrato  e  al consulente tecnico di parte di persona nei cui  confronti  e'  emesso provvedimento  di  archiviazione  motivato  dalla  sussistenza  delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice  penale  o  sentenza  di  non   luogo   a   procedere   o   di proscioglimento perche' il fatto  non  costituisce  reato  in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo  52,  commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonche'  all'articolo  55, secondo comma, del medesimo codice,  sono  liquidati  dal  magistrato nella misura e con le modalita' previste dagli articoli 82 e 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso  in  cui  il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di  un  distretto  di corte  d'appello  diverso  da   quello   dell'autorita'   giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennita' di trasferta  nella  misura  minima consentita. 2. Nel caso in cui, a  seguito  della riapertura  delle  indagini, della revoca o della impugnazione  della  sentenza  di  non  luogo  a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».
2. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo, valutati in  590.940  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si provvede mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva e speciali»  della  missione  «Fondi da  ripartire»  dello   stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9
Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di  attuazione,  di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente: «a-ter) ai processi relativi ai delitti di  cui agli articoli 589 e 590 del codice penale  verificatisi  in  presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo,  terzo  e  quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 aprile 2019

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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