Legge 28 febbraio 2020, n. 7 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2020
Semaforo Verde
Normativa nazionale

Legge 28/02/2020, n. 7
(pubblicato in G.U. n. 050 del 28/02/2020)

Legge
28 febbraio 2020, numero 7
(pubblicato in G.U. n. 050 del 28 febbraio 2020)

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.*


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  161,  recante  modifiche urgenti alla disciplina  delle  intercettazioni  di  conversazioni  o comunicazioni, e' convertito in legge con le modificazioni  riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 febbraio 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

***** Allegato *****


Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  30 dicembre 2019, n. 161

All'articolo 1, comma 1:
al numero 1), le parole: « 29 febbraio 2020 »  sono  sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2020 »;
al numero 2), le parole: « 1°  marzo  2020  »  sono  sostituite dalle seguenti: « 1° maggio 2020 ».

All'articolo 2:
al comma 1, lettera a), le parole: « ai  sensi  degli  articoli 268 e 415-bis » sono sostituite dalle  seguenti:  «  ai  sensi  degli articoli 268, 415-bis o 454 »;
al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
« b-bis) all'articolo 266, comma 1, dopo fa lettera f-quater)
e' aggiunta la seguente:
"f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al  fine  di agevolare  l'attivita'  delle  associazioni previste  dallo   stesso articolo" »;
al comma 1, lettera c), le  parole:  «  e  per  i  delitti  dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro  la pubblica amministrazione per  i  quali  e' prevista  la  pena  della reclusione non inferiore nel massimo a  cinque  anni,  determinata  a norma dell'articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: «  e,  previa indicazione delle ragioni che ne giustificano  l'utilizzo  anche  nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale,  per  i  delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e'  prevista  la  pena  della reclusione non inferiore nel massimo a  cinque  anni,  determinata  a norma dell'articolo 4 »;
al comma 1, lettera e):
al numero 1), capoverso 2-bis, le  parole:  «  salvo  che  si tratti di intercettazioni » sono sostituite dalle seguenti:  «  salvo che risultino »;
al  numero  3),  capoverso  6,  le  parole:  «  Ai  difensori dell'imputato e' immediatamente dato avviso » sono  sostituite  dalle seguenti: « Ai difensori delle parti e' immediatamente dato avviso »;
al numero 3), capoverso 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il giudice, con il consenso  delle  parti,  puo'  disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni  ovvero  delle informazioni contenute nei flussi  di  comunicazioni  informatiche  o telematiche effettuate dalla  polizia  giudiziaria  nel  corso  delle indagini. In caso di contestazioni si applicano  le  disposizioni  di cui al primo periodo »;
al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1, dopo  il  primo periodo e' inserito il seguente: «Non sono coperti da segreto solo  i verbali  e  le  registrazioni  delle comunicazioni  e  conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5,  o  comunque utilizzati  nel  corso  delle  indagini  preliminari  e,  al  secondo periodo, le parole: « Al giudice per le indagini  preliminari  e  ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti  e  facolta' e'  in  ogni  caso  consentito  l'accesso » sono  sostituite  dalle seguenti: « Al giudice per le indagini  preliminari  e  ai  difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato  ai  sensi  degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo  454,  comma 2-bis, per l'esercizio dei loro  diritti  e  facolta'  e'  consentito l'accesso »;
al comma 1, lettera g):
al numero 1) e' premesso il seguente:
« 01) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I risultati delle intercettazioni  non  possono  essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli  nei  quali  sono  stati
disposti,  salvo  che  risultino  rilevanti  e   indispensabili   per l'accertamento di delitti per i quali e'  obbligatorio  l'arresto  in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1" »;
al numero 1), il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente: 1-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con  captatore informatico  su  dispositivo  elettronico  portatile  possono  essere utilizzati anche per la prova  di  reati  diversi  da  quelli  per  i quali e' stato emesso il decreto di autorizzazione qualora  risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati  dall'articolo 266, comma 2-bis »;
al comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) all'articolo 291, comma 1, dopo le  parole:  "conversazioni rilevanti,"  sono  inserite  le  seguenti:  "e   comunque   conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269," »;
al comma 1, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) all'articolo 293, comma 3, il terzo periodo  e'  sostituito dal seguente: "Il difensore ha diritto di  esaminare  e  di  estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1" »;
al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, dopo le  parole:  «  per via telematica gli atti » e' inserita la seguente: « depositati »;
al comma 1, lettera o), capoverso 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine di cui al presente comma  puo'  essere prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore »;
al comma 2, lettera a), capoverso Art. 89:
al comma 2, le parole: « possono essere  impiegati  soltanto  » sono sostituite dalle seguenti: « , devono essere impiegati »;
al comma 3, le parole:  «  Nei  casi  previsti  dal  comma  2  le comunicazioni intercettate sono trasferite »  sono  sostituite  dalle seguenti:  «Nei  casi  previsti  dal comma   2   le   comunicazioni intercettate  sono  conferite  »  e  le  parole:   «   esclusivamente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice » sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica »;
al comma 2, lettera  b),  capoverso  Art.  89-bis,  comma  4,  le parole: « articoli 268 e 415-bis » sono sostituite dalle seguenti:  « articoli 268, 415-bis e 454 »;
al comma 5, le parole: « nonche' di consultazione e richiesta  di copie, » sono soppresse;
al comma 8, le parole: « 29 febbraio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2020 ».



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
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