Legge 29 maggio 2017 n. 71 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa anno 2017
Semaforo Verde
Normativa nazionale
Legge 29/05/2017, n. 071
(pubblicato in G.U. n. 127 del 03/06/2017)

Legge
29 maggio 2017, numero 071
(pubblicato in G.U. n. 127 del 03 giugno 2017)

DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Finalità e definizioni

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in  tutte  le  sue  manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia  di  attenzione,  tutela  ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di  età  nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
2. Ai fini della presente legge,  per  «cyberbullismo»  si  intende qualunque forma di pressione, aggressione,   molestia,   ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento  illecito  di  dati personali in danno  di  minorenni,  realizzata per via  telematica,
nonché' la diffusione di contenuti on line aventi  ad  oggetto  anche uno o  più  componenti  della  famiglia  del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di  isolare  un  minore  o  un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco  dannoso, o la loro messa in ridicolo.
3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi  della  società  dell'informazione, diverso da quelli di cui agli  articoli  14,  15  e  16  del  decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet,  cura  la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

Art. 2
Tutela della dignità del minore

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché' ciascun  genitore  o soggetto esercente la responsabilità del  minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o  al  gestore  del sito internet o del social media  un'istanza  per  l'oscuramento,  la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale  del  minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  della presente legge, da identificare espressamente  tramite  relativo  URL (Uniform resource locator), non  integrino  le  fattispecie  previste dall'articolo 167 del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali, di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196, ovvero da altre norme incriminatrici.
2. Qualora, entro le ventiquattro  ore  successive  al  ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto  responsabile  non  abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque  nel  caso  in  cui  non  sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media,l'interessato  può  rivolgere  analoga richiesta,  mediante  segnalazione  o  reclamo,  al  Garante  per  la protezione dei dati personali, il quale, entro  quarantotto  ore  dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli  143  e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3
Piano di azione integrato

1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della presente legge, è istituito presso la Presidenza del  Consiglio  dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto  del  cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno,  del Ministero dell'istruzione,  dell’università  e  della  ricerca,  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del  Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  dell’Autorità  per  le garanzie  nelle  comunicazioni,  del   Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante  per  la  protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata  esperienza  nella promozione dei  diritti  dei  minori  e  degli  adolescenti  e  nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking  e  degli  altri  operatori  della  rete   internet,   una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori  e  una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori  del  tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone  di  presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1,  coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della  ricerca,  redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione  del  cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del   programma pluriennale dell'Unione europea di cui  alla  decisione  1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  dicembre  2008,  e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato  al  monitoraggio dell'evoluzione   dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e  delle  comunicazioni  e  con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela  dei minori.
3. Il piano di cui al  comma  2  è  integrato,  entro  il  termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione  per la prevenzione  e  il  contrasto  del  cyberbullismo,  a  cui  devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il  predetto  codice  è istituito un comitato  di  monitoraggio  al  quale  è  assegnato  il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché'  di  aggiornare  periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche  e  dei  dati  raccolti  dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la  tipologia dei soggetti ai quali è  possibile  inoltrare  la  medesima  istanza secondo modalità disciplinate con il  decreto  di  cui  al  medesimo comma 1. Ai soggetti  che  partecipano  ai  lavori  del  comitato  di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso,  indennità,  gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì,  le  iniziative di informazione e  di  prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.
5. Nell'ambito del piano di  cui  al  comma  2  la  Presidenza  del Consiglio  dei  ministri,  in   collaborazione   con il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca e con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma  7,  primo  periodo,  periodiche  campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione  sul  fenomeno  del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché' degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo,  di  cui al comma 1.
7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione,  per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  è  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4
Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il  Ministero  dell'istruzione,  dell’università  e  della  ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la  giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge  adotta  linee  di  orientamento  per  la prevenzione e il contrasto  del  cyberbullismo  nelle  scuole,  anche avvalendosi  della  collaborazione  della  Polizia  postale  e  delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.
2. Le linee di orientamento di cui  al  comma  1,  conformemente  a quanto previsto alla lettera l) del comma  7  dell'articolo  1  della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione  di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione  di un ruolo attivo degli studenti, nonché' di ex  studenti  che  abbiano già operato all'interno dell'istituto  scolastico  in  attività  di peer education, nella prevenzione e nel contrasto  del  cyberbullismo
nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione  dei minori coinvolti; un  efficace  sistema  di  governance  diretto  dal Ministero  dell'istruzione,   dell’università   e   della   ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della  propria  autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare  le iniziative di prevenzione e di  contrasto  del  cyberbullismo,  anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché' delle associazioni e dei centri  di  aggregazione  giovanile  presenti  sul territorio.
4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la  pubblicazione  di bandi per il  finanziamento  di  progetti  di  particolare  interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione  della  giustizia,  le   prefetture   -   Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché' associazioni ed  enti,  per  promuovere  sul territorio  azioni  integrate  di  contrasto  del   cyberbullismo e l'educazione alla legalità  al  fine  di  favorire   nei   ragazzi comportamenti  di  salvaguardia  e   di   contrasto,   agevolando   e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione  competente, ente o associazione, operante a  livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione.  I bandi  per  accedere  ai   finanziamenti,   l’entità   dei   singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i  dettagli  relativi ai  progetti   finanziati   sono   pubblicati   nel   sito   internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel  rispetto  della trasparenza e dell'evidenza pubblica.
5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera  h)  del  comma  7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.  107,  le  istituzioni scolastiche  di  ogni  ordine  e  grado,  nell'ambito  della  propria autonomia e nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione vigente,  promuovono  l'educazione  all'uso  consapevole  della  rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale  elemento  trasversale  alle  diverse  discipline curricolari, anche mediante la realizzazione  di  apposite  attività progettuali aventi carattere di continuità tra i  diversi  gradi  di istruzione  o  di  progetti  elaborati   da   reti   di   scuole   in collaborazione con  enti  locali,  servizi  territoriali,  organi  di polizia, associazioni ed enti.
6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri  enti  che  perseguono  le  finalità  della  presente   legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati  volti  a  sostenere  i  minori  vittime  di  atti  di cyberbullismo nonché' a rieducare, anche  attraverso  l'esercizio  di attività riparatorie o di utilità sociale,  i  minori  artefici  di tali condotte.

Art. 5
Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

1. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  in  applicazione  della normativa vigente  e  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  2,  il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di  cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti  esercenti  la  responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti  e  attiva  adeguate azioni di carattere educativo.
2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui  all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni,  e  il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis  del citato  decreto  n.  249  del  1998  sono  integrati  con   specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.


Art. 6
Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48


1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona  con  cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione è pubblicata in formato di tipo aperto ai  sensi  dell'articolo  68, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Per le esigenze connesse allo  svolgimento  delle  attività  di formazione in  ambito  scolastico  e  territoriale  finalizzate  alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione  e  al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse  pari  a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo,  pari  a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,  si  provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  è  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7
Ammonimento

1. Fino a quando non  è  proposta  querela  o  non  è  presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice  per  la  protezione  dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di  età  superiore agli  anni  quattordici  nei  confronti  di   altro   minorenne,   è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8,  commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009,  n.  11,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  23  aprile  2009,  n.  38,  e  successive modificazioni.
2.  Ai  fini  dell'ammonimento,  il  questore  convoca  il  minore, unitamente ad almeno un genitore o  ad  altra  persona  esercente  la responsabilità genitoriale.
3. Gli effetti dell'ammonimento  di  cui  al  comma  1  cessano  al compimento della maggiore età.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sarà  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 29 maggio 2017


MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri          
Visto, il Guardasigilli: Orlando



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Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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