MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 13 giugno 2016 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa anno 2016
Semaforo Verde
Ministero della Salute

Ordinanza del 13 giugno 2016
(pubblicato in G.U. n. 165 del 16/07/2016)

Ministero della Salute
Ordinanza del 13 giugno 2016
(pubblicato in G.U. n. 165 del 16 luglio 2016)

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n.  157,  recante  «Norme  per  la protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u);  
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante norme per  la  semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione  e  all'immissione in commercio di presidi  medico-chirurgici,  a  norma  dell'art.  20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  174,  recante attuazione della direttiva  98/8/CE  in  materia  di immissione  sul mercato di biocidi;
Visti gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice penale;
Visto il  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  del  Parlamento  e  del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto  il  regolamento  (CE)  n.  528/2012  del  Parlamento  e  del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a  disposizione  sul mercato e all'uso dei biocidi;
Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  10  febbraio  2012, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o  di bocconi avvelenati», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  9  marzo 2012, n.  58,  come prorogata  dall'ordinanza  ministeriale  del  14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3  marzo  2014,  n.
51, e dall'ordinanza ministeriale 10 febbraio 2015, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2015, n. 50;
Considerato  che  la  presenza  di  veleni  o   sostanze   tossiche abbandonate  nell'ambiente  rappresenta  un serio  rischio  per   la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di contaminazione ambientale;
Considerato  che  la  presenza  di  sostanze  tossiche  abbandonate nell'ambiente  e'  causa  di  danni  al patrimonio  faunistico,  ivi comprese le specie in via d'estinzione, e all'ambiente;
Rilevato  che  l'adozione  delle  precedenti  ordinanze,  ha   reso possibile  un  maggior  controllo  del  fenomeno con   significativa riduzione  dell'incidenza  degli  episodi  di  avvelenamento  e   con individuazione dei responsabili che sono stati  perseguiti  ai  sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un  deterrente per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi;
Considerato  il  persistere  di  numerosi  episodi,  accertati   da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli  Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente  o intenzionalmente  isseminati nell'ambiente;
Considerato che continua a sussistere la necessita' e l'urgenza  di confermare le misure  di  salvaguardia  e prevenzione  ai  fini  del controllo e monitoraggio del predetto fenomeno;

Ordina:

Art. 1

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumita' delle persone, degli  animali  e dell'ambiente,  e' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o  la  morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresi', la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato  in  maniera tale da poter causare  intossicazioni  o  lesioni  o  la morte  del soggetto che lo ingerisce.

Art. 2

1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite  da imprese specializzate, sono effettuate mediante l'impiego di prodotti autorizzati con modalita' tali da non  nuocere  in  alcun  modo alle persone  e  alle  altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle  zone interessate con almeno  cinque  giorni  lavorativi  d'anticipo.  Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti.
2. Al termine delle operazioni di cui al comma  1  il  responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle  carcasse  di  ratti  o di altri animali  deceduti, informando  l'azienda  sanitaria  locale  e l'Istituto zooprofilattico sperimentale  territorialmente  competenti
in caso di recupero di specie non infestanti.

Art. 3

1. Il proprietario o il responsabile dell'animale, deceduto a causa di  esche  o  bocconi  avvelenati  o  che   abbia   manifestato   una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l'episodio ad un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto  avvelenamento, corredata da referto  anamnestico.  L'Ente  gestore  territorialmente
competente o il sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e domestici senza proprietario.

Art. 4

1.  Il  medico  veterinario  che  emette   diagnosi   di   sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ne da' immediata comunicazione al sindaco,  al  servizio veterinario dell'azienda  sanitaria   locale   e   all'Istituto   zooprofilattico sperimentale territorialmente competente, inviando i  moduli  di cui all'allegato 1 e all'allegato 2,  sezione  A  e/o  sezione B, della presente ordinanza.

Art. 5

1. Ai fini dell'identificazione del veleno o della sostanza che  ha provocato l'avvelenamento, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente assicura l'invio di carcasse  di  animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici  da  essi  prelevati, nonche' di esche o bocconi sospetti  di  avvelenamento,  all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. I campioni  e le carcasse   sono   accompagnati   dalla   diagnosi   di   sospetto avvelenamento corredata dal referto anamnestico di cui all'art. 3.
2.  L'Azienda  sanitaria  locale   puo'   autorizzare   il   medico veterinario libero professionista o il proprietario dell'animale  ad inviare direttamente  all'Istituto  zooprofilattico  sperimentale le carcasse di animali deceduti per avvelenamento, i campioni biologici, nonche' le esche o i bocconi sospetti.

Art. 6

1.  Gli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali   sottopongono   a necroscopia l'animale ed  effettuano  gli  opportuni accertamenti  e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti  o  prelevati  in sede necroscopica per verificare la presenza di sostanze tossiche o nocive negli stessi.
2.  Gli  esami  necroscopici  sugli  animali  morti  per   sospetto avvelenamento sono eseguiti e refertati  entro quarantotto  ore  dal loro  conferimento  e  gli  esiti  comunicati   immediatamente   alle autorita' competenti e al veterinario richiedente. L'esame  ispettivo delle esche o  dei  bocconi  che  si  sospettano  contenere  sostanze
tossiche o nocive deve essere eseguito o refertato entro ventiquattro ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente  alle autorita' competenti e al richiedente.
3. Sulla base del quadro anatomopatologico riscontrato,  a  seguito degli esami necroscopici eseguiti ai sensi del precedente comma 2, il responsabile della necroscopia puo' confermare o meno il sospetto  di avvelenamento  e decidere  se  e'  necessario  proseguire  con   gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici.  Gli  esiti  delle
valutazioni sulla conferma o meno del sospetto di avvelenamento  sono immediatamente comunicati dall'Istituto zooprofilattico  sperimentale di  prima  accettazione  al  medico  veterinario  che  ha segnalato l'evento, alle autorita'  competenti  e,  in  caso  di  conferma  del sospetto avvelenamento, all'autorita' giudiziaria,  mediante l'invio del  modulo  di  cui  all'allegato  3,  sezione  A,  della   presente ordinanza. Gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici, ove ritenuti necessari per la rilevazione delle sostanze  tossiche,  sono conclusi e refertati entro trenta giorni dall'arrivo del campione  in laboratorio e  gli  esiti  comunicati  dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di prima  accettazione  al  medico  veterinario  che  ha segnalato l'evento, alle autorita' competenti e, in caso di accertato avvelenamento, all'autorita' giudiziaria, mediante l'invio del modulo di cui all'allegato 3, sezione B, della presente ordinanza.
4. Nel caso in cui il campione da analizzare sia costituito solo da esche o bocconi sospetti,  prima  degli  esami  di laboratorio  deve essere eseguito un esame ispettivo atto ad evidenziare la presenza di materiali nocivi, compresi vetri, plastiche  e  metalli  o  materiale esplodente. In caso di riscontro positivo  sui  campioni, l'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente  deve  darne immediata  comunicazione  al medico  veterinario  che  ha  segnalato l'evento, alle  autorita'  competenti  e  all'autorita'  giudiziaria,
mediante l'invio del modulo di cui all'allegato 3, sezione  C,  della presente ordinanza.
5. Per i campioni conferiti dagli organi di polizia giudiziaria per specifiche investigazioni su casi  di  avvelenamento, vincolati  dal segreto  istruttorio,  le  comunicazioni  relative   al   caso   sono concordate con gli organi di polizia giudiziaria richiedenti.

Art. 7

1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'art. 4,  da' immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le Autorita'  competenti.  Entro  quarantotto ore dalla   ricezione   del   referto   dell'Istituto  zooprofilattico sperimentale che non  esclude  il  sospetto  di  avvelenamento  o  la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o  bocconi, provvede ad individuare le modalita' di bonifica del luogo interessato,  anche con  l'ausilio  di  volontari,  guardie  zoofile  o  nuclei  cinofili antiveleno e organi di polizia giudiziaria, nonche' a segnalare,  con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di  esche  o bocconi avvelenati e a  intensificare  i  controlli  da  parte  delle autorita' preposte nelle aree considerate a  rischio sulla base  di precedenti segnalazioni.
2. Al fine di coordinare la gestione degli interventi da effettuare e di monitorare il fenomeno, le  Prefetture  attivano un  tavolo  di coordinamento presieduto dal Prefetto o  da  un  suo rappresentante, composto da:
   a) un rappresentante della regione o della provincia autonoma;
   b) un  rappresentante  del  Servizio  veterinario  delle  aziende sanitarie locali competenti per territorio;
   c) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
   d) un rappresentante dell'Istituto  zooprofilattico  sperimentale competente per territorio;
   e) un rappresentante delle Guardie zoofile;
   f) uno o piu' rappresentanti dell'Ordine provinciale  dei  medici veterinari.
3. Detto tavolo e' integrato, all'occorrenza,  dai  sindaci  e  dai rappresentanti delle Forze dell'ordine  dei  comuni interessati  dal fenomeno.

Art. 8

1.  La  presente  ordinanza  entra  in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  e ha efficacia per dodici mesi.

La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2016

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min. lavoro, foglio n. 2795


Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
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