* Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. *
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli artt. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
... omissis ...
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Le misure disposte con l'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022, citata in premessa, sono prorogate fino al 30 aprile 2022.
2. La presente ordinanza produce effetti dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2022
Il Ministro
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 747
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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