Ordinanza del 18 febbraio 2022 (pubblicato in G.U. n. 042 del 19 febbraio 2022)
* Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta. *
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli artt. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
... omissis ...
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilita' di una nuova classificazione.
Art. 2
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta cessano di avere efficacia le misure di cui alla «zona arancione», e si applicano, per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilita' di una nuova classificazione.
Art. 3
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Friuli-Venezia Giulia
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Friuli-Venezia Giulia continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilita' di una nuova classificazione.
Art. 4
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2022
Il Ministro
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 372
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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