Ordinanza MIN SAL del 18 giugno 2021 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2021
Semaforo Verde
Normativa Nazionale


Ministero della Salute

Ordinanza del 18 giugno 2021
(pubblicato in G.U. n. 145 del 19 giugno 2021)


* Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. *



IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli artt. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
... omissis ...

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 e per le finalita' di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ai sensi dei regolamenti UE n. 2021/953 e n. 2021/954, da cui risulti:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
c) effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency - EMA), dell'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto, ovvero dell'effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, sono riconosciute come equivalenti a quelle di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c).
3. Le certificazioni verdi di cui al comma 1 devono riportare i dati indicati dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, citato in premessa. Le certificazioni di cui al comma 2 devono essere redatte almeno in lingua italiana, inglese, francese o spagnola e possono essere esibite sia in formato digitale che cartaceo.
4. La verifica delle certificazioni di cui al presente articolo e' effettuata da tutti i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.
5. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, citata in premessa, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi previsti all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), l), m), n), o) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Art. 2

1. La compilazione del Passenger Locator Form non e' richiesta in caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in localita' estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purche' lo spostamento avvenga con mezzo privato.
2. La compilazione del Passenger Locator Form non e' richiesta in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in localita' del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purche' lo spostamento avvenga con mezzo privato.

Art. 3

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2, l'ingresso nel territorio nazionale e' consentito, altresi', ai soggetti provenienti dal Canada, dal Giappone e dagli Stati Uniti d'America, a condizione che siano in possesso di una certificazione verde COVID-19 rilasciata dalle rispettive autorita' sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della presente ordinanza.
2. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, citata in premessa, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi previsti all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), m), n), o) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Art. 4

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le misure di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, come integrate e reiterate dalle ordinanze del Ministro della salute 6 maggio 2021 e 30 maggio 2021, relative agli spostamenti dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka, sono prorogate fino al 30 luglio 2021.

Art. 5

1. Le previsioni di cui all'art. 1 non si applicano ai soggetti provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro).
2. A tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro), e' fatto altresi' obbligo di:
a) sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui all'art. 2, comma 1, della citata ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque giorni di isolamento fiduciario presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui ai commi da 1 a 5, dell'art. 51 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
b) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di isolamento fiduciario.
3. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, citata in premessa, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi previsti all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), m), n), o) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Art. 6

1. I minori che viaggiano con almeno un genitore o con un accompagnatore che sia in possesso di una delle certificazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) della presente ordinanza, nei termini di cui al comma 2 del medesimo articolo, non sono tenuti ad effettuare, laddove previsto, l'isolamento fiduciario.
2. Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di eta' inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.

Art. 7

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza, continuano a trovare applicazione le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, citata in premessa.
2. La presente ordinanza produce effetti dal 21 giugno 2021 e fino al 30 luglio 2021.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2021


Il Ministro
Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 1993





Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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