Ordinanza del 31 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021)
* Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. *
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli artt. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
... omissis ...
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.
Art. 2
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Liguria, Marche, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per le Regioni Liguria, Marche, Veneto e per la Provincia autonoma di Trento e' rinnovata, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilita' di una nuova classificazione, l'ordinanza del Ministro della salute 17 dicembre 2021, citata in premessa, ai fini dell'applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.
2. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Provincia autonoma di Bolzano e' rinnovata, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilita' di una nuova classificazione, l'ordinanza del Ministro della salute 3 dicembre 2021, citata in premessa, ai fini dell'applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.
Art. 3
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2021
Il Ministro
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 3172
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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