ORDINANZA Ministero della Salute 6 agosto 2013 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa anno 2013
Semaforo Verde
Ministero della Salute
Ordinanza del 06 agosto 2013
(pubblicato in G.U. n. 209 del 06/09/2013)

Ministero della Salute
Ordinanza del 06 agosto 2013
(pubblicato in G.U. n. 209 del 06 settembre 2013)

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 32 della Costituzione;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
 Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
 Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
 Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del  randagismo»,  e successive modificazioni;
 Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento  e Bolzano del 6 febbraio  2003, recante  disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;
Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;  
Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela
dell'incolumità  pubblica  dall'aggressione  dei  cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68;
Visto il decreto del Ministro del  lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi  formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, «Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo  2009 concernente la tutela   dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10;
Vista l'ordinanza del Ministro della  salute  del  4  agosto  2011, «Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come  modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo  2011», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dell'8  settembre 2011, n. 209;
Considerato che continua a sussistere la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei  cani  a  causa  del  verificarsi  di  incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;
Ritenuto necessario, in attesa dell'emanazione  di  una  disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del  rischio  di  aggressione da parte di cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita' di gestione degli animali;
Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra l'altro, delega  per  la  disciplina  della  tutela  dell'incolumità personale dall'aggressione di cani (art. 21);
Ritenuto pertanto di determinare  la  durata  dell'efficacia  della presente ordinanza in 12  mesi, stante la pendenza dell'iter del predetto d.d.l.;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute al  Sottosegretario di  Stato On.le  Paolo  Fadda,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180;

Ordina:

Art. 1

1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da  applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o  animali  o su richiesta delle autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;  
d)  acquisire  un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un  comportamento  adeguato  alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali  rispetto al contesto in cui vive.
4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato  patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facoltà di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di  referenza  nazionale  per  la  formazione  in  sanità pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.
6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi
formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale  in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.
7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Art. 2
1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
c) la sottoposizione  di  cani  a  doping,  cosi'  come  definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d)  la  vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non
conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la  protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre  2010,  n. 201.
2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformità all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono  certificati da un medico veterinario.  Il certificato veterinario segue l'animale ed e' presentato quando richiesto dalle autorità competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Art. 3
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del  decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria»,  a  seguito  di  morsicatura  o aggressione  i  servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo  1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita' di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato  dei  cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane  e  applicano  sempre  al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

Art. 4
1. E'  vietato  possedere  o  detenere  cani  registrati  ai  sensi dell'articolo 3, comma 3:
   a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
   b) a chi e' sottoposto a misure  di  prevenzione  personale  o  a misura di sicurezza personale;
   c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non  colposo  contro  la  persona  o  contro  il  patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
   d) a chiunque abbia riportato condanna, anche  non  definitiva  o decreto penale di condanna, per i reati di  cui  agli  articoli  727, 544-ter, 544-quater,  544-quinques  del  codice  penale,  per  quelli previsti dall'articolo 2 della  legge  20  luglio  2004,  n.  189,  e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
   e) ai minori di 18 anni,  agli  interdetti  e  agli  inabili  per infermita' di mente.

Art. 5
1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all'articolo 1, comma 4, non si  applicano  ai  cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio  atto  dalle regioni o dai comuni.

Art. 6
1. Le violazioni delle disposizioni della presente  ordinanza  sono sanzionate dalle competenti  autorità  secondo  le  disposizioni  in vigore.

Art. 7
1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 6 agosto 2013

p. il Ministro il Sottosegretario di Stato Fadda             

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min. Lavoro, registro n. 12, foglio n. 1


Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
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