Ordinanza del 02 aprile 2021 (pubblicato in G.U. n. 81 del 03 aprile 2021)
* Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. *
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli artt. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
... omissis ...
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021 regolante l'ingresso in Italia dagli Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, sono prorogate fino al 30 aprile 2021.
Art. 2
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021 regolante l'ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile, sono prorogate fino al 30 aprile 2021.
Art. 3
1. Agli spostamenti da e per l'Austria, il Regno Unito di Gran Bretagna, l'Irlanda del nord e Israele, si applica la disciplina prevista per gli Stati e i territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come integrata dalle disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli spostamenti da e per la Regione del Tirolo il periodo di isolamento fiduciario di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021, e' pari a quattordici giorni.
Art. 4
1. La presente ordinanza produce effetti dal 7 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 2021
Il Ministro
Speranza
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Avvertenza:
A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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