Ordinanza Ministero della Salute del 28.03.2020 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2020
Semaforo Verde
Normativa nazionale

Ministero della Salute
Ordinanza del 28 marzo 2020
(pubblicato in G.U. n. 84 del 29/03/2020)

Ministero della Salute
Ordinanza del 28 marzo 2020
(pubblicato in G.U. n. 84 del 29 marzo 2020)


* Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 *


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della Costituzione;
Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni  spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;
Visto l'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  le funzioni spettanti allo Stato in materia di trasporti e viabilita';
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato  dalla 58ª Assemblea mondiale della sanita' in data  23  maggio  2005  e  in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di  sanita' pubblica in ambito transfrontaliero;
Viste le ordinanze del  Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;  del  30  gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n.  26  del  1° febbraio 2020;  del  21  febbraio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; del 12 e  del  20  marzo  2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; del 14 e del 15 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  21 marzo 2020; del 22 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  - Serie generale, n. 75 del 22 marzo 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla  dichiarazione,  per  sei mesi,  dello  stato  di  emergenza nel   territorio   nazionale   in conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure  urgenti di  sostegno  per  le  famiglie,  lavoratori   e   imprese   connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il  decreto-legge  8  marzo  2020,  n.  11,  recante  «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare  l'emergenza  epidemiologica da COVID-19  e  contenere  gli effetti  negativi  sullo  svolgimento dell'attivita' giudiziaria»;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,  recante  «Disposizioni urgenti per il potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  in relazione all'emergenza COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale  della  Sanita' dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata valutata  come  «pandemia»  in considerazione   dei   livelli   di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 112 del  12  marzo  2020, con il quale sono stati individuati  gli aeroporti  presso  i  quali continua ad essere garantito il trasporto aereo;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 113 del  13  marzo  2020, con il quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 114 del  13  marzo  2020, con  il  quale  sono  stati   ridotti   i servizi   automobilistici interregionali;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 116 del  14  marzo  2020, con il quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario  e soppressi i servizi notturni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 117 del  14  marzo  2020, con il quale sono stati previste riduzioni e soppressioni di  servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 118 del  16  marzo  2020, con il quale sono stati previste riduzioni e soppressioni di  servizi aerei e marittimi da e per la Sicilia;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020 con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le  misure  d'ingresso delle persone fisiche in Italia e le relative prescrizioni al fine di evitare la diffusione e il contagio del COVID-19;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 122 del  18  marzo  2020, con il quale sono state  disciplinate, tra  l'altro,  le  misure  di ingresso in Italia di  particolari  categorie  di  persone,  previste riduzioni e soppressioni di servizi marittimi da e  per  la  Sicilia, introdotte nuove limitazioni dei servizi di trasporto  ferroviario  e disciplinati i voli privati;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 125 del  19  marzo  2020, con il quale sono  state  disciplinare le  misure  di  ingresso  dei passeggeri e dell'equipaggio di navi di bandiera  italiana  o  estera impegnati in servizi di crociera;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 127 del  24  marzo  2020, con il quale e' stata prorogata fino al 3 aprile 2020 l'efficacia dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti con scadenza al 25 aprile 2020;
Considerati l'evolversi della situazione  epidemiologica,  anche  a livello  internazionale  il   carattere   particolarmente   diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto che sussiste l'esigenza di evitare un incremento dei  casi sul territorio nazionale in conseguenza dell'aumento  del  numero  di persone che fanno ingresso in Italia provenendo dall'estero;
Ritenuto  necessario  adottare  in   via   d'urgenza,   sull'intero territorio nazionale e relativamente  agli  ingressi  provenienti  da Stati terzi, ulteriori misure in materia di contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza  dei  presidenti delle regioni e delle Province autonome resa con nota prot. 2292  del 27 marzo 2020;

E m a n a
la seguente ordinanza:

Art. 1
Entrata in Italia

1.  Al  fine   di   contrastare   il   diffondersi   dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  chiunque  intende  fare  ingresso  nel territorio nazionale, tramite trasporto di  linea  aereo,  marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso  al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  l'indicazione  in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche  da  parte dei vettori o armatori, di:
a)  motivi  del  viaggio,  nel  rispetto  di   quanto   stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020  e successive  modificazioni  e integrazioni;
b) indirizzo completo dell'abitazione o della  dimora  in  Italia dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 2 ed il mezzo privato o proprio che verra' utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e isolamento fiduciario.
2. I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma  1,  provvedendo  alla misurazione della  temperatura dei  singoli  passeggeri  e  vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonche' nel caso in  cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti  ad adottare le misure organizzative che assicurano in  tutti  i  momenti del viaggio una distanza interpersonale di  almeno  un  metro  tra  i passeggeri trasportati  e,  in  caso  di  trasporto  si   raccomanda l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei  passeggeri  dei  mezzi  di protezione individuali, con contestuale indicazione delle  situazioni nelle quali gli stessi possono  essere  temporaneamente  rimossi.  Il vettore  aereo  provvede,  al  momento  dell'imbarco,  a   dotare   i passeggeri,  che  ne  risultino  sprovvisti,   dei   dispositivi   di protezione individuale.
3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita' di cui al comma 1, anche se  asintomatiche,  sono  obbligate  a  comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  preventivamente  indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b).  In  caso  di insorgenza di sintomi  COVID-19,  sono  obbligate  a  segnalare  tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per  il  tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, ove dal  luogo  di  sbarco  del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare  ingresso  in  Italia non sia possibile per una o piu' persone  raggiungere  effettivamente l'abitazione o  la  dimora  indicata  alla  partenza  come  luogo  di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e  di isolamento fiduciario, fermo restando  l'accertamento  da  parte  dell'Autorita' giudiziaria sull'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco,  ai  sensi della  citata  lettera  b)  del  comma   1, l'Autorita'   sanitaria    competente    per    territorio    informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che,  in coordinamento con il Dipartimento della  Protezione  civile  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri,  determina  le  modalita'  e  il  luogo  dove svolgere la sorveglianza sanitaria  e  l'isolamento  fiduciario,  con spese a carico  esclusivo  delle  persone  sottoposte  alla  predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di  cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione  con tempestivita' all'Autorita'  sanitaria  per  il  tramite  dei  numeri telefonici appositamente dedicati.
5. Le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo  proprio o privato,  anche  se  asintomatiche,  sono  obbligate  a  comunicare immediatamente il proprio ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di ingresso nel territorio nazionale e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  indicata  nella  medesima comunicazione. In caso  di  insorgenza  di  sintomi  COVID-19,  sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria  per  il  tramite  dei  numeri   telefonici appositamente dedicati.
6. Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  5,  ove  non  sia  possibile raggiungere  l'abitazione  o  la  dimora  indicata  come   luogo   di svolgimento  del  periodo  di sorveglianza  sanitaria  e  isolamento fiduciario,  le   persone   fisiche   sono   tenute   a   comunicarlo all'Autorita' sanitaria competente per territorio, la  quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che,  in  coordinamento con il Dipartimento della  Protezione  civile  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri,  determina  le  modalita'  e  il  luogo  dove volgere la sorveglianza sanitaria  e  l'isolamento  fiduciario,  con spese a carico  esclusivo  delle  persone sottoposte  alla  predetta misura.
7. Ad eccezione delle ipotesi nelle  quali  vi  sia  insorgenza  di sintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e isolamento fiduciario effettuati secondo le  modalita'  previste  dai commi 4 e 6, e' sempre consentito  alle  persone  sottoposte  a  tali misure procedere ad un nuovo  periodo  di  sorveglianza sanitaria  e isolamento fiduciario presso altra abitazione o  dimora,  diversa  da quella indicata dall'Autorita' sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione prevista  dal  comma  1  lettera  b),  integrata   con l'indicazione  dell'itinerario   che   si   intende   effettuare,   e provvedendo al proprio trasferimento secondo  le modalita'  previste dalla  citata  lettera  b).  L'Autorita'   sanitaria,   ricevuta   la comunicazione di cui al precedente periodo,  provvede  ad  inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle  persone  individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti di concerto  con  il  Ministro  della salute n. 120 del 17 marzo 2020 e dall'articolo  1  del  decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il Ministro della salute n. 122 del 18 marzo 2020.
9. Restano fermi gli obblighi previsti  dal  decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il  Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020, dal decreto  interministeriale n.  122  del  18  marzo  2020  e  dal  decreto  del  Ministro   delle infrastrutture e dei trasporti di  concerto  con  il  Ministro  della salute n. 125 del 19 marzo 2020.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale addetto al trasporto delle merci.

Art. 2
Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera

1. Il divieto, alle societa'  di  gestione,  agli  armatori  ed  ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera, di ingresso  nei porti italiani previsto dall'articolo  4 del  decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il  Ministro della salute del 19 marzo 2020, n. 125, si  applica  oltre  che  alle navi in servizio di crociera  anche  per  la  sosta  inoperosa  delle stesse navi passeggeri.

Art. 3
Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  1,  si  applicano anche in relazione ai trasporti gia' iniziati al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza. In relazione ai trasporti di  cui al primo periodo, la dichiarazione prevista dal comma 1 del  predetto articolo  1  viene   trasmessa   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'Azienda sanitaria competente per territorio, unitamente a quella prevista dall'articolo 1, comma 1, del  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti di concerto  con  il  Ministro  della salute n. 120 del 17 marzo 2020.
2. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 28 marzo 2020 e sono efficaci fino all'entrata in vigore  di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di  cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Roma, 28 marzo 2020
Il Ministro della salute Speranza
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg. n. 486



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
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