Pubblicata con B.U.R.L. serie supplemento n. 1 del 08 gennaio 2021
* Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. *
IL PRESIDENTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
... OMISSIS ...
ORDINA
1. che, a tutela della salute pubblica sul territorio regionale tramite modulazione della mobilità dei cittadini in modo da ridurre il più possibile i rischi di infezione da COVID-19 derivanti da forme di aggregazione, la misura permanente della limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28 settembre 2020, sia applicata, nel semestre invernale di riferimento, dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, attualmente prorogato fino al 31 gennaio 2021;
2. che le disposizioni concernenti la decorrenza della misura di limitazione per i veicoli di cui al punto 1 siano efficaci per tutta la durata dello stato di emergenza Sanitaria COVID-19, eventualmente prorogato da nuovi provvedimenti nazionali;
3. che le disposizioni della presente ordinanza siano immediatamente efficaci;
4. che la presente ordinanza sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministro della Salute e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nonché nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Coronavirus – COVID 19.
IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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