Approvato dal Consiglio Comunale in data 22.11.2007, esecutivo dal 22.01.2008.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le attività ed i servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui agli aspetti necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell’igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con particolare riguardo alla tutela degli interessi degli utenti e dei servizi anzidetti. Art. 2 – Tariffe 1. Tutti i servizi o le forniture erogate ed erogabili sono da ritenersi servizi onerosi a domanda individuale, soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall’ Amministrazione Comunale. 2. Le tipologie delle tariffe, i cui importi saranno determinati dalla Giunta comunale, secondo i criteri generali indicati dal consiglio comunale, sono le seguenti:
§concessione sepolture individuali decennali, ventennali e quarantennali (colombari e sarcofagi) per il cimitero Maggiore e suburbani e per il cimitero Monumentale;
§concessione sepolture individuali quindicennali e trentennali (cellette ossario/cinerario) per il cimitero Maggiore e suburbani e per il cimitero Monumentale;
§concessione area sepolture collettive (giardini singoli, giardini doppi, giardini cinerari con vestibolo o senza vestibolo, edicole e pilastri cinerari) per il cimitero Maggiore e suburbani e per il cimitero Monumentale;
§concessione sepolture collettive novantanovennali (cripte, sarcofagi con catacomba a botola e colombari di famiglia) per il cimitero Maggiore e suburbani e per il cimitero Monumentale;
§sovrapposizione salma in sepoltura collettiva eccedente il numero già previsto nel contratto diconcessione;
§tumulazione cassettina resti/ceneri in colombaro o sepoltura collettiva;
§tumulazione cassettina resti/ceneri in giardino cinerario eccedente il numero già previsto nel contratto di concessione;
§operazioni cimiteriali (inumazione, cremazione, esumazione, reinumazione in campo indecomposti, cremazione, cremazione e trasporto di salma non mineralizzata, cremazione di resti ossei, prodotti del concepimento, feti e parti anatomiche riconoscibili, tumulazione in sepolture individuali, estumulazioni da sepolture individuali);
§servizi (fuori orario, caricamento e movimentazione cassa e contenitore prodotti del concepimenti, feti e parti anatomiche riconoscibili), assistenza sigillatura, assistenza imbalsamatura;
§istruttoria pratiche amministrative (deroghe, concessione sepolture collettive, verifiche anagrafiche per ricerca parenti/verifica parentela, servizio funebre non convenzionato, estumulazione/esumazione straordinaria, affido/dispersione ceneri, verifica pratiche complesse);
§deposito salme, resti, ceneri;
§trasporto salma al civico obitorio o trasporto di cadavere non mineralizzato da esumazione ordinaria al crematorio, su richiesta dell’avente titolo;
§depositi a garanzia;
§ingresso di resti ossei e/o ceneri in ossario/cinerario individuale.
3. La Giunta comunale può inoltre prevedere la differenziazione delle tariffe anche in presenza di servizi richiesti da altri comuni o enti, fatta salva la stipula di apposite convenzioni. Settore Servizi Funebri 4. Le tariffe comunali sono rivalutate automaticamente annualmente con decorrenza dal 1 gennaio in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvata dal Governo relativo all’anno di riferimento. Art. 3 – Servizi gratuiti – Agevolazioni 1. Sono gratuiti, e posti in carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico individuati dalla legge. Ove la legge muti l’individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa. Sono ricompresi nei servizi gratuiti le seguenti attività: a. servizio funebre (onoranza funebre, forniture della cassa, trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di destinazione); b. inumazione del defunto nel cimitero di spettanza; c. cremazione (se richiesta ed autorizzata); d. concessione di celletta gratuita, per anni 10 a seguito di cremazione; e. tumulazione in cinerario della cassettina contenente le ceneri del defunto; f. affidamento o dispersione o trasporto fuori comune (se richiesto ed autorizzato); g. versamento delle ceneri nel cinerario comune in caso di disinteresse dei familiari e/o aventi titolo a seguito della cremazione del defunto. 2. Le condizioni di gratuità che ammettono il trasferimento dell’onere delle operazioni in capo al Comune sono: a. l’indigenza; b. l’appartenenza del defunto a famiglia bisognosa; c. defunti per i quali non sia stata avanzata la richiesta di servizio funebre e per i quali non risultino esservi parenti e/o affini entro il secondo grado o, se esistenti, versino nelle condizioni di cui ai punti a) e b). Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Direttore di Settore sulla base delle informazioni assunte dai servizi sociali. 3. E’ possibile la dilazione del pagamento dell’importo della concessione cimiteriale. Vengono ammessi al beneficio della dilazione i soggetti che abbiano attestato un reddito familiare non superiore ad Euro 18.000,00 lordi annui, aggiornato Istat. 4. Si consentono dilazioni per un massimo di n. 12 rate mensili, per il solo importo relativo alla concessione cimiteriale. 5. Per “familiari” ai fini dell’applicazione del comma 3, nonché di quelle disposizioni che fanno riferimento al disinteresse dei familiari si intendono: il coniuge, i parenti più prossimi individuati secondo l’art. 74 e segg.ti del CC. Art. 4– Gestione e vigilanza 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dall’Autorità Sanitaria Locale. 2. L’ Amministrazione comunale esercita l’ordine e la vigilanza in materia, avvalendosi dell’Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari. 3. L’Amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici per la verifica dell’applicazione del presente regolamento. 4. Il Comune vigila sul corretto esercizio dei servizi funebri da parte delle imprese esercenti l’attività funebre, il trasporto, il disbrigo pratiche o il commercio di articoli funebri, lavori pertinenziali, secondo le normative vigenti, anche in materia di tutela della concorrenza. 5. I soggetti esercenti l’attività, congiuntamente o disgiuntamente, sono tenuti a munirsi delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti per le attività esercitate. 6. E’ fatto divieto ai soggetti esercenti l’attività funebre, sia all’ingresso che nell’interno degli uffici, strutture comunali e degli obitori, delle strutture sanitarie di ricovero e cura o delle strutture socio-Settore Servizi Funebri sanitarie assistenziali, di fare offerte e contrattazioni attinenti le attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie e correlate. 7. I loro rappresentanti sono responsabili di eventuali manifestazioni moleste o indecorose o conseguenti ad atti di concorrenza per procacciare la fornitura dei propri servizi e prodotti effettuate da parte dei propri dipendenti 8. Trattandosi di servizio svolto per pubblico interesse, tali imprese non possono sospendere la fornitura precedentemente pattuita, per eventuale mancato pagamento preventivo.
TITOLO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI
Art. 5 – Adempimenti conseguenti al decesso 1. Per la dichiarazione o avviso di morte, e per la cremazione, si rimanda all’Ordinamento di Stato Civile e alla vigente normativa in materia. 2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. Art. 6 – Periodo e depositi di osservazione 1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti a trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi prima dell’accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi previsti dalla vigente normativa. 2. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l’ASL territorialmente competente ha certificato l’antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l’effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria; le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o al Civico Obitorio, ed il relativo trasporto e deposito è gratuito. 3. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
§alla sala del commiato;
§alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
§al civico obitorio;
§all’abitazione propria o dei familiari.
4. In questi casi, il trasporto della salma è a carico dei familiari richiedenti, e nel caso di deposito presso il civico obitorio esso è a titolo oneroso. La vestizione della salma presso il civico obitorio è onerosa ed è eseguita dall’Amministrazione, su delega dei familiari da altro apposito soggetto dotato di specifica professionalità e abilitazione o dal soggetto esercente l’attività funebre, delegato dai familiari stessi, fatti salvi i casi di espresso rifiuto da parte dei familiari o fatti salvi particolari motivi o esigenze religiose o igienico sanitarie. Art. 7 – Trattamenti sul cadavere 1. Si rimanda alle disposizioni della L. R. 22/2003 ed al R.R. 6/2004 e s.m.i. per la disciplina dei seguenti argomenti:
§prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
§cadaveri a disposizione della scienza;
§imbalsamazione e tanatoprassi.
Art.8 – Attività funebre 1. L’attività funebre può essere esercitata previo rilascio della prescritta autorizzazione del Comune ove ha sede l’esercizio dell’attività. L’autorizzazione è comprensiva di quelle previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia di affari e abilita, altresì, al trasporto funebre. I soggetti autorizzati devono garantire la continuità ed il corretto svolgimento del trasporto funebre. E’ vietata lo svolgimento dell’attività funebre nei luoghi previsti dall’art. 8 L. R. n. 22/2003 e dall’art. 31 del R.r. n. 6/2004 e s.m.i. 2. Sarà istituito un apposito registro nel quale saranno iscritti i soggetti esercenti l’attività funebre autorizzati al trasporto di salme e di cadaveri sul territorio comunale. 3. Gli esercenti l’attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale ma autorizzati all’esercizio dell’attività da un’altra amministrazione comunale della Regione Lombardia, che intendono esercitare la propria attività nel comune di Milano, devono produrre la loro autorizzazione e la documentazione necessaria affinché la Amministrazione Comunale possa esperire i necessari controlli. Tali soggetti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento. Tutti i soggetti esercenti l’attività funebre autorizzata dal Comune di Milano, dovranno effettuare, secondo il criterio di turnazione: a. Il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; b. Il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico. Le tariffe per i servizi di cui alle lett. a) e b) saranno stabilite dalla Giunta comunale e saranno disciplinate in apposite convenzioni con le imprese funebri locali. Trasporto funebre 4. Costituisce trasporto funebre il trasferimento di cadavere, di resti mortali, di resti ossei/ceneri, dal luogo del decesso e/o di sepoltura all’obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, alla camera mortuaria anche di altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, comprese le soste in chiesa per la funzione religiosa. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ed è svolto dai soggetti debitamente autorizzati e può avvenire tutti i giorni nell’arco delle 24 ore, salvo diniego motivato. Il trasporto interno ai cimiteri è da intendersi mero trasferimento di spoglie mortali ed è eseguito a cura del Comune. Si riserva altresì di eseguire, con propri mezzi e personale o tramite affidamento ad imprese autorizzate, il trasporto di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi tra cimiteri cittadini, tra cimiteri e crematorio, tra cimitero e obitorio. 5. Il trasporto di salma ha luogo sotto la diretta responsabilità giuridica e penale, come incaricato di pubblico servizio, del soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività funebre:
§su richiesta dei familiari, previa attestazione del medico curante o appartenente al S.S.N.
§su disposizione dell’autorità giudiziaria.
Il soggetto autorizzato deve compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità giuridica e penale, il modulo regionale denominato “modulo per trasporto di salma (prima dell’accertamento di morte)” o qualsiasi altra documentazione di legge; l’addetto al trasporto deve consegnare la salma a chi è incaricato di riceverla. Il trasporto di salma deve avvenire in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale devono essere adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall’esterno. Per i trasporti di salma dal luogo del decesso ad altro, sito anche in altro Comune, purché all’interno del territorio della Regione Lombardia, per l’espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, si osservano le prescrizioni di Legge. 6. Il servizio di trasporto funebre, effettuato sotto la diretta responsabilità giuridica civile e penale del soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività funebre, deve essere svolto con almeno 4 operatori funebri o necrofori. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi il collocamento nella bara, dopo Settore Servizi Funebri l’accertamento di morte, il prelievo, la chiusura e il trasferimento del feretro, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, della cremazione o dell’obitorio. 7. Il soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività funebre, nella sua veste di “incaricato di pubblico servizio” ai sensi dell’art. 358 C.P. e successive modificazioni, deve assolvere a tutte le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, ed in particolare, deve: a) per il trasporto di salma
§compilare e sottoscrivere il modulo regionale denominato “Modulo per trasporto di Salma (prima dell’accertamento di morte)”;
§Consegnare la salma al responsabile della struttura ricevente;
b) per il trasporto di cadavere
§compilare e sottoscrivere il modulo regionale denominato “Verbale di chiusura feretro pertrasporto di cadavere” assolvendo tutte le formalità in esso contenute;
c) apporre il proprio sigillo sulla cassa; d) consegnare il feretro al responsabile incaricato del ricevimento. Mezzi di trasporto Il trasporto di salme o cadaveri deve farsi soltanto con idonei automezzi ai sensi della vigente normativa, salvo disposizioni diverse del Direttore del Settore ove si tratti di speciali onoranze. La sistemazione degli addobbi floreali all’esterno dell’auto funebre è consentita solo se sono sistemati sugli appositi sostegni. Servizio funebre 8. Costituisce servizio funebre o funerale, il servizio complessivo comprendente il trasporto funebre, la fornitura di cassa, fiori e di tutti gli eventuali trattamenti aggiuntivi richiesti, la fornitura ed affissione degli avvisi di decesso, che parte dal posto in cui è collocato il cadavere e giunge al luogo di sepoltura. 9. Il Comune assolve a richiesta il servizio funebre. Il servizio viene svolto dietro pagamento delle tariffe fissate dalla Giunta comunale. 10. In caso il servizio sia svolto da un soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività funebre , sulla base di un contratto tra il cittadino ed il soggetto autorizzato in tal senso si applicano ad esso le tariffe di cui al prezziario di tutte le prestazioni e forniture, che deve essere obbligatoriamente esposto da ogni soggetto esercente l’attività funebre nei propri locali. 11. I cittadini, o chi da essi delegato, possono richiedere, al momento di fissare il funerale, che lo svolgimento del servizio funebre avvenga con il corteo. La fissazione del servizio funebre è di competenza dei cittadini, di chi da essi delegato, o dell’esercente l’attività funebre. L’ufficio competente ne notizia la Polizia Locale, cui compete la gestione della viabilità e sicurezza stradale su tutto il territorio cittadino. Il soggetto esercente l’attività funebre, in quanto autorizzato al trasporto, ha la responsabilità che il corteo si svolga con ordine e decoro. 12. Il Comune, d’intesa, ove il caso, con le autorità religiose o militari, determina l’ordine delle rappresentanze in particolari casi di considerevole concorso di persone. 13. Nei casi in cui per l’angustia delle scale o dei pianerottoli, il trasporto del feretro a piano terreno appaia particolarmente difficoltoso, è data facoltà al soggetto esercente l’attività funebre, di disporre la composizione del cadavere nella cassa a piano terreno. Tale composizione dovrà avvenire adottando quelle cautele che l’igiene e la delicatezza della operazione esigono. 14. Nel territorio del comune di Milano i funerali possono essere svolti 365 giorni all’anno distribuiti nell’arco delle 24 ore. Lo svolgimento dei funerali è autorizzato dal Dirigente competente 15. Il Direttore del Settore, a seconda delle necessità e apposite esigenze fissa gli orari per il trasporto dei cadaveri o delle salme, le modalità o i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. Le soste presso i luoghi di culto sono stabiliti, sentiti i relativi ministri di culto. 16. Il feretro può sostare in Chiesa o nel Tempio o in Sala per le Commemorazioni Civili per la mera durata dell'ordinaria cerimonia. Terminata la funzione, il trasporto funebre si dirige direttamente al Cimitero assegnato per il percorso più breve. 17. Non sono ammesse soste lungo il percorso, salvo preventiva autorizzazione da parte del Dirigente in caso di particolari cerimonie od onoranze, per giustificati motivi. Art. 9 – Trasporto di persone decedute fuori abitazione
1. Quando non ostino disposizioni di legge il Direttore del Settore può autorizzare il trasporto del cadavere dal luogo di decesso all’abitazione. 2. Di norma, mezz'ora prima del funerale, il cadavere in cassa chiusa e a mezzo autofunebre viene portato nell'atrio dello stabile, nel cortile o in un idoneo locale a piano terreno. 3. Quando ricorrano circostanze particolari, o nel caso di speciali onoranze, il Direttore può autorizzare anche il trasporto ad altra sede diversa dall’abitazione del defunto. 4. La richiesta del trasporto di defunti non residenti in vita nello stabile deve essere corredata dal consenso dell'amministrazione dello stesso o del rappresentante dell'ente o associazione nella cui sede vengono tributate le onoranze. Art. 10 –Ingresso feretri da altri Comuni 1. Ove richiesto, effettuati i dovuti accertamenti e previa autorizzazione dell'Ufficio Comunale, i feretri provenienti da altri comuni potranno essere trasportati all'abitazione od ad altro luogo richiesto dai familiari oppure direttamente alla parrocchia di appartenenza. 2. Nell’orario di chiusura dei cimiteri i feretri dovranno essere portati al civico obitorio od ad altra struttura all’uopo autorizzata dove verranno fornite indicazioni in merito al luogo e alle modalità per il deposito. Art. 11 – Caratteristiche delle casse funebri 1. Le caratteristiche delle casse, e degli accessori interni ed esterni, dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla normativa vigente. 2. Ogni feretro deve recare infissa una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile recante l’indicazione del nome, cognome, data di nascita, data di morte del defunto e il nome o il marchio del soggetto autorizzato al trasporto funebre. 3. Tutte le casse devono esser dotate di piedini applicati che devono essere di cm. 5 di altezza, distanziati fra loro almeno cm. 25, e facilmente amovibili. 4. Ai sensi dell’allegato 3 punto 5 del Regolamento Regionale Lombardo n. 6/2004, quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale biodegradabile avente funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale assorbente a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione. Tali sostanze non devono essere tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Per quanto attiene alla collocazione del solo materiale biodegradabile favorente i processi di scheletrizzazione all’interno della cassa, deve risultare nel “verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere” al punto indicante le precauzioni igienico sanitarie adottate, con espressa menzione del tipo di materiale utilizzato e della denominazione del produttore. Sono fatti salvi i casi in cui il feretro ligneo sia destinato alla cremazione.
TITOLO III – TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI
Art. 12 – Ammissione nei cimiteri e loro circoscrizione 1. Nei cimiteri del Comune di Milano sono accolti e seppelliti, quando non venga richiesta o disposta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti, i feti, questi ultimi nell’eccezione di cui alla vigente legge regionale e al relativo regolamento, nonché al regolamento nazionale, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa e gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi nonché le ceneri, nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche disposizioni di dettaglio emanate dal Direttore del settore. Le parti anatomiche vengono di norma avviate a cremazione e le ceneri disperse in cinerario comune. I feti, questi ultimi nell’eccezione di cui alla vigente legge regionale e al relativo regolamento, nonché al regolamento nazionale, per i quali non sia stata richiesta sepoltura vengono, di norma, avviati a cremazione e le ceneri conferite nel cinerario comune. 2. In particolare hanno diritto di sepoltura i cadaveri di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della loro morte, la propria residenza. 3. A questi soli fini, non si considera abbiano perso la residenza nel comune le persone che siano state cancellate dall’anagrafe della popolazione residente in quanto ricoverate in strutture sanitarie di cura che impongono tale adempimento ai loro assistiti. 4. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti accolti i cadaveri delle persone aventi diritto al seppellimento nel comune in sepoltura privata: individuale o di famiglia. 5. Nel Comune di Milano esistono più cimiteri. Il bacino d’utenza d’uno o dell’altro cimitero è detto circoscrizione. L’estensione ed ubicazioni delle singole circoscrizioni cimiteriali è stabilita con determinazione dirigenziale da affiggersi all’albo pretorio e nei singoli cimiteri almeno per trenta giorni consecutivi. 6.I defunti residenti in vita nel Comune sono sepolti nel cimitero della circoscrizione in cui trovasi la loro abitazione così come risultante dai registri anagrafici. 7. I defunti non residenti in vita nel Comune sono sepolti nel cimitero della circoscrizione in cui trovasi il luogo del decesso. 8. Per giustificati motivi il Direttore del settore, compatibilmente con la disponibilità di spazi e con le esigenze del servizio, può autorizzare la sepoltura in cimitero di diversa circoscrizione. Analogamente, per giustificati motivi, può concedere la sepoltura anche ai non residenti deceduti fuori comune. Art. 13 – Reparti speciali 1. Le parti anatomiche riconoscibili, i nati morti, i feti, questi ultimi nell’eccezione di cui alla vigente legge regionale e al relativo regolamento, nonché al regolamento nazionale dove possono essere sepolti, sulla base di apposita istanza del familiare o dell’avente titolo, esclusivamente nel cimitero in cui trovasi l’apposito reparto ad essi destinato, nel rispetto di quanto determinato dal Direttore del settore. 2. Nel rispetto del Piano Regolatore Cimiteriale possono, altresì, essere previsti reparti speciali destinati al seppellimento di:
§appartenenti a comunità religiose o professanti culti diversi da quello cattolico;
§vittime militari o civili, cadute in tempo di pace o di guerra;
§vittime di pubblica calamità.
3. In caso eccezionale possono essere istituiti altri reparti speciali, previa stipulazione di apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale da parte di Enti o Comunità, senza scopo di lucro. 4. Nel caso di aree concesse a tali enti o comunità, qualora il concessionario ne faccia richiesta, l’amministrazione potrà anche concedere spazi aventi durata da concordarsi e mai superiore ai novantanove anni , destinati alla realizzazione di cripte/ossari/cinerari. 5. Le maggiori spese connesse alle opere necessarie per la realizzazione di tali reparti, gli oneri manutentivi delle aree e delle sepolture, gli allestimenti necessari o i ripristini successivi alla scadenza, salvo stipula di apposite e diverse convenzioni, di norma sono poste in carico alle comunità o ai soggetti richiedenti. 6. La Giunta Comunale concede l’assegnazione di sepoltura nel reparto dei benemeriti riservato ai soggetti per i quali siano stati riconosciuti particolari onori, secondo i criteri da essa stabiliti. Art. 14 – Tipi di sepoltura 1. L’inumazione, la tumulazione e la cremazione sono servizi pubblici onerosi. Sono altresì servizi pubblici onerosi l’esumazione e l’estumulazione. Tipi di sepoltura:
§inumazione in campo comune;
§inumazione nei campi destinati ai professanti la religione ebraica;
§inumazione nei campi destinati agli ordini religiosi;
§inumazione nei campi destinati ai professanti la religione musulmana;
§inumazione in campi destinati ai professanti di altri culti religiosi;
§reinumazione nei campi indecomposti, a seguito di esumazione ordinaria o straordinaria, qualora la salma risulti non mineralizzata, per un periodo non inferiore ad anni due qualora gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi/conservativi vengano trattati con sostanze biodegradanti; per un periodo non inferiore ad anni cinque in caso contrario;
§tumulazione in caselle di colombaro costruite dal Comune e concesse a pagamento;
§tumulazione a pagamento in ossari/cinerari concessi dal Comune per resti mortali e ceneri;
§conferimento gratuito in ossario comune per resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione a seguito di disinteresse dei familiari e/o aventi titolo.
§Inumazione in campo adulti o bambini per un periodo non superiore ad anni dieci;
§Inumazione in campo feti per un periodo non inferiore ad anni cinque;
§Inumazione in campo per sepoltura di parti anatomiche riconoscibili per un periodo non inferiore ad anni cinque.
2. Il Comune esegue e stabilisce le modalità di esecuzione delle operazione mortuarie all’interno dei cimiteri, curandone in via esclusiva la relativa registrazione. Il Comune esegue e stabilisce le modalità di cremazione curandone in via esclusiva la relativa registrazione. 3. Il Comune può riservarsi di eseguire servizi ed attività, accessorie o correlate alle operazioni mortuarie, da svolgersi all’interno dei cimiteri, dell’obitorio o del crematorio. La Giunta Comunale stabilisce la tipologia di tali servizi ed attività e gli importi delle tariffe. Art. 15 – Spazi tumulativi individuali 1. Sono a tumulazione la sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie. Essi si distinguono in:
§colombari, con durata ventennale;
§colombari, con durata quarantennale;
§colombari areati, con durata decennale;
§cinerari gratuiti con durata decennale;
§ossari/cinerari, con durata quindicennale;
§ossari/cinerari con durata trentennale.
2. Per i colombari, ossari, cinerari, alla scadenza del termine di concessione originario è ammesso il rinnovo, per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata della concessione originaria, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Non è ammesso il rinnovo per i cinerari gratuiti con durata decennale. Sono consentite le seguenti tipologie di rinnovi:
§Rinnovi con durata ventennale di colombari
§Rinnovi con durata quarantennale di colombari
§Rinnovi con durata decennale di colombari areati
§Rinnovi con durata quindicennale di ossari/cinerari
§Rinnovi con durata trentennale di ossari/cinerari
3. I resti, le ceneri o gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi o conservativi dei defunti ubicati nelle sepolture, per le quali non sarà stato richiesto il rinnovo della concessione o sarà stata dichiarata la decadenza per inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione, saranno estumulati e conferiti negli ossari o cinerari comuni o inumate in appositi campi . 4. Le concessioni delle caselle di colombaro potranno essere assegnate, in mancanza di un feretro da tumularvi, solo a coloro che abbiano compiuto i settanta anni di età e non abbiamo parenti in vita entro il secondo grado. 5. Le concessioni delle cellette cinerarie saranno assegnate solo in presenza delle ceneri di un defunto. In assenza, la celletta cineraria sarà concessa solo a coloro che abbiano compiuto i settanta anni di età, non abbiano parenti in vita entro il secondo grado ed abbiano formalmente espresso la volontà alla cremazione. 6. Le concessioni delle cellette ossario potranno essere assegnate in occasione di esumazione, estumulazione o rinvenimento di resti. 7. Qualora il richiedente abbia compiuto 70 anni di età ed abbia parenti in vita solo di 2° grado, e dichiari di non avere contatto alcuno con i medesimi, il dirigente può autorizzare la concessione di caselle di colombaro/cinerario/ossario a coloro che non si trovino nelle condizioni di cui a precedenti commi. 8. Le modalità di assegnazione degli spazi tumulativi individuali e la disciplina di eventuali spostamenti e/o avvicinamenti saranno stabilite con determinazione dirigenziale. 9. Nelle concessioni gratuite decennali per la tumulazione delle ceneri, a seguito di cremazione gratuita è ammessa la sola iscrizione di cognome, nome, data di nascita e di morte, e l’apposizione di fotoceramica. E’ vietata l’apposizione di portavasi, portalumi od altri simboli ed emblemi. Qualora si desiderasse apporre su tali sepolture portavasi, portalumi o altri simboli, all’atto della richiesta e prima del rilascio della relativa autorizzazione dovranno esser versati tutti gli importi o le tariffe di concessione precedentemente non versate. 10. E’ consentita la tumulazione di massimo due cassettine contenenti resti ossei o ceneri all’interno di un singolo ossario/cinerario individuale purché le misure di ingombro libere interne destinate a ciascuna cassettina non siano inferiore a mt. 0.70 x 0.30 x 0.30 in caso di resti ossei, e mt. 0.40 x 0.40 x 0.40 in caso di ceneri e purché i defunti da tumulare nello stesso spazio individuale fossero stati legati in vita da rapporti di parentela, affinità o di particolari rapporti affettivi. Art. 16 – Cremazione 1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall’Ufficiale di Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base di:
§disposizione testamentaria;
§iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
§volontà manifestata dal coniuge;
§volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74-75-76- e 77 del Codice Civile; nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza dei parigrado;
§la manifestazione di volontà deve essere resa in forma scritta ed inserita nella istanza di cremazione.
2. L’autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito il certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti l’accertamento di morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nel caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla A.S.L. nella quale pertinenza si trova la struttura sanitaria che ha operato l’amputazione. 3. Le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria. L’urna deve essere sigillata e contenere le ceneri di un solo cadavere. All’esterno dell’urna deve esserci l’indicazione del nome e cognome del defunto data di nascita e di morte. 4. E’ consentito l’affidamento dell’urna cineraria al familiare, previa richiesta della relativa autorizzazione che viene rilasciata:
§dal Comune in cui è avvenuto il decesso;
§dal Comune che ha autorizzato la cremazione postuma e/o di resti mortali;
§dal Comune ove sono già tumulate le ceneri di cui si chiede l’affidamento.
L’affidamento è rilasciato alla persona indicata dal defunto, oppure per manifestazione di volontà del coniuge, parte ed affine secondo gli artt. 74 e segg.ti del CC e, nel caso di concorso tra di loro, della maggioranza assoluta di essi. Deve essere sottoscritto un documento nel quale l’affidatario dichiari il luogo della destinazione finale delle ceneri. Tale documento accompagna le fasi di trasporto delle ceneri e deve essere conservato presso l’impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare o personale è stabilito nella residenza dell’affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione. La variazione di residenza comporta la segnalazione al Comune da parte dell’affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria. Nel caso in cui l’affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, deve provvedere al deposito presso il cimitero di spettanza dell’urna cineraria e successivamente richiederne la tumulazione o la dispersione nel cinerario comune, allegando la relativa autorizzazione di affidamento. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione: a. per affidamenti di urne autorizzati:
§dei dati anagrafici e della residenza dell' affidatario;
§dei dati identificativi del defunto;
b. per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza:
§dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
c. per i recessi dall'affidamento:
§dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
d. data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate. 5. Può essere autorizzata la dispersione delle ceneri, qualora il defunto in vita abbia manifestato tale volontà. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dalla L. 130/2001 art. 3 o nel cinerario comune e può essere fatta dai soggetti indicati nell’art. 7 comma 2 della L. R. n. 22/2003. Ove il defunto, pur avendo manifestato la volontà alla dispersione delle ceneri, non abbia indicato il luogo, si procederà secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 5 del R.R. 6/2004 e successive modifiche ed, in assenza di alcuna dichiarazione degli stessi, si procederà alla dispersione nel cinerario comune. 6. Hanno diritto di cremazione nei crematori del Comune di Milano i defunti che in vita erano residenti nel territorio comunale, o che ivi sono deceduti, o che appartengono al bacino di riferimento individuato ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Regionale Lombardo n. 6/2004 e successive modificazioni. Art. 17 – Esumazioni ed estumulazioni 1. Le esumazioni ordinarie si effettueranno, una volta decorso il termine di inumazione di cui all’art. 14 comma 1 de presente regolamento, secondo una precisa programmazione stabilita dalla Direzione del Settore di concerto con i Servizi Cimiteriali. Non avranno luogo nei mesi di giugno, luglio ed agosto. 2. Le estumulazioni ordinarie verranno effettuate solo a seguito di mancato rinnovo, per rinuncia o disinteresse da parte dei familiari e/o degli aventi titolo, delle sepolture individuali (colombari, cellette ossario/cinerario). 3. Le esumazioni/estumulazioni ordinarie saranno rese note alla cittadinanza mediante l’affissione di pubblici manifesti, per almeno 90 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali, all’Albo Pretorio comunale, agli ingressi dei cimiteri cittadini, dei campi oggetto delle esumazioni, nelle delegazioni anagrafiche, negli spazi pubblici consentiti, nei consigli di zona ed in tutte le strutture pubbliche di maggior affluenza. 4. Le esumazioni/estumulazioni straordinarie verranno effettuate, ad eccezione di quelle disposte dall’attività giudiziaria, su richiesta ed a carico dell’avente titolo o suo delegato, in ottemperanza alla vigente normativa e nei seguenti casi:
§per successiva tumulazione di salma, resti ossei/ceneri in tomba collettiva o individuale;
§per trasporto di salma, resti ossei/ceneri fuori comune;
§per ristrutturazione di tomba di famiglia;
§per affidamento/dispersione delle ceneri.
5. L’operatore, osservate le condizioni della cassa, farà in modo che la stessa venga trattata con le necessarie cautele igienico – sanitarie. 6. Esaminato il cadavere contenuto nella cassa, se questo non è completamente mineralizzato si procede alla sua reinumazione fino al completamento della mineralizzazione in apposito campo indecomposti, previo trasferimento dello stesso in apposita cassa. Stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell’esumazione spetta agli operatori addetti. E’ possibile, qualora il cadavere non fosse completamente mineralizzato, procedere, con l’assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura indicata dai familiari o da coloro che ne sono delegati. 7. Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute vengono conferite nell’ossario comune, a meno che i familiari e/o gli aventi titolo abbiano richiesto in concessione una celletta ossario. 8. La irreperibilità anagrafica o la irreperibilità accertata degli aventi diritto viene dimostrata secondo le modalità degli art. 140/143 del Codice di Procedura Civile. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune. 9. Il Sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione dei resti mortali dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni. 10. Gli oggetti posti nei feretri, ed eventualmente rivenuti, se non richiesti dai familiari, saranno collocati nella cassettina contenente i resti ossei. Gli avanzi di indumenti e delle casse rinvenuti saranno smaltiti quali rifiuti speciali. 11. E’ proibito al pubblico di assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione. Possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle famiglie.
TITOLO IV - CONCESSIONI DI AREE O MANUFATTI PER SEPOLTURE PRIVATE
Art. 18 – Concessioni 1. Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R n. 361/2000 o ad enti morali, non aventi scopo di lucro, l’uso di aree per la realizzazione di sepoltura a sistema di tumulazione ed inumazione per famiglie e collettività. Il Comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture . Per tali casi sono determinate apposite tariffe che comprendano anche i costi di costruzione e di ammortamento sostenuti. L’area o il manufatto viene concessa in diritto d’uso. L’acquisto, la posa, la rimozione, la manutenzione ordinaria del monumento è a carico del privato. 2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa. La concessione è regolata da apposito contratto che dovrà indicare:
§l’identificazione, il numero dei posti;
§la durata;
§il concessionario;
§i nominativi dei defunti destinati ad esservi collocati, se ritenuto utile dal concessionario;
§gli obblighi giuridici ed economici, assicurativi;
§le condizioni di decadenza, revoca, cessazione.
3. Le aree sono assegnate a seguito di presentazione di richiesta redatta su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione comunale a coloro che risultino residenti nel comune dalla data di presentazione della richiesta stessa sino al momento della stipula del contratto di concessione. 4. Le aree non possono essere assegnate a coloro che hanno già ottenuto una concessione per la realizzazione di una tomba di famiglia. 5. Le richieste di assegnazione di spazi per la realizzazione di sepolture collettive hanno validità quinquennale con decorrenza dalla data di protocollazione dell’istanza. Decorso tale termine, in assenza di assegnazione, in assenza di spazi disponibili o in presenza di formale rinuncia espressa le istanze suindicate sono archiviate d’ufficio. 6. Il diritto d’uso delle concessioni a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, delle parti anatomiche riconoscibili, dei prodotti abortivi o del concepimento, dei nati morti o dei feti, delle ceneri del concessionario, del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti in linea retta, degli affini sino al sesto grado, dei conviventi more uxorio da almeno tre anni, e delle persone che abbiano acquisito nei confronti del concessionario particolari benemerenze. 7. Il diritto d’uso delle sepolture collettive concesse ad associazioni od enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, delle parti anatomiche riconoscibili, dei prodotti abortivi o del concepimento, dei nati morti o dei feti, o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell’associazione o ente e dall’atto di concessione. L’accertamento di tale titolo si intende comprovato dalla presentazione, prima del rilascio dell’autorizzazione alla sepoltura, di apposito nulla osta da parte dell’associazione o ente concessionario. 8. Le sepolture collettive concesse a persone fisiche devono recare visibile l’indicazione del cognome del concessionario e/o di altro cognome a sua scelta purché il cognome indicato sia quello di una persona avente diritto alla sepoltura nella tomba anzidetta. 9. Le sepolture collettive concesse ad enti od associazioni devono recare visibile l’indicazione del nome del sodalizio. Art. 19 – Durata 1. Le concessioni delle sepolture collettive (giardini, edicole, pilastri cinerari) sono a tempo determinato e la loro durata è di anni novantanove. 2. La data di decorrenza della concessione coincide con la data di stipula del relativo contratto. 3. Le concessioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento restano disciplinate dal relativo contratto di concessione. 4. E’ consentito rinnovare una concessione scaduta. La durata del rinnovo è pari a quella prevista nel contratto. La tariffa della concessione rinnovata è quella vigente al momento del rinnovo. 5. Le concessioni a tempo indeterminato sono inammissibili. Per i contratti già stipulati la perpetuità rimane salva. La modifica di una concessione perpetua per qualsiasi motivo, dà origine ad una nuova concessione a tempo determinato regolata con le modalità e scadenza previste nel presente Regolamento. Art. 20 Decadenza – Revoca 1. La concessione decade per:
§mancata costruzione, senza giustificato motivo, dei manufatti cimiteriali entro il termine di anni tre dal rilascio della concessione, salvo eventuale proroga per causa di forza maggiore o difficoltà oggettive ed impreviste;
§mancata presentazione dei progetti relativi alla costruzione della sepoltura, salvo eventuale proroga per cause di forza maggiore o difficoltà oggettive ed impreviste entro un anno dalla stipula del contratto di concessione;
§inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
§quando la sepoltura risulti in stato di abbandono;
§mancata ricollocazione del monumento a seguito di asportazione dello stesso;
§inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione e/o dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni dell’Amministrazione Comunale o del Direttore del Settore;
§difformità non sanabili delle opere rispetto alle autorizzazioni edilizie;
§sepoltura di non aventi titolo;
§rinuncia espressa del concessionario o, in caso di suo decesso, degli eredi o aventi titolo;
§trasferimento di salme/resti/ceneri in altre sepolture allorquando non ne venga preventivamente richiesto e autorizzato il riutilizzo per il periodo residuo della concessione in essere per salme/resti/ceneri di parenti o affini entro 6° grado del defunto o del concessionario.
2. Pronunciata la decadenza, si disporrà la traslazione di feretro, resti, ceneri, nel campo, ossario, e cinerario comune. Il monumento apposto sulla sepoltura può essere assegnato, previa apposita istanza da presentare entro 30 gg dalla comunicazione della decadenza, al concessionario o avente titolo. In caso contrario rimarrà a disposizione del Comune che potrà anche alienarlo o donarlo. Il corrispettivo di eventuali alienazioni sarà conferito in apposito fondo destinato ai funerali di cittadini non abbienti. 3. La concessione viene revocata quando ciò sia necessario per l’ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. La concessione in essere viene revocata e viene concesso agli aventi diritto, l’uso, per il tempo residuo spettante secondo il termine della concessione di altra sepoltura nell’ambito dello stesso cimitero o, se ciò non fosse possibile, nell’ambito di altro cimitero comunale. Rimangono a carico dell’Amministrazione comunale le spese per la traslazione dalla vecchia alla nuova tomba. 4. Della decisione di revoca sarà data notizia al concessionario ove noto, e, in difetto di conoscenza, si procederà alla pubblicazione all’Albo del Comune e del Cimitero per la durata di gg. 60, con indicazione del giorno fissato per la traslazione. Nel giorno fissato la traslazione avrà luogo anche senza la presenza del concessionario o parenti ed affini. Art. 21 – Rinuncia 1. In caso di rinuncia ad una sepoltura il concessionario, ha diritto al rimborso del corrispettivo versato, dedotto il 20 % per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data di concessione, con esclusione delle somme pagate per diritti e spese. 2. Nessun rimborso è dovuto in caso di rinuncia ad una sepoltura decennale. Art. 22 – Estinzione Le concessioni si estinguono per:
§scadenza del termine previsto nell’atto di concessione, salvo rinnovo;
§soppressione del cimitero (ai sensi dell’art. 26 del R.R. n. 6/2004);
§revoca della concessione;
§trascorsi vent’anni dalla morte dell’ultimo concessionario/avente diritto.
Art. 23 – Nuova occupazione degli spazi tumulativi individuali 1. E’ ammessa la rioccupazione degli spazi tumulativi individuali assegnati per il periodo residuo della concessione originaria. Il concessionario o gli aventi titolo possono chiedere la tumulazione di nuove salme, resti o ceneri di parenti o affini entro il 6° del defunto o del concessionario a seguito di:
§trasferimento ad altra sepoltura di salme/resti/ceneri precedentemente tumulate;
§estumulazione per affido o dispersione ceneri precedentemente tumulate.
2. In caso di nuova occupazione di un colombaro, la durata del diritto d’uso del loculo è pari ad almeno vent’anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell’originaria concessione in uso per il tempo occorrente al raggiungimento del termine suindicato, dietro versamento della corrispondente tariffa.. Art. 24 – Salme, resti o ceneri contenute in sepolture estinte, decadute, rinunciate o revocate Nei casi di estinzione, rinuncia, revoca, decadenza delle concessioni, ove non diversamente richiesto, le salme, resti o ceneri in esse contenute saranno collocati nei campi , ossari e cinerari comuni. Art. 25 – Destinazione delle sepolture collettive di pregio artistico o storico Le sepolture collettive di pregio artistico o storico dichiarate decadute, revocate, rinunciate o estinte possono essere nuovamente riconcesse. L’Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di concessione del manufatto esistente nonché gli eventuali oneri, di tipo anche manutentivo o di restauro conservativo, da porsi in carico ai nuovi concessionari. I titolari di tombe di famiglia perpetue possono proporre al Comune la cessione delle sepolture a titolo oneroso. In tal caso, la definizione del corrispettivo è determinata da una perizia compiuta da esperti indicati dall’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione si impegna a concedere tali cappelle di famiglia ad un canone non superiore al prezzo determinato dalla perizia, incrementato degli oneri tecnici ed amministrativi sopportati. Art. 26 – Rientro in possesso di tombe di famiglia da parte del comune Le tombe di famiglia non potranno di norma essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
TITOLO V – NORME TECNICHE
Art. 27 – Norme tecniche 1. Inumazioni in campo comune Il cimitero è dotato di campo comune destinato alla sepoltura per inumazione. Le inumazioni hanno la durata di anni 10 dal giorno del seppellimento. Il campo è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, senza distinzione di sesso. Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto. Nelle inumazioni a titolo gratuito non è mai consentita l’apposizione di monumenti o segni funebri. E’ consentita, a spese dei familiari del defunto, l’eventuale realizzazione di apposito giardinetto ornamentale. 2. Fosse di inumazione Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. 3. Feretri per inumazione Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno dolce di spessore minimo di cm 2 ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa metallica dovrà essere preferibilmente esterna, e rimossa prima dell’inumazione. 4. Cassettine resti ossei/ceneri Le dimensioni delle cassettine devono rispettare quelle previste dal vigente regolamento regionale n. 6/2004 e successive modificazioni. Nel caso in cui un cimitero non abbia una disponibilità di spazi tale da garantire il fabbisogno per la cittadinanza di cellette ossario/cinerario è ammesso l’allestimento, nelle pareti vuote, di moduli contenitori in acciaio a geometria variabile muniti di appositi supporti, ai quali dovrà essere ancorata la cassettina/urna cineraria. La targhetta già apposta sulla cassettina/urna cineraria è intesa quale identificazione del defunto. Analogo sistema è consentito nelle sepolture collettive (tombe di famiglia). 5. Uso della sepoltura collettiva a) Il diritto d’uso della sepoltura collettiva è ammesso fino al completamento della capienza della medesima. b) I defunti ubicati in una sepoltura collettiva potranno essere estumulati per: riduzione a resti, cremazione, affido o dispersione ceneri, trasferimento in altro comune od in altra sepoltura ad esclusione di richieste di conferimento in ossario/cinerario comune . c) Nel caso in cui i resti o le ceneri dei defunti estumulati non siano stati collocati nella sepoltura di originaria destinazione, non saranno autorizzate nuove tumulazioni in tali sepolture fino alla idonea ricollocazione del defunto estumulato, del pagamento di tutti gli oneri maturati, e verrà fissato al concessionario, od agli aventi titolo, un termine perentorio entro cui i resti o le ceneri dovranno obbligatoriamente essere ricollocati nella sepoltura originaria. Decorso infruttuosamente tale termine potrà essere dichiarata la decadenza della sepoltura. d) Gli spazi tumulativi che siano stati liberati a seguito di operazioni cimiteriali di estumulazione potranno essere nuovamente occupati previo versamento della tariffa al momento vigente. 6. Sepolture collettive I progetti per la costruzione, la modificazione ed il restauro delle sepolture collettive e dei monumenti novantanovennali, devono essere sottoposti preventivamente al parere dell’ASL, qualora gli stessi siano destinati alla tumulazione di salme o resti ossei/ceneri. I progetti, corredati se necessario del parere dell’ASL, devono essere sottoposti al parere della Commissione Edilizia, quest’ultima integrata da un professionista, particolarmente esperto del settore, che deve esprimere parere in ordine al valore intrinseco dei materiali utilizzati, nonché alle soluzioni architettoniche adottate per la progettazione delle opere da realizzarsi. I progetti relativi alle tombinature delle sepolture novantanovennali devono essere sottoposti preventivamente al solo parere dell’ASL. I progetti devono avere caratteristiche di particolare valore artistico, adeguato alla dignità ed al prestigio del luogo. Il Direttore di Settore autorizza la manutenzione ordinaria delle sepolture collettive ed il restauro conservativo delle stesse. Il Direttore di Settore, nel rispetto delle norme tecniche e delle leggi vigenti, nonché del Regolamento Edilizio, autorizza altresì le varianti a progetti già approvati non sostanzialmente modificativi del progetto originario, su richiesta del concessionario e corredate di relazione tecnica redatta dal progettista incaricato. Art. 28 – Dimensione dei monumenti 1. Monumenti su sepolture decennali:
§la superficie di terreno direttamente coperta dal monumento non deve superare i 2/3 della superficie delle fosse ed un’altezza di mt 1,50.
§le dimensioni in pianta e le massime di alzata dei monumenti sui campi decennali e giardini decennali sono regolamentate da apposite determinazioni del Sindaco.
2. I monumenti devono rispondere a criteri di massima semplicità, decoro e durata. 3. Monumenti su giardini novantanovennali:
§dimensioni m. 1,20 per m. 2,50 ( m. 3,25 per m. 2,50 se doppi);
§altezza massima m. 2,50 salvo diverse disposizioni prescritte per i singoli campi, con possibilità di deroga alla misura indicata in altezza per riconosciuta qualità della proposta progettuale.
Sui monumenti novantanovennali non è consentita l’applicazione di foto ceramiche con l’effige dei defunti. Quando l’effige viene realizzata con modalità (statue, bronzi, medaglioni, lastre incise, ecc.) e materiali diversi, questa sarà prevista in sede di progetto generale del monumento e risolta esteticamente nel contesto dello stesso. 4. Edicole e cripte:
§le dimensioni in pianta e in alzata dovranno uniformarsi ai vincoli stabiliti per i singoli campi o spazi e, comunque, dovranno essere contenute in m. 4,50 per m. 4,50 e altezza massima m. 6,50 misurata nella parte alta dell’edificio per l’edicole con possibilità di deroga alla misura al colmo di m. 7; m. 1,20 del manufatto e m. 3 altezza totale comprensiva dell’eventuale monumento per le cripte con possibilità di deroga alla misura indicata in altezza per riconosciute qualità della proposta progettuale.
E’ inoltre prevista la costruzione di monumenti cinerari con possibilità tumulative sia interrate che fuori terra. L’altezza complessiva del manufatto fuori terra deve essere contenuta in m. 2,00, con possibilità di deroga di maggiore altezza a seguito di una accertata qualità estetica da parte della Commissione Edilizia Cimiteriale. Tutte le tipologie di sepoltura dovranno rispondere a criteri sia ergonomici che di sicurezza per quanto concerne l’esecuzione delle operazioni di tumulazione. Sono fatte salve diverse disposizioni relative sia all’altezza massima sia alla profondità prescritte per singoli campi od aree cimiteriali. Art. 29 – Caratteristiche dei monumenti apposti su sepolture decennali e delle lastre di colombari, ossari o cinerari 1. Ferme restando le prescrizioni di legge sulle modalità di chiusura dei loculi, all’esterno dei colombari, ossari o cinerari devono essere applicate lastre di materiale, caratteristiche e dimensioni di volta in volta specificate dall’Amministrazione. 2. Tali lastre devono recare inciso sul lato visibile nell’angolo superiore il numero progressivo della sepoltura con caratteri aventi altezza di cm. 3. 3. E’ consentita altresì l’incisione del solo marchio, o della ragione sociale della ditta esecutrice dei lavori, sul lato visibile nell’angolo inferiore occupando una superficie non superiore a cm. 2 di lunghezza e cm. 1 di altezza. 4. I monumenti collocati sulle sepolture decennali devono recare inciso sulla parte anteriore del lato destro il numero progressivo della sepoltura con caratteri aventi altezza di cm. 3. 5. E’ consentita altresì l’incisione del solo marchio, o della ragione sociale della ditta costruttrice, sulla parte anteriore, indifferentemente sul lato destro o sinistro, occupando una superficie non superiore a cm. 10 di lunghezza e cm. 2 di altezza. Art. 30 – Trasferimento di monumenti o segni funebri da una ad altra sepoltura Il Direttore del Servizio può autorizzare il trasferimento di un monumento o di un segno funebre da una ad altra sepoltura quando si tratti di tombe ove sono inumate o tumulate salme di parenti od affini del defunto o del richiedente. Art. 31 – Manutenzione delle sepolture 1. La manutenzione delle sepolture e di tutto ciò che vi è apposto a titolo ornamentale o commemorativo spetta ai concessionari o agli aventi titolo. 2. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per garantire la piena funzionalità, il decoro, l’igiene e la sicurezza della sepoltura o dei visitatori del cimitero. Nessuna manutenzione o opera può esser eseguita sulle sepolture senza preventiva comunicazione o autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti. 3. Le spese relative alle manutenzioni sono a carico dei concessionari o degli aventi titolo, i quali sono anche responsabili civilmente e/o penalmente di ogni danno occorso a persone o cose in ragione di eventuali carenze manutentive. 4. In caso di pericolo grave od imminente, nelle more degli interventi manutentivi su indicati, il Comune può, a propria cura e discrezione, provvedere a mettere in sicurezza la sepoltura, con diritto di riscossione coattiva ai sensi di legge delle spese sostenute in via anticipata. I costi saranno posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido. 5. Di norma, ove tecnicamente possibile, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si eseguono direttamente in cimitero senza asportazione di monumenti, parte di essi o segni funebri. Nel caso di impossibilità o per motivi di opportunità può esserne autorizzata l’asportazione temporanea. 6. All’atto della richiesta di asportazione dovrà essere indicata la data di effettuazione ed il termine perentorio entro cui verrà riportato in cimitero quanto asportato. 7. In caso di inosservanza del termine di riconsegna, salvo proroga concessa dagli uffici comunali per giustificati motivi, trascorsi inutilmente ulteriori 30 giorni e dopo formale atto di diffida, la concessione potrà esser dichiarata decaduta. Art. 32 – Epigrafi 1. Sulle sepolture deve essere iscritto il nome, il cognome ed almeno indicata la data di morte della persona a cui la salma, i resti o le ceneri si riferiscono. 2. L’iscrizione è subordinata a preventivo nulla osta da parte dell’ufficio comunale competente. 3. Essa è consentita soltanto a seguito dell’occupazione della sepoltura e deve avvenire non oltre sei mesi dalla stessa. 4. I nomi dovranno essere quelli risultanti dai registri di stato civile. 5. I nomi d’arte od i nomignoli sono consentiti, previo nulla osta da parte degli uffici comunali competenti, solamente in seconda linea e purché non contrastanti con l’austerità del luogo. Art. 33 - Oggetti, fiori e piante ornamentali 1. E’ consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle tombe fiori recisi, piante in vaso nonché coltivare fiori od arbusti ad essenza nana purché essi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danno alle strutture cimiteriali. 2. Le composizioni floreali o le piante appassite dovranno essere tempestivamente rimosse o sostituite a cura di chi ha provveduto a deporle. 3. Allorché i fiori o le piante ornamentali siano tali da rendere indecorose le sepolture o non rispettino i criteri di cui ai commi precedenti, potranno essere, anche senza necessità di preventivo avviso, rimossi d’ufficio e smaltiti quali rifiuti. Eventuali costi di rimozione saranno posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido. 4. E’ consentito deporre sulle sepolture piccoli oggetti di carattere ornamentale purché non rechino disagio, offesa o intralcio alle sepolture limitrofe o alla collettività, siano consoni al carattere del luogo e non abbiano palese valenza politica. Allorché gli oggetti apposti non rispettino i criteri di cui sopra potranno essere, anche senza necessità di preventivo avviso, rimossi d’ufficio e smaltiti quali rifiuti. Eventuali costi di rimozione potranno esser posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido. 5. Nei reparti colombari ed ossari è vietato accendere o applicare sulle sepolture lumini a cera o a olio. 6. Non è consentito occupare gli spazi comuni o gli interspazi fra le sepolture con oggetti, vasi o piantumazioni. Tutto quanto apposto irregolarmente sarà rimosso d’ufficio e smaltito quale rifiuto, senza necessità di comunicazione o avviso alcuno. Art. 34 – Recupero di piante, foto, oggetti o segni funebri posti sulle sepolture 1. Le piante, le foto, gli oggetti o i segni funebri posti sulle sepolture possono essere ritirati dai concessionari o dagli aventi titolo solo a seguito di preventiva autorizzazione che verrà rilasciata dall’ufficio del cimitero nel rispetto delle modalità e termini stabiliti dal Direttore del Settore. 2. Il ritiro deve avvenire a cura e spese del richiedente ed in genere essere contestuale al rilascio dell’autorizzazione richiesta. Nel caso in cui non sia possibile il ritiro contestuale verrà comunicato al richiedente il termine perentorio entro cui eseguire il ritiro. Decorso tale termine, senza necessità di ulteriore avviso, gli oggetti potranno esser rimossi e smaltiti. 3. Allo scadere della sepoltura, in caso di rinuncia, decadenza o revoca della stessa, o in assenza di apposita richiesta di ritiro, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro e tutto quanto è ivi posto diviene di proprietà dell’Amministrazione, senza diritto di indennizzo alcuno per il concessionario o l’avente titolo. 4. Tutto ciò che passa in proprietà del Comune ai sensi degli articoli precedenti può essere impiegato in opere di miglioramento dei cimiteri, alienato, smaltito o conservato a discrezione dell’Amministrazione, che fisserà i criteri e le modalità di impiego, alienazione, smaltimento, conservazione dei beni su indicati. 5. Cessioni a titolo gratuito possono essere autorizzate solo a favore di enti o comunità non aventi scopo di lucro e per destinazione di pubblica utilità.
TITOLO VI - POLIZIA DEI CIMITERI
Art. 35 - Orari di apertura dei cimiteri e atti esposti al pubblico 1. Gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri sono stabiliti dal Sindaco e vengono esposti al pubblico all’ingresso del cimitero. 2. Sono esposti al pubblico all’ingresso del cimitero eventuali disposizioni speciali, nonché copia del presente Regolamento comunale. 3. Sono conservati presso gli uffici dei cimiteri ed affissi in almeno un luogo ben visibile al pubblico, anche durante gli orari di chiusura degli uffici, gli elenchi delle sepolture soggette ad esumazione od estumulazione ordinaria nel corso dell’anno. Tale affissione costituisce modalità di formale notifica agli interessati della data delle operazioni mortuarie suindicate. I cittadini interessati devono attivarsi con solerzia per acquisire le informazioni anzidette, al fine di prendere opportune decisioni sulla possibilità di successiva collocazione del proprio caro. E’ fatto anche loro obbligo di segnalare per iscritto ogni eventuale intercorsa variazione di indirizzo, al fine di fornire all’Amministrazione i dati aggiornati per l’invio di notizie, segnalazioni o comunicazioni formali. In tali segnalazioni dovranno essere espressamente indicati i dati del defunto a cui ci si riferisce. L’omessa comunicazione di variazione esime l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito alla non ricezione della corrispondenza da parte del destinatario. Art. 36 – Circolazione veicolare e divieti particolari 1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare a piedi o in bicicletta. Potrà essere limitato l’accesso in bicicletta, qualora la presenza di alterazioni del manto di pavimentazione o la presenza di cantieri di lavoro o altro, dovessero impedire la sicurezza della circolazione. 2. E’ vietata la circolazione di ogni altro veicolo privato, non preventivamente autorizzato. Tali veicoli possono accedere in cimitero nei soli giorni feriali e circolare solo secondo orari o percorsi prestabiliti. 3. Nei giorni di scarsa affluenza di pubblico, i competenti uffici comunali, previa apposita istanza, possono autorizzare l’ingresso con veicoli privati di persone aventi difficoltà di deambulazione per motivi d’età o per motivi di salute o di disabilità, purché dietro presentazione di apposita certificazione medica. 4. All’interno dei cimiteri si applicano le norme del codice della strada o in materia di circolazione stradale. Tutti i veicoli a motore ivi ammessi devono marciare a velocità ridotta. 5. Limitazioni potranno essere decise in caso di avverse condizioni meteorologiche o per motivi contingenti od eccezionali. 6. E’ vietato l’ingresso agli animali con esclusione dei cani guida per non vedenti. 7. E’ vietato l’ingresso alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione. Art. 37 – Regole comportamentali 1. All’interno dei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso, comunque incompatibile con il luogo o che possa arrecare disturbo ai visitatori. In particolare e a titolo esemplificativo è vietato:
§consumare cibi o bevande;
§gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
§rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, ecc.;
§calpestare o danneggiare il verde, le tombe, i monumenti o gli spazi comuni;
§sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi;
§l’accattonaggio;
§infastidire il pubblico;
§fotografare o filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza preventiva autorizzazione.
2. Eventuali manifestazioni, dimostrazioni, cerimonie o riunioni devono essere preventivamente autorizzate. 3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica e il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri. Art. 38 - Obblighi per il personale dei cimiteri, dell’obitorio, del crematorio e degli uffici del Settore Servizi Funebri. 1. Il personale addetto ai Cimiteri ed ai Servizi Funebri è tenuto all’osservanza del presente regolamento ed a far rispettare le disposizioni in esso contenute, segnalando le violazioni accertate per l’irrogazione delle relative sanzioni. 2. E’ tenuto altresì:
§a mantenere un comportamento educato, rispettoso e dignitoso nei confronti del pubblico;
§ad indossare ed aver cura della propria divisa, ove ne sia prescritto l’uso, e comunque della propria persona o a mantenere un abbigliamento adeguato rispetto ai luoghi ed al sentimentodei visitatori;
§a fornire la corretta informazione al pubblico o ad indirizzare lo stesso nei competenti uffici per l’ottenimento dell’informazione richiesta;
§a non eseguire attività per conto di privati, all’interno del cimitero, del crematorio, dell’obitorio o degli uffici comunali, sia durante l’orario di lavoro che al di fuori di esso;
§a non ricevere compensi, in denaro o sotto qualsiasi altra forma, anche a titolo di liberalità, da parte di pubblico, imprese, colleghi;
§a mantenere il rispetto del segreto d’ufficio e la riservatezza assoluta, anche nei confronti di colleghi, limitatamente ad ogni genere di informazione acquisita in ragione del proprio lavoro o durante esso;
§a non esercitare qualsivoglia forma di commercio, attività a scopo di lucro inerente alla propria attività, sia nei cimiteri, nel crematorio, nell’obitorio che negli uffici comunali o al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
§ad utilizzare per esclusivi motivi di servizio e con la massima cura tutte le dotazioni strumentali ed i beni dell’Amministrazione;
§a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate a qualsiasi titolo.
3. Salvo che i fatti non costituiscano violazione più grave, sono fonte di precisa responsabilità disciplinare le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento. Art. 39 – Lavori nei cimiteri 1. All’interno dei cimiteri è in genere vietata la lavorazione dei materiali che devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Per particolari e giustificati motivi gli uffici comunali competenti possono autorizzarne l’esecuzione in loco individuando l’area di esecuzione. In tali casi coloro che eseguono i lavori dovranno adottare tutte le cautele di legge e necessarie per garantire l’assoluta incolumità di cose e persone. 2. Possono accedere in cimitero, per il solo trasporto di segni funebri o materiali e per il solo tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico merci, previa apposita autorizzazione, gli automezzi delle ditte ammesse a lavorarvi. Con apposita determinazione del Direttore del Settore vengono fissati le ore e/o i giorni in cui è consentito l’accesso. Le imprese che accedono in cimitero devono consegnare, di volta in volta, all’ingresso del cimitero un elenco dettagliato e firmato dal responsabile dell’impresa contenente l’esatta indicazione ed ubicazione delle singole sepolture su cui si recano ad eseguire i lavori, il nominativo del concessionario o di colui che li ha incaricati e la tipologia dei lavori che dovranno essere eseguiti. E’ fatto divieto assoluto di sostare, transitare in zone diverse da quelle dove sono insite le sepolture di cui al suddetto elenco o di eseguire lavori su sepolture diverse. 3. E’ comunque vietata l’esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi, ad eccezione dell’innaffiamento e del cambio dei fiori. 4. E’ altresì vietato l’inizio dei lavori per la posa in opera dei monumenti alla vigilia dei giorni festivi, l’inizio o l’esecuzione di lavori nel periodo della Commemorazione dei Defunti, nel rispetto delle disposizioni che verranno di volta in volta impartite dall’Amministrazione. 5. La terra, i materiali di risulta e tutto quanto necessario per l’esecuzione dei lavori, o proveniente da essi, dovrà essere conservato e custodito esclusivamente all’interno delle aree di cantiere, e soltanto in caso di impossibilità oggettiva dovrà essere depositato nei luoghi e nei modi preventivamente indicati e autorizzati dal direttore del cimitero. 6. E’ fatto assoluto divieto di occupare, senza preventiva autorizzazione e senza il pagamento dei relativi tributi, spazi pubblici. 7. La recinzione dell’area concessa per la costruzione di tombe (o delle aree indicate ai sensi dei commi precedenti) deve essere limitata entro lo spazio assegnato dal Servizio, essere adeguatamente segnalata e recintata ed avere caratteristiche tali da impedire l’accesso alle persone non autorizzate e garantire l’incolumità dei visitatori e dei lavoratori. 8. E’ vietato occupare ulteriori spazi attigui senza autorizzazione. Tutto quanto irregolarmente posizionato sarà rimosso d’ufficio senza preventivo avviso. Eventuali costi di rimozione saranno posti in carico all’impresa che esegue i lavori ed al concessionario in solido. 9. E’ fatto altresì obbligo alle ditte provvedere al ripristino e pulizia degli spazi occupati. 10. Prima dell’inizio dei lavori per la costruzione di tombe o per la posa in opera dei monumenti le imprese incaricate dell’esecuzione degli stessi devono consegnare agli uffici del cimitero interessato il Piano Operativo della Sicurezza. Tutti i lavori devono essere eseguiti con rigorosa e scrupolosa osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori. 11. I rifiuti prodotti durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere tempestivamente asportati dal cimitero e smaltiti, a cura e spese del produttore, nel rispetto della normativa vigente. Art. 40 - Ditte ammesse a lavorare nei cimiteri 1. Le ditte che intendono eseguire lavori all'interno dei Cimiteri, per conto dei cittadini, o dei concessionari sono tenute al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. I lavori potranno essere svolti solo durante gli orari di apertura al pubblico nei giorni feriali. Il personale comunale preposto alla custodia del cimitero potrà limitare ulteriormente l'accesso ai cimiteri nei giorni di particolare afflusso di utenti, in presenza di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria e durante l'inumazione ed esumazione, limitatamente alle aree limitrofe allo svolgimento delle attività. 2. Per svolgere l'attività le aziende dovranno acquisire preliminarmente, al fine della sicurezza sul lavoro dei propri addetti, le informazioni sui rischi specifici insiti nella struttura in cui operano. 3. A tale scopo ogni impresa dovrà dichiarare quali tipologie di attività/servizi svolgerà nell'ambito dei cimiteri. Sulla base di tale dichiarazione la direzione di settore informerà i datori di lavoro delle imprese sui rischi specifici insiti nella struttura. 4. Ciascuna impresa, all'atto della richiesta d'informazione sui "rischi", dovrà autocertificare adeguata attestazione relativamente al personale impiegato e al pagamento dei premi assicurativi INAIL. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'autocertificazione dovrà essere rinnovata. 5. Le imprese incaricate da privati o da concessionari di eseguire i lavori all’interno dei cimiteri dovronna preventivamente informare l’Amministrazione Comunale allegando una descrizione delle opere da eseguire corredata dalla data dell’intervento e manlevando espressamente l’Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi tipo di responsabilità relativamente all’operatività in sicurezza degli addetti e alla regolarità della loro posizione assicurativa/contributiva. Il personale delle imprese autorizzate a lavorare nei cimiteri dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Settore Servizi Funebri. 6. In caso di inadempienze relative alla sicurezza sul lavoro o in caso di attività che rechino danno, disturbo alla struttura cimiteriale il personale preposto potrà intimare la sospensione immediata dell'attività. 7. Il concessionario o persona dallo stesso delegata, sotto la propria responsabilità, previa specifica autorizzazione, possono effettuare sulle proprie sepolture piccoli lavori che non richiedano l'utilizzazione di strumenti complessi o perizie particolari o non siano possibile causa di rischio per loro stessi o per i visitatori. 8. Ai fini di cui al comma 5 del presente articolo si intendono le imprese che svolgono all’interno dei cimiteri lavori prettamente di carattere edilizio o di consistenti ristrutturazioni. Art. 41 – Attività commerciali o pubblicitarie 1. All’interno dei cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione ed esposizione o affissione di materiale divulgativo o pubblicitario. 2. Sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri.
TITOLO VII - NORME FINALI
Art. 42 – Norme transitorie 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l’approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale ed abroga tutte le disposizioni del precedente Regolamento. 2. Le disposizioni si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia vengono riconosciuti diritti pregressi, debitamente comprovati, sorti nel rispetto di atti o del Regolamento precedente. 3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio a norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, alla L. n. 130/2001, alla L.R. n. 22/2003, al R.R. n. 6/2004 e successive modificazioni, al D.P.R. n. 2541/2003 e a tutte le normative e circolari vigenti in materia. Art. 43 – Sanzioni amministrative 1. Salvo diversa disposizione di Legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento comunale e degli obblighi ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n.267. 2. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981 n. 689. 3. Nella determinazione dell’ammontare della sanzione nell’ordinanza ingiunzione, il Dirigente dovrà attenersi ai seguenti criteri:
§valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza dell’attività funebre ed al rispetto del sentimento dei defunti;
§comportamento recidivo del soggetto.
4. In caso di accertata violazione del disposto di cui all'art. 8 comma 1 del presente regolamento si applica, altresì, la sanzione amministrativa della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da mesi uno a mesi tre. L'entità della sospensione si rapporta alla gravità della condotta illecita ovvero alla reiterazione della stessa. In caso le violazioni accertate risultino superiori al numero di tre, nell'arco del triennio, si applica, inoltre, la sanzione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. Art.44 – Variazioni anagrafiche Il concessionario, o l’avente titolo, di una sepoltura e/o i suoi eredi sono obbligati a comunicare in modo tempestivo per iscritto o recandosi presso gli uffici del cimitero di sepoltura del defunto qualsiasi variazione anagrafica intervenga dopo la stipula del contratto di concessione o dopo la sepoltura.
SANZIONE REGOLAMENTO
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali Articolo 7-bis (1 Sanzioni amministrative. 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. (2) 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (1) Articolo inserito dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3. (2) Comma inserito dal D.L. 31 marzo 2003, n. 50.
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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