Polizia Mortuaria - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Semaforoverde


 
 
REGOLAMENTO COMUNALE
 
DI POLIZIA MORTUARIA


 
 
Approvato dal Consiglio Comunale in data 22.11.2007, esecutivo dal 22.01.2008.
 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
 

Art. 1 – Oggetto  
 
1. Il presente regolamento disciplina le attività ed i servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui agli  aspetti  necroscopici,  funebri,  cimiteriali  e  di  polizia  mortuaria,  al  fine  di  garantire  la  salvaguardia della  salute  e  dell’igiene  pubblica,  nel  rispetto  della  dignità  e  delle  diverse  convinzioni  religiose  e culturali  di  ogni  persona,  con  particolare  riguardo  alla  tutela  degli  interessi  degli  utenti  e  dei  servizi anzidetti.
 
Art. 2 – Tariffe  
 
1.  Tutti  i  servizi  o  le  forniture  erogate  ed  erogabili  sono  da  ritenersi  servizi  onerosi  a  domanda individuale, soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall’ Amministrazione Comunale.
2.  Le  tipologie  delle  tariffe,  i  cui  importi  saranno  determinati  dalla  Giunta  comunale,  secondo  i  criteri generali indicati dal consiglio comunale, sono le seguenti:
 
§  concessione sepolture individuali decennali, ventennali e quarantennali (colombari e sarcofagi) per il cimitero Maggiore e suburbani e per il cimitero Monumentale;
 
§  concessione  sepolture  individuali  quindicennali  e  trentennali  (cellette  ossario/cinerario)  per  il cimitero Maggiore e suburbani e per il cimitero Monumentale;
 
§  concessione  area  sepolture  collettive  (giardini  singoli,  giardini  doppi,  giardini  cinerari  con vestibolo o senza vestibolo, edicole e pilastri cinerari) per il cimitero Maggiore e suburbani e per il cimitero Monumentale;
 
§  concessione sepolture singole novantanovennali (fosse);
 
§  concessione sepolture collettive novantanovennali (cripte, sarcofagi con catacomba a botola e colombari di famiglia) per il cimitero Maggiore e suburbani e per il cimitero Monumentale;
 
§  sovrapposizione salma in sepoltura collettiva eccedente il numero già previsto nel contratto diconcessione;
 
§  tumulazione cassettina resti/ceneri in colombaro o sepoltura collettiva;
 
§  tumulazione  cassettina  resti/ceneri  in  giardino  cinerario  eccedente  il  numero  già  previsto  nel contratto di concessione;
 
§  operazioni   cimiteriali   (inumazione,   cremazione,   esumazione,   reinumazione   in   campo indecomposti, cremazione, cremazione e trasporto di salma non mineralizzata, cremazione di resti  ossei,  prodotti  del  concepimento,  feti  e  parti  anatomiche  riconoscibili,  tumulazione  in sepolture individuali, estumulazioni da sepolture individuali);
 
§  accessori  (cassettina  resti/ceneri,  cippo  per  inumazione,  targhetta  identificativa,  sacchetto trasporto cassettina);
 
§  servizio funebre convenzionato;
 
§  servizi   (fuori   orario,   caricamento   e   movimentazione   cassa   e   contenitore   prodotti   del concepimenti,   feti   e   parti   anatomiche   riconoscibili),   assistenza   sigillatura, assistenza imbalsamatura;
 
§  istruttoria   pratiche   amministrative   (deroghe,   concessione   sepolture   collettive,   verifiche anagrafiche   per   ricerca   parenti/verifica   parentela,   servizio   funebre   non   convenzionato, estumulazione/esumazione     straordinaria,     affido/dispersione     ceneri,     verifica     pratiche complesse);
 
§  deposito salme, resti, ceneri;
 
§  trasporto  salma  al  civico  obitorio  o  trasporto  di  cadavere  non  mineralizzato  da  esumazione ordinaria al crematorio, su richiesta dell’avente titolo;
 
§  depositi a garanzia;
 
§  ingresso di resti ossei e/o ceneri in ossario/cinerario individuale.
 
3. La Giunta comunale può inoltre prevedere la differenziazione delle tariffe anche in presenza di servizi richiesti da altri comuni o enti, fatta salva la stipula di apposite convenzioni. Settore Servizi Funebri
4. Le tariffe comunali sono rivalutate automaticamente annualmente con decorrenza dal 1 gennaio in base  al  tasso  di  inflazione  programmato  definito  dal  documento  di  programmazione  economico-finanziaria approvata dal Governo relativo all’anno di riferimento.
 
Art. 3 – Servizi gratuiti – Agevolazioni
 
1. Sono gratuiti, e posti in carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico individuati dalla legge.  Ove  la  legge  muti  l’individuazione  dei  servizi  gratuiti  ed  a  pagamento,  il  presente  articolo  si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa. Sono ricompresi nei servizi gratuiti le seguenti attività:
a.   servizio  funebre  (onoranza  funebre,  forniture  della  cassa,  trasporto  del  feretro  dal  luogo  del decesso al luogo di destinazione);
b.   inumazione del defunto nel cimitero di spettanza;
c.   cremazione (se richiesta ed autorizzata);
d.   concessione di celletta gratuita, per anni 10 a seguito di cremazione;
e.   tumulazione in cinerario della cassettina contenente le ceneri del defunto;
f.   affidamento o dispersione o trasporto fuori comune (se richiesto ed autorizzato);
g.   versamento  delle  ceneri  nel  cinerario  comune  in  caso  di  disinteresse  dei  familiari  e/o  aventi titolo a seguito della cremazione del defunto.
2.  Le  condizioni  di  gratuità  che  ammettono  il  trasferimento  dell’onere  delle  operazioni  in  capo  al Comune sono:  
a.   l’indigenza;
b.   l’appartenenza del defunto a famiglia bisognosa;
c.   defunti  per  i  quali  non  sia  stata  avanzata  la  richiesta  di  servizio  funebre  e  per  i  quali  non risultino esservi parenti e/o affini entro il secondo grado o, se esistenti, versino nelle condizioni di cui ai punti a) e b). Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Direttore di Settore  sulla base delle informazioni assunte dai servizi sociali.
3.  E’  possibile  la  dilazione  del  pagamento    dell’importo  della    concessione  cimiteriale.  Vengono ammessi al beneficio della dilazione i soggetti che abbiano attestato  un reddito familiare non superiore ad Euro 18.000,00 lordi annui, aggiornato Istat.
4.  Si  consentono  dilazioni  per  un  massimo  di  n.  12  rate  mensili,  per  il  solo  importo  relativo  alla concessione cimiteriale.
5.  Per  “familiari”  ai  fini  dell’applicazione  del  comma  3,  nonché  di  quelle  disposizioni  che  fanno riferimento al disinteresse dei familiari si intendono: il coniuge, i parenti più prossimi individuati secondo l’art. 74  e segg.ti  del CC.
 
Art. 4– Gestione e vigilanza
 
1.  Le  funzioni  di  polizia  mortuaria  di  competenza  del  Comune  sono  esercitate  dal  Sindaco,  quale Ufficiale di Governo e dall’Autorità Sanitaria Locale.
2.  L’  Amministrazione  comunale    esercita  l’ordine  e  la  vigilanza  in  materia,  avvalendosi  dell’Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.
3. L’Amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici per la verifica dell’applicazione del presente regolamento.
4.  Il  Comune  vigila  sul  corretto  esercizio  dei  servizi  funebri  da  parte  delle  imprese  esercenti  l’attività funebre, il trasporto, il disbrigo pratiche o il commercio di articoli funebri, lavori pertinenziali, secondo le normative vigenti, anche in materia di tutela della concorrenza.
5.  I  soggetti  esercenti  l’attività,  congiuntamente  o  disgiuntamente,  sono  tenuti  a  munirsi  delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti per le attività esercitate.
6.  E’  fatto  divieto  ai  soggetti  esercenti  l’attività  funebre,  sia  all’ingresso  che  nell’interno  degli  uffici, strutture  comunali  e  degli  obitori,  delle  strutture  sanitarie  di  ricovero  e  cura  o  delle  strutture  socio-Settore Servizi Funebri sanitarie  assistenziali,  di  fare  offerte  e  contrattazioni  attinenti  le  attività  funebri,  cimiteriali  o  ad  esse accessorie e correlate.
7.  I  loro  rappresentanti  sono  responsabili  di  eventuali  manifestazioni  moleste  o  indecorose  o conseguenti ad atti di concorrenza per procacciare la fornitura dei propri servizi e prodotti effettuate da parte dei propri dipendenti  
8. Trattandosi di servizio svolto per pubblico interesse, tali imprese non possono sospendere la fornitura precedentemente pattuita, per eventuale mancato pagamento preventivo.
 
 
TITOLO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI
 

Art. 5 – Adempimenti conseguenti al decesso
 
1. Per la dichiarazione o avviso di morte, e per la cremazione, si rimanda all’Ordinamento di Stato Civile e alla vigente normativa in materia.
2.  Il  Comune  promuove  la  formazione,  archiviazione  e  trasmissione  dei  relativi  atti  anche  tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.
 
Art. 6 – Periodo e depositi di osservazione
 
1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti a trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi prima dell’accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi previsti dalla vigente normativa.  
2.  In  caso  di  soggetti  deceduti  in  luoghi  pubblici  o  in  abitazioni  per  le  quali  l’ASL  territorialmente competente ha certificato l’antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l’effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria; le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o al Civico Obitorio, ed il relativo trasporto e deposito è gratuito.
3.  A  richiesta  dei  familiari,  la  salma  può  essere  trasportata  per  lo  svolgimento  del  periodo  di osservazione, dal luogo del decesso:
 
§  alla sala del commiato;
 
§  alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
 
§  al civico obitorio;
 
§  all’abitazione propria o dei familiari.
 
4. In questi casi, il trasporto della salma è a carico dei familiari richiedenti, e nel caso di deposito presso il civico obitorio esso è a titolo oneroso. La  vestizione  della  salma  presso  il  civico  obitorio  è  onerosa  ed  è  eseguita  dall’Amministrazione,  su delega  dei  familiari  da  altro  apposito  soggetto  dotato  di  specifica  professionalità  e  abilitazione  o  dal soggetto esercente l’attività funebre, delegato dai familiari stessi, fatti salvi i casi di espresso rifiuto da parte dei familiari o fatti salvi particolari motivi o esigenze religiose o igienico sanitarie.
 
Art. 7 – Trattamenti sul cadavere
 
1.  Si  rimanda  alle  disposizioni  della  L.  R.  22/2003  ed  al  R.R.  6/2004  e  s.m.i.  per  la  disciplina dei seguenti argomenti:
 
§  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
 
§  cadaveri a disposizione della scienza;
 
§  imbalsamazione e tanatoprassi.
 
 
Art.8 –  Attività  funebre  
 
1. L’attività funebre può essere esercitata  previo rilascio della prescritta autorizzazione del Comune ove ha  sede    l’esercizio  dell’attività.  L’autorizzazione    è  comprensiva  di  quelle  previste  dalla  normativa vigente  in  materia  di  commercio  e  agenzia  di  affari  e  abilita,  altresì,  al  trasporto  funebre.  I  soggetti autorizzati  devono  garantire la continuità ed il corretto svolgimento del trasporto funebre.  E’ vietata  lo svolgimento dell’attività funebre nei luoghi previsti dall’art. 8 L. R. n. 22/2003 e dall’art. 31 del  R.r. n. 6/2004 e s.m.i.
2.  Sarà  istituito  un  apposito  registro  nel  quale  saranno  iscritti  i  soggetti  esercenti  l’attività  funebre autorizzati al trasporto di salme e di cadaveri sul territorio comunale.
3. Gli esercenti l’attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale ma autorizzati all’esercizio dell’attività da un’altra amministrazione comunale della Regione Lombardia, che intendono esercitare la propria  attività  nel  comune  di  Milano,  devono  produrre  la  loro  autorizzazione  e  la  documentazione necessaria  affinché  la  Amministrazione  Comunale  possa  esperire  i    necessari  controlli.  Tali  soggetti  sono  tenuti al rispetto  del presente Regolamento. Tutti  i  soggetti  esercenti  l’attività  funebre  autorizzata  dal  Comune  di  Milano,  dovranno  effettuare,
secondo il criterio di turnazione:
a.   Il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
b.   Il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
Le  tariffe  per  i  servizi  di  cui  alle  lett.  a)  e  b)  saranno  stabilite  dalla  Giunta  comunale  e  saranno disciplinate in apposite convenzioni con  le imprese funebri locali.  

Trasporto funebre  

4. Costituisce  trasporto funebre il trasferimento  di cadavere, di resti mortali, di resti ossei/ceneri, dal luogo  del    decesso  e/o  di  sepoltura  all’obitorio,  ai  locali  del  servizio  mortuario  sanitario,  alla  camera mortuaria anche di altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, comprese le soste in chiesa per la funzione religiosa.
Il trasporto  funebre  è servizio pubblico locale ed è  svolto dai soggetti  debitamente autorizzati  e può avvenire tutti i giorni nell’arco delle 24  ore, salvo diniego  motivato.
Il trasporto interno ai cimiteri è da intendersi mero trasferimento di spoglie mortali ed è eseguito a cura del  Comune.  Si  riserva  altresì  di  eseguire,  con  propri  mezzi  e  personale  o  tramite  affidamento  ad imprese autorizzate, il trasporto di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi tra cimiteri cittadini, tra cimiteri e crematorio, tra cimitero e obitorio.
5.  Il  trasporto  di  salma  ha  luogo  sotto  la  diretta  responsabilità  giuridica  e  penale,  come  incaricato  di pubblico servizio, del soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività funebre:
 
§  su richiesta dei familiari, previa attestazione del medico curante o  appartenente al S.S.N.
 
§  su disposizione dell’autorità giudiziaria.
 
Il soggetto autorizzato deve compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità giuridica e penale, il  modulo  regionale  denominato  “modulo  per trasporto  di  salma  (prima dell’accertamento  di  morte)”  o qualsiasi  altra  documentazione  di  legge;  l’addetto  al  trasporto  deve  consegnare  la  salma  a  chi  è incaricato di riceverla.
Il trasporto di salma deve avvenire in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza  pregiudizio  per  la  salute  pubblica,  a  mezzo  di  idonea  autofunebre,  sulla  quale  devono  essere adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall’esterno.
Per i trasporti di salma dal luogo del decesso ad altro, sito anche in altro Comune, purché all’interno del territorio  della  Regione  Lombardia,  per  l’espletamento    del  periodo  di  osservazione  o  per  altri accertamenti, si osservano le prescrizioni di Legge.
6. Il servizio di trasporto funebre, effettuato sotto la diretta responsabilità giuridica civile e penale del soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività funebre, deve essere svolto con almeno 4 operatori funebri o necrofori. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi il collocamento nella bara, dopo Settore Servizi Funebri l’accertamento di morte, il prelievo, la chiusura e il trasferimento del feretro, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, della cremazione o dell’obitorio.
7.  Il  soggetto  autorizzato  all’esercizio  dell’attività  funebre,  nella  sua  veste  di  “incaricato  di  pubblico servizio”  ai  sensi  dell’art.  358  C.P.  e  successive  modificazioni,  deve  assolvere  a  tutte  le  disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, ed in particolare, deve:
a)   per il trasporto di salma
 
§  compilare e sottoscrivere il modulo regionale denominato “Modulo per trasporto di Salma (prima dell’accertamento di morte)”;
 
§  Consegnare la salma al responsabile della struttura ricevente;
 
b)   per il trasporto di cadavere
 
§  compilare  e    sottoscrivere  il  modulo  regionale  denominato  “Verbale  di  chiusura  feretro  pertrasporto di cadavere” assolvendo  tutte le formalità in esso contenute;
 
c)   apporre il proprio sigillo sulla cassa;
d)    consegnare il feretro al responsabile incaricato del ricevimento.

Mezzi di trasporto
Il  trasporto  di  salme  o  cadaveri  deve  farsi  soltanto  con  idonei  automezzi  ai  sensi  della  vigente normativa, salvo disposizioni diverse del Direttore del Settore ove si tratti di speciali onoranze. La sistemazione degli addobbi floreali all’esterno dell’auto funebre è consentita solo se sono sistemati sugli appositi sostegni.

Servizio funebre  
8. Costituisce servizio funebre o funerale, il servizio complessivo comprendente il trasporto funebre, la fornitura  di  cassa,  fiori  e  di  tutti  gli  eventuali  trattamenti  aggiuntivi  richiesti,    la  fornitura  ed  affissione degli avvisi di decesso, che parte dal posto in cui è collocato il cadavere e giunge al luogo di sepoltura.
9.  Il  Comune  assolve  a  richiesta  il  servizio  funebre.  Il  servizio  viene    svolto  dietro  pagamento  delle tariffe fissate dalla Giunta comunale.
10. In caso il servizio sia svolto da un soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività funebre , sulla base di un contratto tra il cittadino ed il soggetto autorizzato in tal senso si applicano ad esso le tariffe di cui al  prezziario  di  tutte  le  prestazioni  e  forniture,  che  deve  essere  obbligatoriamente  esposto  da  ogni soggetto esercente l’attività funebre nei propri locali.  
11.  I  cittadini,  o  chi  da  essi  delegato,  possono  richiedere,  al  momento  di  fissare  il  funerale,  che  lo svolgimento  del  servizio  funebre  avvenga  con  il  corteo.  La  fissazione  del  servizio  funebre  è  di competenza dei cittadini, di chi da essi delegato, o dell’esercente l’attività funebre. L’ufficio competente ne  notizia  la  Polizia  Locale,  cui  compete  la  gestione  della  viabilità  e  sicurezza  stradale  su  tutto  il territorio  cittadino.  Il  soggetto  esercente  l’attività  funebre,  in  quanto  autorizzato  al  trasporto,  ha  la responsabilità che il corteo si svolga con ordine e decoro.
12.  Il  Comune,  d’intesa,  ove  il  caso,  con  le  autorità  religiose  o  militari,  determina  l’ordine  delle rappresentanze in particolari casi di considerevole concorso di persone.
13.  Nei  casi  in  cui  per  l’angustia delle  scale o  dei  pianerottoli,  il  trasporto del  feretro  a  piano terreno appaia particolarmente difficoltoso, è data facoltà al soggetto esercente l’attività funebre, di disporre la composizione del cadavere nella cassa a piano terreno. Tale composizione dovrà avvenire adottando quelle cautele che l’igiene e la delicatezza della operazione esigono.
14.  Nel  territorio  del  comune  di  Milano  i  funerali  possono  essere  svolti  365  giorni  all’anno  distribuiti nell’arco delle 24 ore. Lo svolgimento dei funerali è autorizzato dal  Dirigente competente  
15. Il Direttore del Settore, a seconda delle necessità e apposite esigenze fissa gli orari per il trasporto dei cadaveri o delle salme, le modalità o i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. Le soste presso i luoghi di culto sono stabiliti, sentiti i relativi ministri di culto.
16. Il feretro può sostare in Chiesa o nel Tempio o in Sala per le Commemorazioni Civili per la mera durata  dell'ordinaria  cerimonia.  Terminata  la  funzione,  il  trasporto  funebre  si  dirige  direttamente  al Cimitero assegnato per il percorso più breve.
17. Non sono ammesse soste lungo il percorso, salvo preventiva autorizzazione da parte del Dirigente in caso di particolari cerimonie od onoranze, per giustificati motivi.

Art. 9 – Trasporto di persone decedute fuori abitazione
 

1.  Quando  non  ostino  disposizioni  di  legge  il  Direttore  del  Settore  può  autorizzare  il  trasporto  del cadavere dal luogo di decesso all’abitazione.
2.  Di  norma,  mezz'ora  prima  del  funerale,  il  cadavere  in  cassa  chiusa  e  a  mezzo  autofunebre  viene portato nell'atrio dello stabile, nel cortile o in un idoneo locale a piano terreno.
3. Quando ricorrano circostanze particolari, o nel caso di speciali onoranze, il Direttore  può autorizzare anche il trasporto ad altra sede diversa dall’abitazione del defunto.  
4.  La  richiesta  del  trasporto  di  defunti  non  residenti  in  vita  nello  stabile  deve  essere  corredata  dal consenso dell'amministrazione dello stesso o del rappresentante dell'ente o associazione nella cui sede vengono tributate le onoranze.  
 
Art. 10 –Ingresso feretri da altri Comuni
 
1. Ove richiesto, effettuati i dovuti accertamenti e previa autorizzazione dell'Ufficio Comunale, i feretri provenienti  da  altri  comuni    potranno  essere  trasportati  all'abitazione  od  ad  altro  luogo  richiesto  dai familiari oppure direttamente alla parrocchia di appartenenza.
2.  Nell’orario  di  chiusura  dei  cimiteri  i  feretri  dovranno  essere  portati  al  civico  obitorio  od  ad  altra struttura all’uopo autorizzata dove verranno fornite indicazioni in merito al luogo e alle modalità per il deposito.
 
Art. 11 – Caratteristiche delle casse funebri
 
1. Le caratteristiche delle casse, e degli accessori interni ed esterni, dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla normativa vigente.
2.  Ogni  feretro  deve  recare  infissa  una  targhetta  di  materiale  inossidabile  e  non  alterabile  recante l’indicazione del nome, cognome, data di nascita, data di morte del defunto e il nome o il marchio del soggetto autorizzato al trasporto funebre.
3.  Tutte  le  casse  devono  esser  dotate  di  piedini  applicati  che  devono  essere  di  cm.  5  di  altezza, distanziati fra loro almeno cm. 25, e facilmente amovibili.
4. Ai sensi dell’allegato 3 punto 5 del Regolamento Regionale Lombardo n. 6/2004, quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale biodegradabile avente funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto.
Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale assorbente a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.
Tali sostanze non devono essere tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
Per  quanto  attiene  alla  collocazione  del  solo  materiale  biodegradabile  favorente  i  processi  di scheletrizzazione  all’interno  della  cassa,  deve  risultare  nel  “verbale  di  chiusura  feretro  per  trasporto cadavere” al punto indicante le precauzioni igienico sanitarie adottate, con espressa menzione del tipo di materiale utilizzato e della denominazione del produttore.
Sono fatti salvi i casi in cui il feretro ligneo sia destinato alla cremazione.
 
 
TITOLO III – TIPOLOGIE DI  SEPOLTURE E  CONCESSIONI CIMITERIALI  
 

Art. 12 – Ammissione nei cimiteri e loro circoscrizione
 
1. Nei cimiteri del Comune di Milano sono accolti e seppelliti, quando non venga richiesta o disposta altra  destinazione,  i  cadaveri,  i  nati  morti,  i  feti,  questi  ultimi  nell’eccezione  di  cui  alla  vigente  legge regionale e al relativo regolamento, nonché al regolamento nazionale, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa e gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi nonché le ceneri, nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche disposizioni di dettaglio emanate dal Direttore del settore. Le parti anatomiche  vengono  di  norma  avviate  a  cremazione  e  le  ceneri  disperse  in  cinerario  comune.  I  feti, questi  ultimi  nell’eccezione  di  cui  alla  vigente  legge  regionale  e  al  relativo  regolamento,  nonché  al regolamento  nazionale,  per  i  quali  non  sia  stata  richiesta  sepoltura  vengono,  di  norma,  avviati  a cremazione e le ceneri conferite nel cinerario comune.
2. In particolare hanno diritto di sepoltura i cadaveri di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della loro morte, la propria residenza.
3. A questi soli fini, non si considera abbiano perso la residenza nel comune le persone che siano state cancellate  dall’anagrafe  della  popolazione  residente  in  quanto  ricoverate  in  strutture  sanitarie  di  cura che impongono tale adempimento ai loro assistiti.
4.  Indipendentemente dalla  residenza e dal  luogo  della  morte,  sono parimenti  accolti  i  cadaveri delle persone aventi diritto al seppellimento nel comune in sepoltura privata: individuale o di famiglia.
5.  Nel  Comune  di  Milano  esistono  più  cimiteri.  Il  bacino  d’utenza  d’uno  o  dell’altro  cimitero  è  detto circoscrizione.   L’estensione   ed   ubicazioni   delle   singole   circoscrizioni   cimiteriali   è   stabilita   con  determinazione dirigenziale da affiggersi all’albo pretorio e nei singoli cimiteri almeno per trenta giorni consecutivi.  
6.I defunti residenti in vita nel Comune sono sepolti nel cimitero della circoscrizione in cui trovasi la loro abitazione  così come risultante dai registri anagrafici.
7. I defunti non residenti in vita nel Comune sono sepolti nel cimitero della circoscrizione in cui trovasi il luogo del decesso.
8.  Per  giustificati  motivi  il  Direttore  del  settore,  compatibilmente  con  la  disponibilità  di  spazi  e  con  le esigenze del servizio, può autorizzare la sepoltura in cimitero di diversa circoscrizione. Analogamente, per giustificati motivi, può concedere la sepoltura anche ai non residenti deceduti fuori comune.
 
Art. 13 – Reparti speciali
 
1. Le parti anatomiche riconoscibili, i nati morti, i feti, questi ultimi nell’eccezione di cui alla vigente legge regionale  e  al  relativo  regolamento,  nonché  al  regolamento  nazionale  dove  possono  essere  sepolti, sulla base di apposita istanza del familiare o dell’avente titolo, esclusivamente nel cimitero in cui trovasi l’apposito reparto ad essi destinato, nel rispetto di quanto determinato dal Direttore del settore.
2.  Nel  rispetto  del  Piano  Regolatore  Cimiteriale  possono,  altresì,  essere    previsti  reparti  speciali destinati al seppellimento di:
 
§  appartenenti a comunità religiose o professanti culti diversi da quello cattolico;
 
§  vittime militari o civili, cadute in tempo di pace o di guerra;
 
§  vittime di pubblica calamità.
 
3.  In  caso  eccezionale  possono  essere  istituiti  altri  reparti  speciali,  previa  stipulazione  di  apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale da parte di Enti o Comunità, senza scopo di lucro.
4.  Nel  caso  di  aree  concesse  a  tali  enti  o  comunità,  qualora  il    concessionario  ne  faccia  richiesta, l’amministrazione  potrà  anche  concedere  spazi  aventi  durata  da  concordarsi  e  mai  superiore  ai novantanove anni , destinati alla realizzazione di cripte/ossari/cinerari.
5.  Le  maggiori  spese  connesse  alle  opere  necessarie  per  la  realizzazione  di  tali  reparti,  gli  oneri manutentivi delle aree e delle sepolture, gli allestimenti necessari o i ripristini successivi alla scadenza, salvo  stipula  di  apposite  e  diverse  convenzioni,  di norma  sono poste in  carico alle comunità o ai soggetti richiedenti.
6.  La  Giunta  Comunale  concede  l’assegnazione  di  sepoltura  nel  reparto  dei  benemeriti  riservato  ai soggetti per i quali siano stati  riconosciuti  particolari onori, secondo i criteri da essa stabiliti.
 
Art. 14 – Tipi di sepoltura
 
1.  L’inumazione,  la  tumulazione  e  la  cremazione  sono  servizi  pubblici  onerosi.  Sono  altresì  servizi pubblici onerosi l’esumazione e l’estumulazione. Tipi di sepoltura:
 
§  inumazione in campo comune;
 
§  inumazione nei campi destinati ai professanti la religione ebraica;
 
§  inumazione nei campi destinati agli ordini religiosi;
 
§  inumazione nei campi destinati ai professanti la religione musulmana;
 
§  inumazione in campi destinati ai professanti di altri culti religiosi;
 
§  reinumazione  nei  campi  indecomposti,  a  seguito  di  esumazione  ordinaria  o  straordinaria, qualora la salma risulti non mineralizzata, per un periodo non inferiore ad anni due qualora gli esiti   dei   fenomeni   cadaverici   trasformativi/conservativi   vengano   trattati   con   sostanze biodegradanti; per un periodo non inferiore ad anni cinque in caso contrario;
 
§  tumulazione in caselle di colombaro costruite dal Comune e concesse a pagamento;
 
§  tumulazione a pagamento in ossari/cinerari concessi dal Comune per resti mortali e ceneri;
 
§  conferimento  gratuito  in  ossario  comune  per  resti  mortali  provenienti  da  esumazione  o estumulazione a seguito di disinteresse dei familiari e/o aventi titolo.
 
§  Inumazione in campo adulti o bambini per un periodo non superiore ad anni dieci;
 
§  Inumazione in campo feti per un periodo non inferiore ad anni cinque;
 
§  Inumazione in campo per sepoltura di parti anatomiche riconoscibili per un periodo non inferiore ad anni cinque.
 
2.  Il  Comune  esegue e  stabilisce  le  modalità  di esecuzione delle  operazione  mortuarie all’interno  dei cimiteri, curandone in via esclusiva la relativa registrazione.
Il  Comune  esegue  e  stabilisce  le  modalità  di  cremazione  curandone  in  via  esclusiva  la  relativa registrazione.
3.  Il  Comune  può  riservarsi  di  eseguire  servizi  ed  attività,  accessorie  o  correlate  alle  operazioni mortuarie, da svolgersi all’interno dei cimiteri, dell’obitorio o del crematorio. La Giunta Comunale stabilisce la tipologia di tali servizi ed attività e gli importi delle tariffe.
 
Art. 15 – Spazi tumulativi individuali  
 
1. Sono a tumulazione la sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie. Essi  si distinguono in:
 
§  colombari, con durata ventennale;
 
§  colombari, con durata quarantennale;
 
§  colombari areati, con durata decennale;
 
§  cinerari gratuiti con durata decennale;
 
§  ossari/cinerari, con durata quindicennale;
 
§  ossari/cinerari con durata trentennale.
 
2. Per i colombari, ossari, cinerari, alla scadenza del termine di concessione originario è ammesso il rinnovo,  per  una  sola  volta  e  per  un  periodo  non  superiore  alla  durata  della  concessione  originaria, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Non è ammesso il rinnovo per i cinerari gratuiti con durata decennale.
Sono consentite le seguenti tipologie di rinnovi:
 
§  Rinnovi con durata ventennale di colombari
 
§  Rinnovi con durata quarantennale di colombari
 
§  Rinnovi con durata decennale di colombari areati
 
§  Rinnovi con durata quindicennale di ossari/cinerari
 
§  Rinnovi con durata trentennale di ossari/cinerari
 
3. I resti, le ceneri  o gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi o conservativi dei defunti ubicati nelle sepolture,  per  le  quali  non  sarà  stato  richiesto  il  rinnovo  della  concessione  o  sarà  stata dichiarata  la decadenza  per  inosservanza  degli  obblighi  relativi  alla  manutenzione,  saranno  estumulati  e  conferiti negli ossari o cinerari comuni o inumate in appositi campi .
4. Le concessioni delle caselle di colombaro potranno essere assegnate, in mancanza di un feretro da tumularvi, solo a coloro che abbiano compiuto i settanta anni di età e non abbiamo parenti in vita entro il secondo grado.  
5. Le concessioni delle cellette cinerarie saranno assegnate solo in presenza delle ceneri di un defunto. In assenza, la celletta cineraria sarà concessa solo a coloro che abbiano compiuto i settanta anni di età, non abbiano  parenti in vita entro il secondo grado ed abbiano formalmente  espresso la volontà alla cremazione.
6.  Le  concessioni  delle  cellette  ossario  potranno  essere  assegnate  in  occasione  di  esumazione, estumulazione o rinvenimento di resti.
7.  Qualora  il  richiedente  abbia  compiuto  70  anni  di  età  ed  abbia  parenti  in  vita  solo  di  2°  grado,  e dichiari  di  non  avere  contatto  alcuno  con  i  medesimi,  il  dirigente  può  autorizzare  la  concessione  di caselle  di  colombaro/cinerario/ossario  a  coloro  che  non  si  trovino nelle  condizioni  di  cui  a  precedenti commi.
8. Le modalità di assegnazione degli spazi tumulativi individuali e la disciplina di eventuali  spostamenti e/o avvicinamenti saranno stabilite con determinazione dirigenziale.
9. Nelle concessioni gratuite decennali per la tumulazione delle ceneri, a seguito di cremazione gratuita è  ammessa  la  sola  iscrizione  di  cognome,  nome,  data  di  nascita  e  di  morte,  e  l’apposizione  di fotoceramica.  E’  vietata  l’apposizione  di  portavasi,  portalumi  od  altri  simboli  ed  emblemi.  Qualora  si desiderasse apporre su tali sepolture portavasi, portalumi o altri simboli, all’atto della richiesta e prima del rilascio della relativa autorizzazione dovranno esser versati tutti gli importi o le tariffe di concessione precedentemente non versate.  
10. E’ consentita la tumulazione di massimo due cassettine contenenti resti ossei o ceneri all’interno di un singolo ossario/cinerario individuale purché le misure di ingombro libere interne destinate a ciascuna cassettina non siano inferiore a mt. 0.70 x 0.30 x 0.30 in caso di resti ossei, e mt. 0.40 x 0.40 x 0.40 in caso di ceneri e purché i defunti  da tumulare nello stesso spazio individuale fossero stati legati in vita da rapporti di parentela, affinità o di particolari rapporti affettivi.
 
Art. 16 – Cremazione
 
1. La cremazione  di cadavere deve essere autorizzata dall’Ufficiale di Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base di:
 
§  disposizione testamentaria;
 
§  iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
 
§  volontà manifestata dal coniuge;
 
§  volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74-75-76- e 77 del Codice Civile; nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza dei parigrado;
 
§  la  manifestazione  di  volontà  deve  essere  resa  in  forma  scritta  ed  inserita  nella  istanza  di cremazione.
 
2.  L’autorizzazione  alla  cremazione  di  un  cadavere  non  può  essere  concessa  se  non  viene preventivamente  acquisito  il  certificato  in  carta  libera  del  medico  necroscopo  dal  quale  risulti l’accertamento di morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nel caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla A.S.L. nella quale pertinenza si trova la struttura sanitaria che ha operato l’amputazione.
3. Le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria. L’urna deve essere sigillata e contenere le ceneri di un solo cadavere. All’esterno dell’urna deve esserci l’indicazione del nome e cognome del defunto data di nascita e di morte.
4. E’ consentito l’affidamento dell’urna cineraria al familiare, previa richiesta della relativa autorizzazione che viene rilasciata:
 
§  dal Comune in cui è avvenuto il decesso;
 
§  dal Comune che ha autorizzato la cremazione postuma e/o di resti mortali;
 
§  dal Comune ove sono già tumulate le ceneri di cui si chiede l’affidamento.
 
L’affidamento è rilasciato  alla persona indicata dal defunto, oppure per manifestazione di volontà del coniuge, parte ed affine  secondo gli artt. 74 e segg.ti del CC e, nel caso di concorso tra di loro, della maggioranza assoluta di essi. Deve essere sottoscritto un documento nel quale l’affidatario dichiari il luogo  della  destinazione  finale  delle  ceneri.  Tale  documento  accompagna  le  fasi  di  trasporto  delle ceneri e deve essere conservato presso l’impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare o personale è stabilito nella residenza dell’affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.  
La variazione di residenza comporta la segnalazione al Comune da parte dell’affidatario della variazione del   luogo   di   conservazione   dell'urna   cineraria.   Nel   caso   in   cui   l’affidatario   intenda   recedere dall'affidamento  delle  ceneri,  deve  provvedere  al  deposito  presso  il  cimitero  di  spettanza  dell’urna cineraria  e  successivamente  richiederne  la  tumulazione  o  la  dispersione  nel  cinerario  comune, allegando la relativa autorizzazione di affidamento. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per
mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:  
a.   per affidamenti di urne autorizzati:
 
§  dei dati anagrafici e della residenza dell' affidatario;
 
§  dei dati identificativi del defunto;
 
b.   per  le  variazioni  che  dovessero  intervenire  nel  luogo  di  conservazione  esterno  al  cimitero, diverso dalla residenza:
 
§  dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;  
 
c.   per i recessi dall'affidamento:
 
§  dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;  
 
d.   data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.
5. Può essere autorizzata la dispersione delle ceneri, qualora  il defunto in vita abbia manifestato tale volontà. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dalla L. 130/2001 art. 3 o nel cinerario comune  e  può  essere  fatta  dai  soggetti  indicati  nell’art.  7  comma  2  della  L.  R.  n.  22/2003.  Ove  il defunto, pur avendo manifestato la volontà alla dispersione delle ceneri, non abbia indicato il luogo, si procederà secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 5 del R.R. 6/2004 e successive modifiche ed, in assenza di alcuna dichiarazione degli stessi, si procederà alla dispersione nel cinerario comune.  
6. Hanno diritto di cremazione nei crematori del Comune di Milano i defunti che in vita erano residenti nel territorio comunale, o che ivi sono deceduti, o che appartengono al bacino di riferimento individuato ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Regionale Lombardo n. 6/2004 e successive modificazioni.
  
Art. 17 – Esumazioni ed estumulazioni
 
1. Le esumazioni ordinarie si effettueranno, una volta decorso il termine di inumazione di cui all’art. 14 comma 1 de presente regolamento, secondo una precisa programmazione stabilita dalla Direzione del Settore di concerto con i Servizi Cimiteriali. Non avranno luogo nei mesi di giugno, luglio ed agosto.
2.  Le  estumulazioni  ordinarie  verranno  effettuate  solo  a  seguito  di  mancato  rinnovo,  per  rinuncia  o disinteresse da parte dei familiari e/o degli aventi titolo, delle sepolture individuali (colombari, cellette ossario/cinerario).
3.  Le  esumazioni/estumulazioni  ordinarie  saranno  rese  note  alla  cittadinanza  mediante  l’affissione  di pubblici  manifesti,  per  almeno  90  giorni  precedenti  quelli  delle  operazioni  cimiteriali,  all’Albo  Pretorio comunale,  agli  ingressi  dei  cimiteri  cittadini,  dei  campi  oggetto  delle  esumazioni,  nelle  delegazioni anagrafiche,  negli  spazi  pubblici  consentiti,  nei  consigli  di  zona  ed  in  tutte  le  strutture  pubbliche  di maggior affluenza.
4.  Le  esumazioni/estumulazioni  straordinarie  verranno  effettuate,  ad  eccezione  di  quelle  disposte dall’attività  giudiziaria,  su  richiesta  ed  a  carico  dell’avente  titolo  o  suo  delegato,  in  ottemperanza  alla vigente normativa e nei seguenti casi:
 
§  per successiva tumulazione di salma, resti ossei/ceneri in tomba collettiva o individuale;
 
§  per trasporto di salma, resti ossei/ceneri fuori comune;
 
§  per ristrutturazione di tomba di famiglia;
 
§  per affidamento/dispersione delle ceneri.
 
5.  L’operatore,  osservate  le  condizioni  della  cassa,  farà  in  modo  che  la  stessa  venga  trattata  con  le necessarie cautele igienico – sanitarie.
6.  Esaminato  il  cadavere  contenuto  nella  cassa,  se  questo  non  è  completamente  mineralizzato  si procede  alla  sua  reinumazione  fino  al  completamento  della  mineralizzazione  in  apposito  campo indecomposti, previo trasferimento dello stesso in apposita cassa.
Stabilire  se  un  cadavere  è  mineralizzato  o  meno  al  momento  dell’esumazione  spetta  agli  operatori addetti.
E’ possibile, qualora il cadavere non fosse completamente mineralizzato, procedere, con l’assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura indicata dai familiari o da coloro che ne sono delegati.
7.  Nel  caso  in  cui  il  cadavere  sia  mineralizzato,  le  ossa  rinvenute  vengono  conferite  nell’ossario comune, a meno che i familiari e/o gli aventi titolo abbiano richiesto in concessione una celletta ossario.
8. La irreperibilità anagrafica o la irreperibilità accertata degli aventi diritto viene dimostrata secondo le modalità  degli  art.  140/143  del  Codice  di  Procedura  Civile.  Il  mancato  interesse  dei  familiari  circa  la destinazione delle ossa o resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
9.  Il  Sindaco,  sentita  l'A.S.L.  territorialmente  competente,  può  disporre  con  specifica  ordinanza  la cremazione  dei  resti  mortali  dopo  aver  preventivamente  informato  la  cittadinanza  con  pubbliche affissioni.
10. Gli oggetti posti nei feretri, ed eventualmente rivenuti, se non richiesti dai familiari, saranno collocati nella cassettina contenente i resti ossei. Gli avanzi di indumenti e delle casse rinvenuti saranno smaltiti quali rifiuti speciali.
11.  E’  proibito  al  pubblico  di  assistere  alle  operazioni  di  esumazione  o  estumulazione.  Possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle famiglie.
 
 
TITOLO IV - CONCESSIONI  DI AREE O MANUFATTI  PER SEPOLTURE PRIVATE
 

Art. 18 – Concessioni
 
1.  Il  Comune  può  concedere  a  persone  fisiche  o  ad  associazioni  iscritte  nel  registro  delle  persone giuridiche ai sensi del D.P.R n. 361/2000 o ad enti morali, non aventi scopo di lucro, l’uso di aree per la realizzazione di sepoltura a sistema di tumulazione ed inumazione per famiglie e collettività.
Il Comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture . Per tali casi sono  determinate apposite tariffe che comprendano anche i costi di costruzione e di ammortamento sostenuti.  
L’area o il manufatto viene concessa in diritto d’uso. L’acquisto, la posa, la rimozione, la manutenzione ordinaria del monumento è a carico del privato.  
2.  Il  rilascio  della  concessione  è  subordinato  al  pagamento    della  relativa  tariffa.  La  concessione  è regolata da apposito contratto che dovrà indicare:  
 
§  l’identificazione, il numero dei posti;
 
§  la durata;
 
§  il concessionario;
 
§  i nominativi dei defunti destinati ad esservi collocati, se ritenuto utile dal concessionario;
 
§  gli obblighi giuridici ed economici, assicurativi;
 
§  le condizioni di decadenza, revoca, cessazione.
 
3.  Le  aree  sono    assegnate  a  seguito  di  presentazione  di  richiesta  redatta  su  apposito  modulo predisposto  dall’Amministrazione  comunale  a  coloro  che  risultino  residenti  nel  comune  dalla  data  di presentazione della richiesta stessa sino al momento della stipula del contratto di concessione.
4.  Le  aree  non  possono  essere  assegnate  a  coloro  che  hanno  già  ottenuto  una  concessione  per  la realizzazione di una tomba di famiglia.
5.  Le  richieste  di  assegnazione  di  spazi  per  la  realizzazione  di  sepolture  collettive  hanno  validità quinquennale  con  decorrenza  dalla  data  di  protocollazione  dell’istanza.  Decorso  tale  termine,  in assenza di assegnazione, in assenza di spazi disponibili o in presenza di formale rinuncia espressa le istanze suindicate sono archiviate d’ufficio.  
6. Il diritto d’uso delle concessioni a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, delle parti anatomiche riconoscibili, dei prodotti abortivi o del  concepimento,  dei  nati  morti  o  dei  feti,  delle  ceneri  del  concessionario,  del    coniuge,  degli ascendenti e dei discendenti in linea retta, degli affini sino al sesto grado, dei conviventi more uxorio da almeno  tre  anni,  e  delle  persone  che  abbiano  acquisito  nei  confronti  del  concessionario  particolari benemerenze.  
7. Il diritto d’uso delle sepolture collettive concesse ad associazioni od enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, delle parti anatomiche riconoscibili, dei prodotti abortivi o del concepimento, dei nati morti o dei feti, o delle ceneri di persone le quali,  al  momento  della  morte,  risultino  averne  titolo,  secondo  le  norme  previste  dallo  statuto dell’associazione o ente e dall’atto di concessione. L’accertamento di tale titolo si intende comprovato dalla presentazione, prima del rilascio dell’autorizzazione alla sepoltura, di apposito nulla osta da parte dell’associazione o ente concessionario.
8. Le sepolture collettive concesse a persone fisiche devono recare visibile l’indicazione del cognome del  concessionario  e/o  di  altro  cognome  a  sua  scelta  purché  il  cognome  indicato  sia  quello  di  una persona avente diritto alla sepoltura nella tomba anzidetta.
9. Le sepolture collettive concesse ad enti od associazioni devono recare visibile l’indicazione del nome del sodalizio.
 
Art. 19 – Durata
 
1. Le concessioni delle sepolture collettive (giardini, edicole, pilastri cinerari) sono a tempo determinato e la loro durata è di anni novantanove.
2. La data di decorrenza della concessione coincide con la data di stipula del relativo contratto.
3. Le concessioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento restano disciplinate dal relativo contratto di concessione.
4. E’ consentito rinnovare una concessione scaduta. La durata del rinnovo è pari a quella prevista nel contratto. La tariffa della concessione rinnovata è quella vigente al momento del rinnovo.
5.  Le  concessioni  a  tempo  indeterminato  sono  inammissibili.  Per  i  contratti  già  stipulati  la  perpetuità rimane salva. La modifica di una concessione perpetua per qualsiasi motivo, dà origine ad una nuova concessione  a  tempo  determinato  regolata  con  le  modalità  e  scadenza  previste  nel  presente Regolamento.  
 
Art. 20  Decadenza –  Revoca  
 
1. La concessione decade per:  
 
§  mancata costruzione, senza giustificato motivo, dei manufatti cimiteriali entro il termine di anni tre  dal  rilascio  della  concessione,  salvo  eventuale  proroga  per  causa  di  forza  maggiore  o difficoltà oggettive ed impreviste;
 
§  mancata  presentazione  dei  progetti  relativi  alla  costruzione  della  sepoltura,  salvo  eventuale proroga  per  cause  di  forza  maggiore  o  difficoltà  oggettive  ed  impreviste  entro  un  anno  dalla stipula del contratto di concessione;
 
§  inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
 
§  quando la sepoltura risulti in stato di abbandono;
 
§  mancata ricollocazione del monumento a seguito di asportazione dello stesso;
 
§  inadempienza  ad  ogni  altro  obbligo  previsto  dal  contratto  di  concessione  e/o  dalla  vigente normativa o da disposizioni o determinazioni dell’Amministrazione Comunale o del Direttore del Settore;
 
§  difformità non sanabili delle opere rispetto alle autorizzazioni edilizie;
 
§  sepoltura di non aventi titolo;
 
§  rinuncia espressa del concessionario o, in caso di suo decesso, degli eredi o aventi titolo;
 
§  trasferimento di salme/resti/ceneri in altre sepolture allorquando non ne venga preventivamente richiesto  e  autorizzato  il  riutilizzo  per  il  periodo  residuo  della  concessione  in  essere  per salme/resti/ceneri di parenti o affini entro 6° grado del defunto o del concessionario.
 
2.  Pronunciata  la  decadenza,  si  disporrà  la  traslazione  di  feretro,  resti,  ceneri,  nel  campo, ossario, e cinerario comune. Il monumento apposto sulla sepoltura può essere assegnato, previa apposita istanza da presentare entro 30 gg dalla comunicazione della decadenza, al concessionario o avente titolo. In caso contrario rimarrà a disposizione del Comune che potrà anche alienarlo o donarlo. Il corrispettivo di eventuali alienazioni sarà conferito in apposito fondo destinato ai funerali di cittadini non abbienti.  
3.  La  concessione  viene  revocata  quando  ciò  sia  necessario  per  l’ampliamento,  modificazione topografica  del  cimitero  o  per  qualsiasi  altra  ragione  di  interesse  pubblico.  La  concessione  in  essere viene  revocata  e  viene  concesso  agli  aventi  diritto,  l’uso,  per  il  tempo  residuo  spettante  secondo  il termine  della  concessione  di  altra  sepoltura  nell’ambito  dello  stesso  cimitero  o,  se  ciò  non  fosse possibile, nell’ambito di altro cimitero comunale. Rimangono a carico dell’Amministrazione comunale le spese per la traslazione dalla vecchia alla nuova tomba.  
4. Della decisione di revoca sarà data notizia al concessionario ove noto, e, in difetto di conoscenza, si procederà alla pubblicazione all’Albo del Comune e del Cimitero per la durata di gg. 60, con indicazione del  giorno  fissato  per  la  traslazione.  Nel  giorno  fissato  la  traslazione  avrà  luogo  anche  senza  la presenza del concessionario o parenti ed affini.  
 
Art. 21 – Rinuncia
 
1. In caso di rinuncia ad una sepoltura il concessionario, ha diritto al  rimborso del corrispettivo versato, dedotto il 20 % per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data di concessione, con esclusione delle somme pagate per diritti e spese.
2. Nessun rimborso è dovuto in caso di rinuncia ad una sepoltura decennale.
 
Art. 22 – Estinzione
 
Le concessioni si estinguono per:
 
§  scadenza del termine previsto nell’atto di concessione, salvo rinnovo;
 
§  soppressione del cimitero (ai sensi dell’art. 26 del R.R. n. 6/2004);
 
§  revoca della concessione;
 
§  trascorsi vent’anni dalla morte dell’ultimo concessionario/avente diritto.
 
 
Art. 23 – Nuova occupazione degli spazi tumulativi individuali  
 
1. E’ ammessa la rioccupazione degli spazi tumulativi individuali assegnati per il periodo residuo della concessione originaria.  
Il concessionario o gli aventi titolo possono chiedere la tumulazione di nuove salme, resti o ceneri di parenti o affini entro il 6° del defunto o del concessionario  a seguito di:
 
§  trasferimento ad altra sepoltura di salme/resti/ceneri precedentemente tumulate;
 
§  estumulazione per affido o dispersione ceneri precedentemente tumulate.
 
2. In caso di nuova occupazione di un colombaro, la durata del diritto d’uso del loculo è pari ad almeno vent’anni  per  i  loculi  stagni  e  dieci  anni  per  quelli  aerati,  con  eventuale  prolungamento  dell’originaria concessione in uso per il tempo occorrente al raggiungimento del termine suindicato, dietro versamento della corrispondente tariffa..

Art. 24 – Salme, resti o ceneri contenute in  sepolture estinte, decadute, rinunciate o revocate
 
Nei casi di estinzione, rinuncia, revoca, decadenza delle concessioni, ove non diversamente richiesto, le salme, resti o ceneri in esse contenute saranno collocati  nei campi , ossari e cinerari comuni.  
 
Art. 25 – Destinazione delle sepolture collettive di pregio artistico o storico
 
Le  sepolture  collettive  di  pregio  artistico  o  storico  dichiarate  decadute,  revocate,  rinunciate  o  estinte possono   essere   nuovamente   riconcesse.   L’Amministrazione   Comunale   stabilisce   le   tariffe   di concessione del manufatto esistente nonché gli eventuali oneri, di tipo anche manutentivo o di restauro conservativo, da porsi in carico ai nuovi concessionari.
I titolari di tombe di famiglia perpetue possono proporre al Comune la cessione delle sepolture a titolo oneroso. In tal caso, la definizione del corrispettivo è determinata da una perizia compiuta da esperti indicati dall’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione  si  impegna  a  concedere  tali  cappelle  di  famiglia  ad  un  canone  non  superiore  al prezzo determinato dalla perizia, incrementato degli oneri tecnici ed amministrativi sopportati.
 
Art. 26 – Rientro in possesso di tombe di famiglia da parte del comune
 
Le tombe di famiglia non potranno di norma essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
 
 
TITOLO V – NORME TECNICHE
 

Art. 27 – Norme tecniche
 
1. Inumazioni in campo comune
Il cimitero è dotato di campo comune destinato alla sepoltura per inumazione. Le inumazioni hanno la durata di anni 10 dal giorno del seppellimento.
Il  campo  è  diviso  in  riquadri  e  l'utilizzazione  delle  fosse  deve  farsi  cominciando  da  una  estremità  di ciascun  riquadro  e  successivamente  fila  per  fila  procedendo  senza  soluzione  di  continuità,  senza distinzione di sesso.
Ogni  fossa  sarà  contrassegnata  a  cura  del  Comune,  con  un  cippo  portante  il  numero  progressivo  e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto. Nelle inumazioni a titolo gratuito non è mai consentita l’apposizione di monumenti o segni funebri. E’ consentita,  a   spese   dei   familiari   del   defunto,   l’eventuale   realizzazione  di  apposito   giardinetto ornamentale.  

2. Fosse di inumazione
Ciascuna  fossa  deve  essere  scavata  a  due  metri  di  profondità  dal  piano  di  superficie  del  cimitero,  e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
 
3. Feretri per inumazione
Ogni  cadavere  destinato  alla  inumazione  deve  essere  chiuso  in  cassa  di  legno  dolce  di  spessore minimo di cm 2 ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice   cassa,   la   cassa   metallica   dovrà   essere   preferibilmente   esterna,   e   rimossa   prima dell’inumazione.
 
4. Cassettine resti ossei/ceneri
Le dimensioni delle cassettine devono rispettare quelle previste dal vigente regolamento regionale n. 6/2004 e successive modificazioni.
Nel  caso  in  cui un  cimitero  non abbia  una  disponibilità  di  spazi  tale  da  garantire  il  fabbisogno per  la cittadinanza  di  cellette  ossario/cinerario  è  ammesso  l’allestimento,  nelle  pareti  vuote,  di  moduli contenitori in acciaio a geometria variabile muniti di appositi supporti, ai quali dovrà essere ancorata la cassettina/urna  cineraria.  La  targhetta  già  apposta  sulla  cassettina/urna  cineraria  è  intesa  quale identificazione del defunto.
Analogo sistema è consentito nelle sepolture collettive (tombe di famiglia).

5. Uso della sepoltura collettiva
a)  Il  diritto  d’uso  della  sepoltura  collettiva  è  ammesso  fino  al  completamento  della  capienza  della medesima.
b)  I  defunti  ubicati  in  una  sepoltura  collettiva  potranno  essere  estumulati  per:  riduzione  a  resti, cremazione,  affido  o  dispersione  ceneri,  trasferimento  in  altro  comune  od  in  altra  sepoltura  ad esclusione di richieste di conferimento in ossario/cinerario comune .
c)  Nel  caso  in  cui  i  resti  o  le  ceneri  dei  defunti  estumulati  non  siano  stati  collocati  nella  sepoltura  di originaria  destinazione,  non  saranno  autorizzate  nuove  tumulazioni  in  tali  sepolture  fino  alla  idonea ricollocazione  del  defunto  estumulato,  del  pagamento  di  tutti  gli  oneri  maturati,  e  verrà  fissato  al concessionario,  od  agli  aventi  titolo,  un  termine  perentorio  entro  cui  i  resti  o  le  ceneri  dovranno obbligatoriamente  essere  ricollocati  nella  sepoltura  originaria.  Decorso  infruttuosamente  tale  termine potrà essere dichiarata la decadenza della sepoltura.
d)  Gli  spazi  tumulativi  che  siano  stati  liberati  a  seguito  di  operazioni  cimiteriali  di  estumulazione potranno essere nuovamente occupati previo versamento della tariffa al momento vigente.

6. Sepolture collettive
I progetti per la costruzione, la modificazione ed il restauro delle sepolture collettive e dei monumenti novantanovennali, devono essere sottoposti preventivamente al parere dell’ASL, qualora gli stessi siano destinati alla tumulazione di salme o resti ossei/ceneri.
I  progetti,  corredati  se  necessario  del  parere  dell’ASL,  devono  essere  sottoposti  al  parere  della Commissione Edilizia, quest’ultima integrata da un professionista, particolarmente esperto del settore, che  deve  esprimere  parere  in  ordine  al  valore  intrinseco  dei  materiali  utilizzati,  nonché  alle  soluzioni architettoniche adottate per la progettazione delle opere da realizzarsi.
I   progetti   relativi   alle   tombinature   delle   sepolture   novantanovennali   devono   essere   sottoposti preventivamente al solo parere dell’ASL.
I progetti devono avere caratteristiche di particolare valore artistico, adeguato alla dignità ed al prestigio del luogo.
Il  Direttore  di  Settore  autorizza  la  manutenzione  ordinaria  delle  sepolture  collettive  ed  il  restauro conservativo delle stesse.
Il Direttore di Settore, nel rispetto delle norme tecniche e delle leggi vigenti, nonché del Regolamento Edilizio, autorizza altresì le varianti a progetti già approvati non sostanzialmente modificativi del progetto originario,  su  richiesta  del  concessionario  e  corredate  di  relazione  tecnica  redatta  dal  progettista incaricato.
 
Art. 28 – Dimensione dei monumenti  
 
1. Monumenti su sepolture decennali:
 
§  la  superficie  di  terreno  direttamente  coperta  dal  monumento  non  deve  superare  i  2/3  della superficie delle fosse ed un’altezza di mt 1,50.
 
§  le  dimensioni  in  pianta  e  le  massime  di  alzata  dei  monumenti  sui  campi  decennali  e  giardini decennali sono regolamentate da apposite determinazioni del Sindaco.
 
2. I monumenti devono rispondere a criteri di massima semplicità, decoro e durata.
3. Monumenti su giardini novantanovennali:
 
§  dimensioni m. 1,20 per m. 2,50 ( m. 3,25 per m. 2,50 se doppi);
 
§  altezza massima m. 2,50 salvo diverse disposizioni prescritte per i singoli campi, con possibilità di deroga alla misura indicata in altezza per riconosciuta qualità della proposta progettuale.
 
Sui  monumenti  novantanovennali  non  è  consentita  l’applicazione  di  foto  ceramiche  con  l’effige  dei defunti.
Quando l’effige viene realizzata con modalità (statue, bronzi, medaglioni, lastre incise, ecc.) e materiali diversi,  questa  sarà  prevista  in  sede di  progetto  generale  del  monumento e  risolta  esteticamente nel contesto dello stesso.
4. Edicole e cripte:
 
§  le dimensioni in pianta e in alzata dovranno uniformarsi ai vincoli stabiliti per i singoli campi o spazi e, comunque, dovranno essere contenute in m. 4,50 per m. 4,50 e altezza massima m. 6,50 misurata nella parte alta dell’edificio per l’edicole con possibilità di deroga alla misura al colmo  di  m.  7;  m.  1,20  del  manufatto  e  m.  3  altezza  totale  comprensiva  dell’eventuale monumento  per  le  cripte  con  possibilità  di  deroga  alla  misura  indicata  in  altezza  per riconosciute qualità della proposta progettuale.
 
E’ inoltre prevista la costruzione di monumenti cinerari con possibilità tumulative sia interrate che fuori terra.
L’altezza  complessiva  del  manufatto  fuori  terra  deve  essere  contenuta  in  m.  2,00,  con  possibilità  di deroga  di  maggiore  altezza  a  seguito  di  una  accertata  qualità  estetica  da  parte  della  Commissione Edilizia Cimiteriale.
Tutte le tipologie di sepoltura dovranno rispondere  a criteri sia ergonomici che di sicurezza per quanto concerne l’esecuzione delle operazioni di tumulazione.
Sono fatte salve diverse disposizioni relative sia all’altezza massima sia alla profondità prescritte  per singoli campi od aree cimiteriali.
 
Art.  29  –  Caratteristiche  dei  monumenti  apposti  su  sepolture  decennali  e  delle  lastre  di colombari, ossari o cinerari
 
1. Ferme restando le prescrizioni di legge sulle modalità di chiusura dei loculi, all’esterno dei colombari, ossari o cinerari devono essere applicate lastre di materiale, caratteristiche e dimensioni di volta in volta specificate dall’Amministrazione.
2.  Tali  lastre  devono  recare  inciso  sul  lato  visibile  nell’angolo  superiore  il  numero  progressivo  della sepoltura con caratteri aventi altezza di cm. 3.
3.  E’  consentita  altresì  l’incisione  del  solo  marchio,  o  della  ragione  sociale  della  ditta  esecutrice  dei lavori, sul lato visibile nell’angolo inferiore occupando una superficie non superiore a cm. 2 di lunghezza e cm. 1 di altezza.
4.  I  monumenti  collocati  sulle  sepolture  decennali  devono  recare  inciso  sulla  parte  anteriore  del  lato destro il numero progressivo della sepoltura con caratteri aventi altezza di cm. 3.
5. E’ consentita altresì l’incisione del solo marchio, o della ragione sociale della ditta costruttrice, sulla parte anteriore, indifferentemente sul lato destro o sinistro, occupando una superficie non superiore a cm. 10 di lunghezza e cm. 2 di altezza.
 
Art. 30 – Trasferimento di monumenti o segni funebri da una ad altra sepoltura    
 
Il Direttore del Servizio può autorizzare il trasferimento di un monumento o di un segno funebre da una ad altra sepoltura quando si tratti di tombe ove sono inumate o tumulate salme di parenti od affini del defunto o del richiedente.

Art. 31 – Manutenzione delle sepolture
 
1.  La  manutenzione  delle  sepolture  e  di  tutto  ciò  che  vi  è  apposto  a  titolo  ornamentale  o commemorativo spetta ai concessionari o agli aventi titolo.
2.  Per  manutenzione  si  intende  ogni  intervento  ordinario  o  straordinario  necessario  per  garantire  la piena funzionalità, il decoro, l’igiene e la sicurezza della sepoltura o dei visitatori del cimitero. Nessuna manutenzione  o  opera  può  esser  eseguita  sulle  sepolture  senza  preventiva  comunicazione  o autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti.
3. Le spese relative alle manutenzioni sono a carico dei concessionari o degli aventi titolo, i quali sono anche  responsabili  civilmente  e/o  penalmente  di  ogni  danno  occorso  a  persone  o  cose  in  ragione  di eventuali carenze manutentive.
4. In caso di pericolo grave od imminente, nelle more degli interventi manutentivi su indicati, il Comune può,  a  propria  cura  e  discrezione,  provvedere  a  mettere  in  sicurezza  la  sepoltura,  con  diritto  di riscossione  coattiva  ai  sensi  di  legge  delle  spese  sostenute  in  via  anticipata.  I  costi  saranno  posti  in carico  al  concessionario,  a  chi  ha  richiesto  il  funerale  o  la  sepoltura,  o  ai  parenti  più  prossimi  del defunto, in solido.
5.  Di  norma,  ove  tecnicamente  possibile,  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  si eseguono direttamente in cimitero senza asportazione di monumenti, parte di essi o segni funebri. Nel caso di impossibilità o per motivi di opportunità può esserne autorizzata l’asportazione temporanea.
6.  All’atto  della  richiesta  di  asportazione  dovrà  essere  indicata  la  data  di  effettuazione  ed  il  termine perentorio entro cui verrà riportato in cimitero quanto asportato.
7. In caso di inosservanza del termine di riconsegna, salvo proroga concessa dagli uffici comunali per giustificati motivi, trascorsi inutilmente ulteriori 30 giorni e dopo formale atto di diffida, la concessione potrà esser dichiarata decaduta.  
 
Art. 32 – Epigrafi
 
1.  Sulle  sepolture  deve  essere  iscritto  il  nome,  il  cognome  ed  almeno  indicata  la  data  di  morte  della persona a cui la salma, i resti o le ceneri si riferiscono.
2. L’iscrizione è subordinata a preventivo nulla osta da parte dell’ufficio comunale competente.
3. Essa è consentita soltanto a seguito dell’occupazione della sepoltura e deve avvenire non oltre sei mesi dalla stessa.  
4. I nomi dovranno essere quelli risultanti dai registri di stato civile.
5.  I  nomi  d’arte  od  i  nomignoli  sono  consentiti,  previo  nulla  osta  da  parte  degli  uffici  comunali competenti, solamente in seconda linea e purché non contrastanti con l’austerità del luogo.
 
Art. 33 - Oggetti, fiori e piante ornamentali
 
1. E’ consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle tombe fiori recisi, piante in vaso nonché coltivare fiori  od  arbusti  ad  essenza  nana  purché  essi  non  assumano  proporzioni  eccessive,  non  escano  dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danno alle strutture cimiteriali.
2. Le composizioni floreali o le piante appassite dovranno essere tempestivamente rimosse o sostituite a cura di chi ha provveduto a deporle.  
3. Allorché i fiori o le piante ornamentali siano tali da rendere indecorose le sepolture o non rispettino i criteri di cui ai commi precedenti, potranno essere, anche senza necessità di preventivo avviso, rimossi d’ufficio e smaltiti quali rifiuti. Eventuali costi di rimozione saranno posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido.
4.  E’  consentito  deporre  sulle  sepolture  piccoli  oggetti  di  carattere  ornamentale  purché  non  rechino disagio, offesa o intralcio alle sepolture limitrofe o alla collettività, siano consoni al carattere del luogo e non  abbiano  palese  valenza  politica.  Allorché  gli  oggetti  apposti  non  rispettino  i  criteri  di  cui  sopra potranno  essere,  anche  senza  necessità  di  preventivo  avviso,  rimossi  d’ufficio  e  smaltiti  quali  rifiuti. Eventuali  costi  di  rimozione  potranno  esser  posti  in  carico  al  concessionario,  a  chi  ha  richiesto  il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido.
5. Nei reparti colombari ed ossari è vietato accendere o applicare sulle sepolture lumini a cera o a olio.
6.  Non  è  consentito  occupare  gli  spazi  comuni  o  gli  interspazi  fra  le  sepolture  con  oggetti,  vasi  o piantumazioni. Tutto quanto apposto irregolarmente sarà rimosso d’ufficio e smaltito quale rifiuto, senza necessità di comunicazione o avviso alcuno.
 
Art. 34 – Recupero di piante, foto, oggetti o segni funebri posti sulle sepolture     
 
1.  Le  piante,  le  foto,  gli  oggetti  o  i  segni  funebri  posti  sulle  sepolture  possono  essere  ritirati  dai concessionari  o  dagli  aventi  titolo  solo  a  seguito  di  preventiva  autorizzazione  che  verrà  rilasciata dall’ufficio del cimitero nel rispetto delle modalità e termini stabiliti dal Direttore del Settore.  
2.  Il  ritiro  deve  avvenire  a  cura  e  spese  del  richiedente  ed  in  genere  essere  contestuale  al  rilascio dell’autorizzazione richiesta. Nel caso in cui non  sia possibile il ritiro contestuale verrà comunicato al richiedente  il  termine  perentorio  entro  cui  eseguire  il  ritiro.  Decorso  tale  termine,  senza  necessità  di ulteriore avviso, gli oggetti potranno esser rimossi e smaltiti.
3. Allo scadere della sepoltura, in caso di rinuncia, decadenza o revoca della stessa, o in assenza di apposita  richiesta di  ritiro,  il  Comune  rientra  nella  disponibilità del  sepolcro  e tutto  quanto è  ivi  posto diviene  di  proprietà  dell’Amministrazione,  senza  diritto  di  indennizzo  alcuno  per  il  concessionario  o l’avente titolo.
4. Tutto ciò che passa in proprietà del Comune ai sensi degli articoli precedenti può essere impiegato in opere di miglioramento dei cimiteri, alienato, smaltito o conservato a discrezione dell’Amministrazione, che  fisserà  i  criteri  e  le  modalità  di  impiego,  alienazione,  smaltimento,  conservazione  dei  beni  su indicati.
5.  Cessioni  a  titolo  gratuito  possono  essere  autorizzate  solo  a  favore  di  enti  o  comunità  non  aventi scopo di lucro e per destinazione di pubblica utilità.
 
 
TITOLO VI - POLIZIA DEI CIMITERI
 

Art. 35 - Orari di apertura dei cimiteri e atti esposti al pubblico
 
1. Gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri sono stabiliti dal Sindaco e vengono esposti al pubblico all’ingresso del cimitero.
2.  Sono  esposti  al  pubblico  all’ingresso  del  cimitero  eventuali  disposizioni  speciali,  nonché  copia  del presente Regolamento comunale.
3. Sono  conservati presso gli uffici dei cimiteri ed affissi in almeno un luogo ben visibile al pubblico, anche durante gli orari di chiusura degli uffici, gli elenchi delle sepolture soggette ad esumazione od estumulazione ordinaria nel corso dell’anno. Tale affissione costituisce modalità di formale notifica agli interessati  della  data  delle  operazioni  mortuarie  suindicate.  I  cittadini  interessati  devono  attivarsi  con solerzia per acquisire le informazioni anzidette, al fine di prendere opportune decisioni sulla possibilità di successiva  collocazione  del  proprio  caro.  E’  fatto  anche  loro  obbligo  di  segnalare  per  iscritto  ogni eventuale  intercorsa  variazione  di  indirizzo,  al  fine  di  fornire  all’Amministrazione  i  dati  aggiornati  per l’invio   di   notizie,   segnalazioni   o   comunicazioni   formali.   In   tali   segnalazioni   dovranno   essere espressamente  indicati  i  dati  del  defunto  a  cui  ci  si  riferisce.  L’omessa  comunicazione  di  variazione
esime l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito alla non ricezione della corrispondenza da parte del destinatario.
 
Art. 36 – Circolazione veicolare e divieti particolari  
 
1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare  a piedi o in bicicletta. Potrà essere limitato l’accesso in bicicletta, qualora  la presenza di alterazioni del manto di pavimentazione o la presenza di cantieri di lavoro o altro, dovessero impedire la sicurezza della circolazione.  
2.  E’  vietata  la  circolazione  di  ogni altro  veicolo  privato,  non  preventivamente  autorizzato.  Tali  veicoli possono accedere in cimitero nei soli giorni feriali e circolare solo secondo orari o percorsi prestabiliti.  
3.  Nei  giorni  di  scarsa  affluenza  di  pubblico,  i  competenti  uffici  comunali,  previa  apposita  istanza, possono autorizzare l’ingresso con veicoli privati di persone aventi difficoltà di deambulazione per motivi d’età o per motivi di salute o di disabilità, purché dietro presentazione di apposita certificazione medica.
4.  All’interno  dei  cimiteri  si  applicano  le  norme  del  codice  della  strada  o  in  materia  di  circolazione stradale. Tutti i veicoli a motore ivi ammessi devono marciare a velocità ridotta.
5.  Limitazioni  potranno  essere  decise  in  caso  di  avverse  condizioni  meteorologiche  o  per  motivi contingenti od eccezionali.  
6. E’ vietato l’ingresso agli animali con esclusione dei cani guida per non vedenti.
7. E’ vietato l’ingresso alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione.
 
Art. 37 – Regole comportamentali
 
1.  All’interno  dei  cimiteri  è  vietato  ogni  atto  o  comportamento  irriverente,  indecoroso,  comunque incompatibile con il luogo o che possa arrecare disturbo ai visitatori.
In particolare e a titolo esemplificativo è vietato:
 
§  consumare cibi o bevande;
 
§  gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 
§  rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, ecc.;
 
§  calpestare o danneggiare il verde, le tombe, i monumenti o gli spazi comuni;
 
§  sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi;
 
§  l’accattonaggio;
 
§  infastidire il pubblico;
 
§  fotografare o filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza preventiva autorizzazione.
 
2.  Eventuali  manifestazioni,  dimostrazioni,  cerimonie  o  riunioni  devono  essere  preventivamente autorizzate.
3. I soggetti  privati  che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza  per  l'attività  specifica  e  il  mancato  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  normativa  o  dalle prescrizioni  impartite  potrà  essere  oggetto  della  revoca  dell'autorizzazione  ad  operare  all'interno  dei cimiteri.
 
Art.  38  - Obblighi per  il  personale  dei  cimiteri,  dell’obitorio,  del  crematorio  e  degli  uffici  del Settore Servizi Funebri.
  
1.  Il  personale  addetto  ai  Cimiteri  ed  ai  Servizi  Funebri    è  tenuto  all’osservanza  del  presente regolamento ed a far rispettare le disposizioni in esso contenute, segnalando le violazioni accertate per l’irrogazione delle relative sanzioni.
2. E’ tenuto altresì:
 
§  a mantenere un comportamento educato, rispettoso e dignitoso nei confronti del pubblico;
 
§  ad indossare ed aver cura della propria divisa, ove ne  sia prescritto l’uso, e comunque della propria persona o a mantenere un abbigliamento adeguato rispetto ai luoghi ed al sentimentodei visitatori;
 
§  a fornire la corretta informazione al pubblico o ad indirizzare lo stesso nei competenti uffici per l’ottenimento dell’informazione richiesta;
 
§  a non eseguire attività per conto di privati, all’interno del cimitero, del crematorio, dell’obitorio o degli uffici comunali, sia durante l’orario di lavoro che al di fuori di esso;
 
§  a non ricevere compensi, in denaro o sotto qualsiasi altra forma, anche a titolo di liberalità, da parte di pubblico, imprese, colleghi;
 
§  a  mantenere  il  rispetto  del  segreto  d’ufficio  e  la  riservatezza  assoluta,  anche  nei  confronti  di colleghi, limitatamente ad ogni genere di informazione acquisita in ragione del proprio lavoro o durante esso;
 
§  a non esercitare qualsivoglia forma di commercio, attività a scopo di lucro inerente alla propria attività, sia nei cimiteri, nel crematorio, nell’obitorio che negli uffici comunali o al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 
§  ad utilizzare per esclusivi motivi di servizio e con la massima cura tutte le dotazioni strumentali ed i beni dell’Amministrazione;
 
§  a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate a qualsiasi titolo.
 
3.  Salvo  che  i  fatti  non  costituiscano  violazione  più  grave,  sono  fonte  di  precisa  responsabilità disciplinare le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
 
Art. 39 – Lavori nei cimiteri
 
1. All’interno dei cimiteri è in genere vietata la  lavorazione dei materiali che devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata.
Per  particolari  e  giustificati  motivi  gli  uffici  comunali  competenti  possono  autorizzarne  l’esecuzione  in loco individuando l’area di esecuzione. In tali casi coloro che eseguono i lavori dovranno adottare tutte le cautele di legge e necessarie per garantire l’assoluta incolumità di cose e persone.
2.  Possono  accedere  in  cimitero,  per  il  solo  trasporto  di  segni  funebri  o  materiali  e  per  il  solo  tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico merci, previa apposita autorizzazione, gli automezzi  delle  ditte  ammesse  a  lavorarvi.  Con  apposita  determinazione  del  Direttore  del  Settore vengono fissati le ore e/o i giorni in cui è consentito l’accesso. Le imprese che accedono in cimitero devono consegnare, di volta in volta, all’ingresso del cimitero un elenco dettagliato e firmato dal responsabile dell’impresa contenente l’esatta indicazione ed ubicazione delle singole sepolture su cui si recano ad eseguire i lavori, il nominativo del concessionario o di colui che li ha incaricati e la tipologia dei lavori che dovranno essere eseguiti.
E’ fatto divieto assoluto di sostare, transitare in zone diverse da quelle dove sono insite le sepolture di cui al suddetto elenco o di eseguire lavori su sepolture diverse.
3. E’ comunque vietata l’esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi, ad eccezione dell’innaffiamento e del cambio dei fiori.
4.  E’  altresì  vietato  l’inizio  dei  lavori  per  la  posa  in  opera  dei  monumenti  alla  vigilia  dei  giorni  festivi, l’inizio  o  l’esecuzione  di  lavori  nel  periodo  della  Commemorazione  dei  Defunti,  nel  rispetto  delle disposizioni che verranno di volta in volta impartite dall’Amministrazione.
5. La terra, i materiali di risulta e tutto quanto necessario per l’esecuzione dei lavori, o proveniente da essi, dovrà essere conservato e custodito esclusivamente all’interno delle aree di cantiere, e soltanto in caso di impossibilità oggettiva dovrà essere depositato nei luoghi e nei modi preventivamente indicati e autorizzati dal direttore del cimitero.   
6.  E’  fatto  assoluto  divieto  di  occupare,  senza  preventiva  autorizzazione  e  senza  il  pagamento  dei relativi tributi, spazi pubblici.  
7. La recinzione dell’area concessa per la costruzione di tombe (o delle aree indicate ai sensi dei commi precedenti)  deve  essere  limitata  entro  lo  spazio  assegnato  dal  Servizio,  essere  adeguatamente segnalata e recintata ed avere caratteristiche tali da impedire l’accesso alle persone non autorizzate e garantire l’incolumità dei visitatori e dei lavoratori.  
8.  E’  vietato  occupare  ulteriori  spazi  attigui  senza  autorizzazione.  Tutto  quanto  irregolarmente posizionato sarà rimosso d’ufficio senza preventivo avviso. Eventuali costi di rimozione saranno posti in carico all’impresa che esegue i lavori ed al concessionario in solido.
9. E’ fatto altresì obbligo alle ditte provvedere al ripristino e pulizia degli spazi occupati.  
10.  Prima  dell’inizio  dei  lavori  per  la  costruzione  di  tombe  o  per  la  posa  in  opera  dei  monumenti  le imprese incaricate dell’esecuzione degli stessi devono consegnare agli uffici del cimitero interessato il Piano  Operativo  della  Sicurezza.  Tutti  i  lavori  devono  essere  eseguiti  con  rigorosa  e  scrupolosa osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori.
11.  I  rifiuti  prodotti  durante  l’esecuzione  dei  lavori  dovranno  essere  tempestivamente  asportati  dal cimitero e smaltiti, a cura e spese del produttore, nel rispetto della normativa vigente.
 
Art. 40 - Ditte ammesse a lavorare nei cimiteri  
 
1.  Le  ditte  che  intendono  eseguire  lavori  all'interno  dei  Cimiteri,  per  conto  dei  cittadini,  o  dei concessionari  sono  tenute  al  rispetto  delle  disposizioni  del  presente  Regolamento.  I  lavori  potranno essere  svolti  solo  durante  gli  orari  di  apertura  al  pubblico  nei  giorni  feriali.  Il  personale  comunale preposto  alla  custodia  del  cimitero  potrà  limitare  ulteriormente  l'accesso  ai  cimiteri    nei  giorni  di particolare afflusso  di utenti, in presenza di  lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria e durante l'inumazione ed esumazione, limitatamente alle aree limitrofe allo svolgimento delle attività.  
2. Per svolgere l'attività le aziende dovranno acquisire preliminarmente, al fine della sicurezza sul lavoro dei propri addetti, le informazioni sui rischi specifici insiti nella struttura in cui operano.  
3. A tale scopo ogni impresa dovrà dichiarare quali tipologie di attività/servizi svolgerà nell'ambito dei cimiteri. Sulla base di tale dichiarazione la direzione di settore informerà i datori di lavoro delle imprese sui rischi specifici insiti nella struttura.  
4. Ciascuna impresa, all'atto della richiesta d'informazione sui "rischi", dovrà autocertificare  adeguata attestazione relativamente al personale impiegato e al pagamento dei premi assicurativi INAIL.  Entro il 28 febbraio di ogni anno l'autocertificazione dovrà essere rinnovata.  
5. Le imprese incaricate da privati o da concessionari di eseguire i lavori all’interno dei cimiteri dovronna preventivamente  informare  l’Amministrazione  Comunale  allegando  una  descrizione  delle  opere  da eseguire corredata dalla data dell’intervento e manlevando espressamente l’Amministrazione Comunale da  ogni  qualsiasi  tipo  di  responsabilità  relativamente  all’operatività  in  sicurezza  degli  addetti  e  alla regolarità della loro posizione assicurativa/contributiva. Il personale delle imprese autorizzate a lavorare nei cimiteri dovrà essere munito di apposito tesserino
di riconoscimento rilasciato dal Settore Servizi Funebri.
6.  In  caso  di  inadempienze  relative  alla  sicurezza  sul  lavoro  o  in  caso  di  attività  che  rechino  danno, disturbo  alla  struttura  cimiteriale  il  personale  preposto  potrà  intimare  la  sospensione  immediata dell'attività.  
7.  Il  concessionario  o  persona  dallo  stesso  delegata,  sotto  la  propria  responsabilità,  previa  specifica autorizzazione, possono effettuare sulle proprie sepolture piccoli lavori che non richiedano l'utilizzazione di strumenti complessi o perizie particolari o non siano possibile causa di rischio per loro stessi o per i visitatori.
8. Ai fini di cui al comma 5 del presente articolo  si intendono le imprese che svolgono all’interno dei cimiteri lavori prettamente di carattere edilizio o di consistenti ristrutturazioni.
 
Art. 41 – Attività commerciali o pubblicitarie
 
1. All’interno dei cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione ed esposizione o affissione di materiale divulgativo o pubblicitario.  
2. Sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri.
 
 
TITOLO VII - NORME FINALI
 

Art. 42 – Norme transitorie
 
1.  Il  presente  Regolamento  entrerà  in  vigore  con  l’approvazione  della  deliberazione  di  Consiglio Comunale ed abroga tutte le disposizioni del  precedente  Regolamento.
2.  Le  disposizioni  si  applicano  anche  alle  concessioni  ed  ai  rapporti  costituiti  anteriormente  alla  sua entrata  in  vigore.  Tuttavia  vengono  riconosciuti  diritti  pregressi,  debitamente  comprovati,  sorti  nel rispetto di atti o del Regolamento precedente.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio a norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, alla L. n. 130/2001, alla L.R. n. 22/2003, al R.R. n. 6/2004 e successive modificazioni, al D.P.R. n. 2541/2003 e a tutte le normative e circolari vigenti in materia.
 
Art. 43 – Sanzioni amministrative     
 
1.  Salvo diversa  disposizione  di  Legge,  per  le  violazioni  delle disposizioni  del  presente  Regolamento comunale  e  degli  obblighi  ivi  richiamati,  si  applica  la  sanzione  prevista  dall’art.  7  bis  del  D.Lgs 18.08.2000 n.267.  
2. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981 n. 689.
3.  Nella  determinazione  dell’ammontare  della  sanzione  nell’ordinanza  ingiunzione,  il  Dirigente  dovrà attenersi ai seguenti criteri:
 
§  valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza dell’attività funebre ed al rispetto del sentimento dei defunti;
 
§  comportamento recidivo del soggetto.
 
4. In caso di accertata violazione del disposto di  cui  all'art. 8 comma 1 del presente regolamento si applica, altresì, la sanzione amministrativa della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da mesi uno a mesi  tre. L'entità della sospensione si rapporta alla gravità della condotta illecita ovvero alla reiterazione della stessa. In caso le violazioni accertate risultino superiori al numero di  tre, nell'arco  del  triennio,  si  applica,  inoltre,    la  sanzione  della  revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio dell'attività funebre.
 
Art.44 – Variazioni anagrafiche
 
Il concessionario, o l’avente titolo, di una sepoltura e/o i suoi eredi sono obbligati a comunicare in modo tempestivo  per  iscritto  o  recandosi  presso  gli  uffici  del  cimitero  di  sepoltura  del  defunto  qualsiasi variazione anagrafica intervenga dopo la stipula del contratto di concessione o dopo la sepoltura.
 
 
SANZIONE REGOLAMENTO
 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali Articolo 7-bis (1  
Sanzioni amministrative.
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. (2)
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(1) Articolo inserito dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3.
(2) Comma inserito dal D.L. 31 marzo 2003, n. 50.
 
 
 
 Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
 
 
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
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