Provvedimento del Ministro dei Trasporti del 16 dicembre 2020 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2020
Semaforo Verde
Normativa nazionale


Provvedimento Ministero dei Trasporti
16 dicembre 2020
(pubblicato in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020)


*Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.*



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
del ministero delle infrastrutture edei trasporti

di concerto con

IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno

Visto l'art. 9, comma 6-bis del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ove e' previsto che nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche che si svolgono sulle strade puo' essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, del codice della strada, ovvero, in loro vece, o in loro ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;
Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con decreto interdirigenziale, 27 novembre 2002;
Visto il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2019 recante «Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada»;
Visto il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approvato con decreto interdirigenziale, 28 maggio 2020, con il quale e' stata sospesa l'applicazione delle disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002, sino al 31 dicembre 2020;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale, al fine di contenere e contrastare la persistente diffusione dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, lo stato di emergenza e' stato prorogato sino al 31 gennaio 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020;
Considerato che il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede misure che limitato il numero e la tipologia delle competizioni e delle manifestazioni ciclistiche che possono avere luogo;
Considerato che il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha limitato l'attivita' formativa svolta da enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati e ha sospeso lo svolgimento di prove per il conseguimento delle abilitazioni;
Considerato che, in ragione di tale sospensione, al fine di evitare disagi organizzativi conseguenti alla mancata predisposizione delle attivita' formative e propedeutiche che, di fatto, impedisce l'adozione delle nuove misure imposte dalla richiamata modifica del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, la Federazione Ciclistica Italiana ha chiesto di sospendere per l'anno 2021, l'applicazione delle medesime nuove misure, gia' sospese sino al 31 dicembre 2020 con provvedimento del 28 maggio 2020;
Ritenuto, che, anche successivamente al termine dell'emergenza, potrebbero non sussistere i tempi tecnici necessari per lo svolgimento delle predette attivita' formative e l'adozione delle conseguenti misure organizzative delle competizioni, per le quali e' opportuno prevedere misure di semplificazione con riduzione degli adempimenti a carico egli organizzatori;
Ritenuto, per quanto precede, di dover sospendere ulteriormente e sino al 31 dicembre 2021, l'applicazione delle disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, gia' sospese sino al 31 dicembre 2020 con provvedimento del 28 maggio 2020;

Determina:

1. Fino al 31 dicembre 2021 e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, all'art. 7-bis, commi 2-bis e 4-bis e all'art. 7-ter del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con il decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002.
2. Dall'attuazione della presente determinazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2020


Il Capo del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e il personale
De Matteo

Il Capo della Polizia
Direttore generale delle pubblica sicurezza
Gabrielli



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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