Sentenza Cassazione Penale n. 29055 del 27.04.2017 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 29055 del 27/04/2017
Circolazione Stradale – Omicidio stradale – omicidio colposo plurimo – guida in stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di sostanze art 187 CDS
 
 
 
RITENUTO IN FATTO
 
 
1. Con sentenza in data 11 aprile 2016 il G.I.P. del Tribunale di … Omissis ... condannava … Omissis ... alla pena di due anni di reclusione, quale responsabile del reato di omicidio colposo plurimo, commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale, e del reato di cui all'art.187, commi 1, 1 bis e 1 quater CdS, per aver guidato in stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti. 2. Ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica di … Omissis ..., per violazione di legge penale e vizio di motivazione relativamente al comminato trattamento sanzionatorio. Rileva che all'imputato sono state concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti a tutte le aggravanti, e che tale bilanciamento viola l'art.590 bis c.p.; che è stata erroneamente applicata la continuazione tra un fatto colposo ed un fatto doloso, con ulteriore profilo di illegittimità nel calcolo della pena; che la sentenza è affetta da vizio motivazionale laddove concede le circostanze attenuanti generiche. 3. All'odierna udienza il difensore delle parti civili si è associato al ricorso del P.G., come da conclusioni scritte, ed ha altresì chiesto il rimborso delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, depositando notula.
 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
 
1. Il ricorso è fondato. Le circostanze attenuanti generiche non potevano essere dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate e ritenute in sentenza e dunque la riduzione della pena per effetto delle stesse andava operata in base alle modalità di computo indicate dall'art.590 bis c.p.
2. Non poteva poi essere applicato l'istituto della continuazione. Questa Corte ha più volte affermato che l'unicità del disegno criminoso, che attiene al momento psicologico della condotta, non è ravvisabile con riferimento ai reati colposi nei quali l'imputato non abbia agito nonostante la previsione dell'evento: ne consegue che non è configurabile l'ipotesi della continuazione tra il delitto di omicidio colposo e la guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti (Sez.6, n.6579 dell'1/2/2012, Rv.252041; Sez.4, n.35665 del 19/6/2007, Rv.237454; Sez.4, n.16693 del 272/2005, Rv.231541).
3. Quanto alla concessione delle attenuanti generiche, il Tribunale di … Omissis ... ha motivato - sia pure in maniera scarna - sulla meritevolezza in considerazione del comportamento collaborativo dell'imputato. Sotto tale aspetto il ricorso deve convertirsi in appello ai sensi dell'art.569 comma 3 c.p.p.
4. La sentenza va pertanto annullata con rinvio con trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello.
5. Nulla è dovuto alla parte civile per le spese relative a questo giudizio di legittimità.
Questa Corte Suprema si è pronunciata più volte nel senso che qualora dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (Sez.6, 24 febbraio 2015 n.8326, Rv. 262626; Sez.2, 4 maggio 2015 n.18265, Rv. 263791).
Lo stesso principio va esteso al caso di specie in cui il ricorso è stato proposto dal Procuratore della Repubblica e riguarda il solo trattamento sanzionatorio.
 
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice penale competente per l'appello.

Così deciso in Roma il 27 aprile 2017



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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