Sentenza Cassazione VI Penale n. 2267-2020 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Giurisprudenza penale

Cassazione Penale , Sezione VI, sentenza n. 2267 del 24 ottobre 2019

Circolazione stradale: Omicidio stradale - arresto in flagranza di reato ai sensi dell'art. 381 c.p.p.: presupposti.


PREMESSO IN FATTO

1. Il Tribunale di Rieti ha convalidato l'arresto operato nei confronti di .. omissis .., cui ha proceduto la P.G. nella flagranza del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., disponendo, su richiesta del P.M., l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per tassazione la difesa dell'indagato, articolando un unico motivo in cui deduce violazione dell'art. 391, comma 4, cod. proc. pen. in relazione all'art. 189, comma 8, cod. strada e difetto di motivazione. Rileva che dopo aver provocato l'incidente stradale, il .. omissis .. si è immediatamente fermato, rimanendo a disposizione degli organi di Polizia e prestando soccorso alla persona che aveva riportato lesioni in seguito al sinistro.
Tale comportamento, secondo il dettato normativo dell'art. 189, comma 8, cod. strada, non avrebbe consentito l'arresto e la convalida. L'art. 381, comma 4, cod. proc. pen. impone la preventiva valutazione della pericolosità dell'arrestato, la quale difetterebbe nel caso in esame in ragione della incensuratezza del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. La difesa impugna l'ordinanza di convalida (art. 391, comma 4, cod.proc.pen.) di arresto in flagranza facoltativo eseguito, ex art. 381, comma 2, lett. m-quinquies, cod.proc.pen., per il delitto di lesioni personali colpose gravissime commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, da soggetto che, sulla base delle circostanze indicate nel verbale di arresto, richiamate nella ordinanza, guidava a velocità inadeguata, sotto l'influenza dell'alcol e in stato di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti (art. 590-bis, commi 2, 4 e 5 n. 1).
Dal contenuto dell'impugnazione si evince che la difesa censura l'ordinanza sotto il profilo della violazione dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., sebbene nel ricorso richiami la violazione dell'art. 391, comma 4, cod. proc. pen.
Ebbene, i rilievi sono infondati.
Nel giudizio di convalida dell'arresto facoltativo, la valutazione del giudice relativa alla legalità del provvedimento adottato dall'autorità di polizia non può essere limitata al riscontro dell'osservanza delle condizioni formali dell'arresto (esistenza della flagranza, titolo del reato, osservanza dei termini), ma deve essere estesa al controllo della sussistenza delle condizioni di legittimità indicate nel comma 4 dell'art. 381 c.p.p. (gravità del fatto o pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto); il giudice deve, pertanto, verificare l'uso ragionevole dei poteri discrezionali affidati alla polizia e, ove ritenga che da tale discrezionalità si sia ecceduto, deve fornire in proposito adeguata motivazione (così Sez. 6, n. 3853 del 19/10/2000, Rv. 217388 - 01).
Deve comunque evidenziarsi che non è necessaria la presenza congiunta di entrambi i presupposti della gravità del fatto o della pericolosità del soggetto, essendo sufficiente, come sì desume dalla formulazione disgiuntiva della norma, la presenza di uno solo di tali requisiti (Sez. 1, n. 17332 del 30/03/2006, Rv. 234259 - 01). Pertanto, anche quando il Giudice ritenga la sussistenza di una sola di queste condizioni, l'arresto deve essere convalidato (Sez. 1, n. 28540 del 16/06/2004, Rv. 228852 - 01, così massimata:"L'art. 381 cod. proc. pen. richiede ai fini dell'arresto facoltativo in flagranza di reato la presenza disgiunta della gravità del fatto o della pericolosità del soggetto, per cui anche quando solo la motivazione su una di queste condizioni sia ritenuta corretta, la convalida deve essere ritenuta legittima").
Alla luce dei principi richiamati, deve ritenersi validamente emesso il provvedimento di convalida che si contesta, avendo il G.i.p. giustificato l'arresto in flagranza sulla base della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, desunte dalle circostanze rappresentate nel verbale di arresto, da cui risulta che il ricorrente si era posto alla guida del veicolo avendo assunto sostanze alcoliche e sostanze stupefacenti, che stava parlando al telefono cellulare al momento del fatto, che percorreva la strada, in orario notturno, tenendo una velocità non adeguata allo stato dei luoghi.
3. La difesa, nel corpo della impugnazione, richiama, con ragionare confuso, l'art. 189, comma 8, cod. strada, sostenendo che non ricorrono le condizioni legittimanti l'arresto ed evidenziando che il proprio assistito non è soggetto pericoloso, essendo incensurato ed essendo rimasto fermo sul luogo dell'incidente a disposizione della Polizia.
L'assunto deve essere respinto poiché il Giudice, come già detto in precedenza, ha argomentato in modo adeguato in ordine alla ricorrenza dei presupposti della convalida, sotto il duplice profilo della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto la quale, per espressa previsione dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen. può essere desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. Pertanto, l'invocato stato di incensuratezza non costituisce profilo dirimente ai fini della esclusione del requisito della pericolosità.
Il riferimento all'art. 189, comma 8, cod. strada è inconferente. Il fatto che il ricorrente si sia fermato dopo l'incidente ed abbia prestato assistenza, non esclude la legittimità dell'arresto in relazione alla ipotizzata fattispecie di cui all'art. 590-bis cod. pen.. Sembra prospettarsi nel ricorso un erroneo ampliamento dei casi di esclusione di arresto che travalica il dettato normativo dell'art. 189, comma 8, cod. strada e che si pone in evidente contrasto con la previsione di cui all'art. 381, comma 2, lett. m-quinquies cod. rito che contempla l'arresto facoltativo in flagranza in caso di lesioni colpose stradali gravi e gravissime.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In Roma, così deciso il 24 ottobre 2019


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Sezione curata da: Palumbo salvatore e Dott. Claudio Molteni.

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